Appendice normativa in materia di stupefacenti

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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FF.AA. IN MATERIA DI STUPEFACENTI

► Rapporto individuo droga: si possono teoricamente classificare tre differenti tipi di «assuntori» in base al loro rapporto con la sostanza stupefacente: 

  • Consumatore: persona che assume saltuariamente la droga nei limiti di dosi relativamente innocue e riesce a mantenersi in grado di interromperne l’uso senza particolari difficoltà;
  • Farmaco-dipendente: soggetto in stato di dipendenza che riesce, però, a mantenere interessi e legami con la realtà esterna ed un comportamento sociale pressoché normale;
  • Tossicomane: individuo in stato di grave dipendenza che assume continuativamente la sostanza, procurandosela ad ogni costo e tendendo al progressivo distacco dalla realtà che lo circonda. 

► Classificazione sostanze stupefacenti in base al T.U. 9/10/1990 n. 309 (capo III e testo legge Cap. VI)

DROGHE PESANTI (incluse tabelle I e III) :

  1. oppiacei: oppio, morfina, eroina, metadone;
  2. stimolanti: cocaina, anfetamina, crack;
  3. allucinogeni: mescalina, LSD, dom, estasi. 

DROGHE LEGGERE (incluse tabelle II e IV):

  1. Cannabis: Marijuana, hashish, olio di hashish;
  2. e derivati: barbiturici e tranquillanti 

Come si presentano alcune droghe

Oppio: esistono molte varietà di oppio (a seconda della percentuale di morfina contenuta (la morfina è un derivato dell’oppio concentrazione del 12% circa). Generalmente si presenta come una massa bruna che si rammollisce tra le dita ed esposta all’aria annerisce, di odore acre, forte, e di sapore amaro. 

Morfina: derivato dell’oppio, il cloridrato di morfina, usata in medicina a scopo terapeutico, si presenta come polvere bianca cristallina non riflettente la luce, impalpabile, inodore, di sapore amaro, oppure si presenta sottoforma di liquido incolore o giallastro contenuto in fiale. La morfina grezza invece è una polvere granulosa di colore beige-brunastro, col caratteristico odore dell’oppio. I pani di tale sostanza pesano di solito 300 grammi (lunghi 10 cm circa con colorazione che varia dal bianco sporco al marrone scuro a secondo della purezza. Spesso sui pani vi sono alcuni marchi tipo: 999/1000 indicanti la purezza, oppure figure di animali (tigre, drago, elefante) o sigle I.A., A.A.A., O.K. 

Cocaina: polvere cristallina bianca, fine, lucente, simile al sale fino o allo zucchero raffinato, tendente ad ingiallire al prolungato contatto con l’aria.Ha sapore amaro e a contatto con le mucose, provoca una sensazione di freddo lasciando sulla lingua un senso di anestesia. Normalmente viene commerciata in sacchetti o bustine di plastica sigillata. Si può trovare anche sottoforma di compresse, tavolette o allo stato liquido in fiale. 

Marijuana: mistura vagamente somigliante al tabacco o all’origano, di colorazione variante dal verde chiaro allo scuro. Alla combustione ha il caratteristico odore del fieno secco. 

Aspetti di natura disciplinare

Sotto l’aspetto disciplinare l’uso di sostanze stupefacenti da parte di militari, ai sensi degli artt. 9, 15, 36 del DPR 545/86, può essere oggetto di sanzioni disciplinari di corpo e, nei casi più gravi, a sanzioni disciplinari di Stato

 ► Aspetti di natura penale

Sotto l’aspetto penale vanno evidenziate due significative innovazioni: 

  1. Artt. 25/84 della legge 162/90, la nave italiana da guerra che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale che si sospetta essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, può fermarla, sottoporla a visita e a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda un’Autorità Consolare. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e al di fuori di queste nei limiti previsti dalle norme internazionali (accordi bilaterali etc). 
  2. Artt. 26/89bis della Legge 162/90 e, in relazione anche agli artt. 1235, n. 4 del Codice della Navigazione e 57, comma 3 c.p.p., i comandanti di corpo, qualora ufficiali superiori, o se ufficiali inferiori, qualora Comandanti di navi o aerei militari in corso di navigazione, esercitano le funzioni di polizia giudiziaria per i reati di cui alla predetta legge 162/90 commessi da militari in luoghi militari

In pratica costituiscono reati puniti con reclusione e/o multa di competenza della Procura della repubblica ordinaria e non militare, la produzione e il traffico illecito di stupefacenti per uso personale in dose superiore a quella media giornaliera (determinata con Decreto del Ministro della Sanità ed introdotte in apposite tabelle, in base ai limiti quantitativi massimi di principio attivo[1]  contenuti nella quantità di sostanza detenuta). 

  • In relazione a quanto sopra, i Comandanti di Corpo, nel corso di operazioni mirate alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, possono procedere in ogni luogo al controllo e all’ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali, quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti redigendo in ogni caso verbale da inviare entro 48 ore al Procuratore della Repubblica per la convalida [2]
  • Possono , altresì, procedere a perquisizione anche senza autorizzazione (delega) da parte di Procuratore della Repubblica competente, qualora ricorrano particolari motivi di necessità e urgenza, redigendo verbale da inviare entro 48 ore al Procuratore della Repubblica, il quale, ricorrendone i presupposti, procede alla convalida dell’atto entro le successive 48 ore. In entrambi i casi l’Ufficiale di PG deve rilasciare immediatamente all’interessato copia del verbale.
  • Nel corso delle operazioni di cui sopra (ispezioni, perquisizioni) in presenza dei reati di cui all’art. 14 della Legge 162/1990, il Comandante di Corpo procede alle attività di polizia giudiziaria di cui all’art 55 c.p.p., prime fra tutte il sequestro della sostanza stupefacente rinvenuta (corpo del reato) eventuali siringhe, ecc. (pertinenza del reato). 

 


[1]  In una normale dose personale di sostanza stupefacente, il «principio attivo» (la droga vera e propria) si aggira tra il 6 e l’8 % il resto (92, 94 %) è tutta sostanza da taglio (caffeina, ecc.), è necessario quindi sempre far esaminare la quantità, benché minima, di sostanza sequestrata, per poter stabilire se trattasi di dose media giornaliera o di quantità superiori di sostanza illecita, da sottoporre a taglio)

[2 Il personale militare che collabora con il Comandante di Corpo (UPGM) nel corso di attività investigative, può effettuare i controlli solamente visivi richiedendo per esempio, l’eventuale apertura del cofano dell’autovettura o dei bagagli ed in caso di rifiuto, non avendo la qualifica di PG devono non far entrare presso il Comando l’auto o il bagaglio ma solo la persona, avvisando al più presto il Comandante o l’Ufficiale responsabile per eventuali provvedimenti successivi anche a carico della persona che ha rifiutato il controllo.