Obblighi degli Organi di indagine

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  • Quando si procede all’arresto o fermo di un minorenne gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria:
  1. ne danno immediata notizia (col mezzo più rapido) al Pubblico Ministero, all’esercente la potestà dei genitori e all’eventuale affidatario;
  2. informano tempestivamente i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia;
  3. avvertono il minorenne della facoltà di nominare un difensore di fiducia (la facoltà va riconosciuta anche da chi esercita la potestà dei genitori e all’eventuale affidatario);
  4. informano (appena ricevuta la nomina) il difensore di fiducia o, in mancanza, quello di ufficio (designato dal Pubblico Ministero);
  5. curano che, nei loro uffici, il minorenne sia trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati (art. 20 co. 1 - bis del D.Lgs. 28/7/1989, n. 272);
  6. ricorrendone le condizioni (art. 389 co.2), procedono alla liberazione dell’arrestato o del fermato;
  • Il Pubblico Ministero appena ricevuta la notizia, può disporre che il minorenne sia:
  1. posto immediatamente in libertà quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 389 del codice;
  2. posto immediatamente in libertà quando ritiene che, all’esito dell’udienza di convalida, non dovrà richiedere l’applicazione di una misura cautelare;
  3. condotto senza ritardo presso una comunità pubblica o autorizzata che lo stesso Pubblico Ministero provvede a indicare;
  4. ovvero condotto senza ritardo in un Centro di privata accoglienza (locali, cioè, diversi dal carcere istituiti allo scopo di evitare che l’impatto con l’istituzione carceraria avvenga prima dell’intervento del Giudice e della convalida – art. 18 D.P.R. 448/1988);
  5. ovvero ancora, tenuto conto della gravità del fatto nonché dell’età e della personalità del minorenne, accompagnato presso la sua abitazione familiare.

Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza appena indicati, il Pubblico Ministero può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé.

Qualunque sia il provvedimento adottato dal Pubblico Ministero, a questo segue la richiesta di convalida e l’udienza relativa davanti al Giudice per le indagini preliminari (artt. 390 e 391).
La richiesta e l’udienza devono intervenire, rispettivamente, entro 48 ore dall’arresto o dal fermo ed entro le 48 ore dal momento in cui il minorenne è posto a disposizione del G.I.P.