Il Codice penale militare e il Codice processuale penale

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Il Diritto penale militare è quel complesso di norme, che ha normalmente come “destinatari” i militari, mediante cui lo Stato vieta determinati comportamenti, ritenuti antisociali, minacciando ai trasgressori “sanzioni penali militari”. La funzione del diritto penale militare è dunque la difesa della società militare contro il reato per assicurare le condizioni essenziali per il funzionamento e l’efficienza delle Forze Armate dello Stato, predisponendo le sanzioni penali a difesa di «beni giuridici o valori ritenuti in un dato periodo storico socialmente più rilevanti».

Il Diritto processuale penale è l’insieme delle norme attraverso le quali lo Stato, per mezzo dell’Autorità Giudiziaria, applica al caso concreto la norma penale e astratta. Tale diritto riguarda l’ordinamento ed il funzionamento dei Tribunali giudiziari.

Il Diritto penale militare si distingue, dunque, da quello processuale, perché il primo fissa quali sono i reati militari e stabilisce le sanzioni d’applicare ai trasgressori, il secondo indica il rito da seguire per accertare il reato ed applicare le sanzioni.

Costituiscono il diritto penale militare, però, non solamente quelle norme che prevedono i comportamenti illeciti e le rispettive sanzioni, bensì anche quelle norme che, ad esempio, stabiliscono cause di non punibilità (es. legittima difesa); quelle che prevedono forme particolari di manifestazione del reato, quali il reato commesso in concorso con altri ed ipotesi di aggravamento od attenuazione.

        Riassumendo:

  • il Diritto processuale penale (di procedura penale) è l’insieme delle norme attraverso le quali lo Stato, per mezzo dell’Autorità Giudiziaria, applica al caso concreto la norma penale e astratta. Tale diritto riguarda l’ordinamento ed il funzionamento dei Tribunali giudiziari.
  • Il Diritto penale militare si distingue, dunque, da quello processuale, perché il primofissa quali sono i reati militari e stabilisce le sanzioni d’applicare ai trasgressori, il secondo indica il rito da seguire per accertare il reato ed applicare le sanzioni.

La legge penale militare di pace, come si è detto, ha quale fonte legislativa principale il Codice penale di pace, approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303 ed entrato in vigore il 1° ottobre 1941. 

  • Il Codice penale militare é composto da tre libri, rispettivamente:
  1. il Libro I Dei reati militari, in generale”;
  2. il Libro II Dei reati militari, in particolare”;
  3. il Libro III Della procedura penale militare”.

Tuttavia, si applicano effettivamente solo i primi due libri, essendo stato il Libro III quasi integralmente abrogato a seguito dell’entrata in vigore del Codice di procedura penale del 1988 (Codice Vassalli)..

La legge penale militare si applica prevalentemente e incondizionatamente “ai militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali (art. 1), comprendendo sotto la denominazione di “militari” quelli dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché “le persone che a norma di legge acquistano la qualità di militari” (art. 2).

Abbiamo sommariamente accennato, alla importanza che ha, nello studio del diritto penale militare, il carattere di “specialità” della legge penale militare. 

Riassumendo:

Il diritto penale militare è quel ramo del diritto penale che assicura le condizioni essenziali per il funzionamento e l’efficienza delle «Forze Armate». Esso si affianca al diritto penale comune con una sua speciale fisionomia in quanto espressione di un ordinamento quello militare, che però vive ed opera nell’ambito dello Stato e nel rispetto della Costituzione.