Sospensione della carta di circolazione

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Quando ad una violazione del C.d. S. consegua la sanzione accessoria della «sospensione della carta di circolazione», il documento viene ritirato dall’Organo di polizia che ne fa menzione sul Verbale di contestazione, rilasciando, a mezzo di annotazione sul medesimo Verbale, un «permesso provvisorio di circolazione» onde il conducente possa raggiungere il luogo da lui stesso indicato, per la via più breve.

Il documento viene inviato entro 5 giorni, unitamente a copia del Verbale di violazione, alla MCTC che, nei 15 giorni successivi, emette la «ordinanza di sospensione» nei limiti indicati dalla singola norma violata. L’ordinanza di sospensione viene comunicata al Prefetto ed il periodo di sospensione decorre dal giorno in cui è stato materialmente effettuato il ritiro del documento.
In caso di documento rilasciato da uno Stato estero, la MCTC sospende la validità al fine della circolazione in Italia e comunica al corrispondente ufficio estero per l’annotazione sulla carta di circolazione.
Nel caso in cui suddetta ordinanza non sia emessa entro il termine di 15 giorni, l’interessato ha diritto di ottenere la restituzione del documento da parte della MCTC.

Il documento viene restituito, sempre a cura della Motorizzazione, con comunicazione al Prefetto ed al P.R.A., al termine del periodo di sospensione.
Con l’ordinanza di sospensione gli interessati possono proporre autonomo ricorso al Prefetto.