Rimozione o blocco del veicolo

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Sanzioni accessorie che trovano applicazione nelle violazioni alle norme sulla sosta dei veicoli.
Quando sia prevista la «rimozione», l’Organo accertatore provvede affinché il mezzo sia trasportato e custodito in appositi siti, indicando l’applicazione della sanzione accessoria sul Verbale di contestazione. Per il trasporto, l’Organo di polizia utilizza veicoli di proprietà dell’amministrazione ovvero automezzi di diluite convenzionate, aventi le caratteristiche di cui all’art. 12 del Regolamento C.d.S.. Per l’applicazione del «blocco», con attrezzi a chiave utilizzati di tipo omologato dal Ministero del LL.PP., occorre che il veicolo in sosta vietata non crei, comunque, intralcio o pericolo alla circolazione. L’Organo procedente comunica l’avvenuta rimozione o blocco all’interessato. Qualora quest’ultimo giunga durante le operazioni, il veicolo può essere restituito immediatamente, previo pagamento delle spese.
I veicoli rimossi o bloccati sono restituiti agli aventi diritto dietro pagamento delle spese di rimozione e custodia, con redazione di apposito Verbale e possibilità di applicazione del «diritto di ritenzione» ai sensi dell’art. 2756 c.c.

Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria in esame.
Trascorsi 90 giorni dalla notificazione del Verbale di violazione senza che l’avente diritto si presenti a reclamarne la restituzione, il veicolo potrà essere alienato o demolito con le identiche modalità della confisca indicate in precedenza.