Norme in bianco
Sono «norme in bianco» quelle che contengono una sanzione ben determinata, mentre il precetto ha carattere generico, destinato cioè ad essere specificato da elementi futuri (determinati non dalla legge, ma dall’Autorità amministrativa).
Le norme in bianco quindi sono tali in quanto prevedono soltanto la sanzione amministrativa, lasciando alla “fonte sussidiaria” (=disposizione di legge o di regolamento o provvedimento legalmente emanato dall’Autorità competente come, ad esempio, un’Ordinanza della Capitaneria di porto) la descrizione del fatto tipico.
- Si pensi, ad esempio alle Ordinanze, regolamenti, decreti o ordini che vengono emanati dal Capo del Compartimento o del Circondario, dal Prefetto, dal Sindaco del Comune.
- Si pensi, ad esempio, all’art. 1231 Cod. nav.: la norma sanzione con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 206 €, salvo che il fatto non costituisca più grave reato , l’inosservanza di un provvedimento dato dall’Autorità Marittima (emanato legalmente per ragioni di sicurezza della navigazione…) ma non individua specificamente quale è il provvedimento che bisogna osservare. Il precetto, cioè, rimane in bianco finché l’Autorità amministrativa non lo concretizza emanando l’ordine ed accertandone poi la violazione
- Si pensi, ad esempio, all’art. 650 c.p.: la norma sanzione con l’arresto o con l’ammenda l’inosservanza di un provvedimento dato dall’Autorità (emanato legalmente per ragioni di sicurezza, di giustizia, di ordine, d’igiene) ma non individua specificamente quale è il provvedimento che bisogna osservare. Il precetto, cioè, rimane in bianco finché l’Autorità amministrativa non lo concretizza emanando l’ordine ed accertandone poi la violazione
Sono, dunque, norme penali anche le norme contenute in leggi extra penali o provvedimenti amministrativi che funzionano da precetto di norme penali in bianco.
Ai fini del nostro studio è opportuno soffermarsi sull’art. 650 c.p., i cui presupoposti sono:
- che l’Autorità (Capo del Circondario Marittimo, Prefetto, Sindaco del Comune, ecc.), allo scopo di provvedere alle «esigenze della giustizia» (inerenti all’opera del Giudice o del Pubblico Ministero o della Polizia Giudiziaria) o del la «sicurezza pubblica» (inerenti alla incolumità di persone o cose) o dell’«ordine pubblico» (inerenti alla quiete e all’armonia sociale) abbia legalmente impartito comandi (ordini o divieti) a una o più determinate persone;
- che il soggetto abbia commesso l’azione vietatagli o abbia omesso di fare l’azione impostagli dal provvedimento dell’Autorità;
- che il soggetto abbia commesso il fatto con dolo o per colpa.
Oggetto specifico della norma è quindi la «tutela dell’interesse all’osservanza individuale dei provvedimenti dati per il mantenimento dell’ordine pubblico genericamente considerato».
Si tratta di una norma penale in bianco ed a carattere ausiliario (opera cioè solo se l’inosservanza del provvedimento dell’Autorità non è punita da un’altra norma penale).
- Si pensi, ad esempio, alle disposizioni di cui agli artt. 270 comma 2, 271 comma 3, 328, 336,337,338. 389, 450, 509 ovvero agli artt. 652, 659 comma 2, 665, 666 comma 2, 668 comma 4, 677, 679 comma 3, 680, 681, 686 comma 2, 689, 705, 706 c.p.
La condotta consiste nel non osservare un provvedimento (dell’Autorità amministrativa o dell’Autorità giudiziaria) dato legalmente (=provvedimento legittimo: vale a dire emesso dall’Autorità competente e con forme – anche orali – previsti dalle leggi) per una delle seguenti "tassative" ragioni:
- ragioni di giustizia (=per agevolare le funzioni della magistratura anche civile e della polizia giudiziaria).
- Sono provvedimenti emanati per tale ragione, ad esempio, l’invito rivolto dalla polizia giudiziaria, a seguito dell’accertamento di un reato sulla pesca (art. 55 lettera d – danneggiare le risorse biologiche delle acque del mare con l’uso di materie esplodenti) a presentarsi in Capitaneria di Porto, sia al titolare dell’unità da pesca (=indagato) sia alle persone informate sui fatti (=membri dell’equipaggio ovvero altri pescatori).
- ragioni di sicurezza pubblica (=per una delle finalità indicate nell’art. 1 del T.U.L.P.S.: mantenimento dell’ordine pubblico, sicurezza dei cittadini e loro incolumità, tutela della proprietà, prestazione di soccorso in caso di pubblici o privati infortuni e prevenzione dei reati).
- Rientrano, ad esempio, fra i provvedimenti emanati per ragioni di sicurezza pubblica, l’invito al conducente di un veicolo di mostrare il “triangolo” o di rimuovere l’auto lasciata in divieto di sosta.
- ragioni di ordine pubblico (=per la tutela della tranquillità pubblica e dell’armonia sociale).
- Possono ritenersi emessi per tale ragione, ad esempio, i provvedimenti con i quali il Sindaco ordina di sospendere un lavoro notturno eccessivamente rumoroso oppure provvedimenti con i quali personale delle Forze di polizia ingiunge ad alcuni ubriachi di lasciare il bar.
- ragioni di igiene (=per la sanità pubblica).
- Possono ritenersi tali, ad esempio, i provvedimenti con i quali il medico provinciale invita a far recintare la discarica dei rifiuti ovvero i provvedimenti emessi dall’ Ufficiale sanitario comunale in materia di sanità e di igiene.
Il reato di cui all’art. 650 c.p. non sussiste se il provvedimento non è congruamente "motivato". In particolare, nel caso dei «biglietti di convocazione» utilizzati dalle Forze di polizia (ed anche dalla Capitaneria di Porto), la persona convocata deve essere posta in condizione di conoscere quantomeno le ragioni generali per le quali è stata chiamata.
- Non è da ritenersi congruamente motivato, ad esempio, il provvedimento con il quale si invita una persona in un Ufficio di polizia per…. «affari che la riguardano».
E’ stato invece ritenuto congruamente motivato il biglietto di invito contenente la dizione per…«motivi di polizia giudiziaria».
L’art. 650 c.p., non entra in gioco quando la violazione del provvedimento dell’Autorità commessa dal soggetto costituisce un reato più grave [artt. 328 (Omissione- Rifiuto di atti di ufficio), 336 (Minaccia o violenza a P.U), 337 (Resistenza a Pubblico Ufficiale), ecc.].
Così nel caso di colui che , invitato dall’Autorità di P.S. a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo, troverà applicazione l’art. 15 T.U.L.P.S, che è norma specifica rispetto a quella in esame (in quanto ha un campo d’azione specializzato rispetto a quello contenuto nell’art. 650 c.p. perché sanziona l’inosservanza di provvedimenti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza).