Sistema di controllo dei pescherecci: obbligatorietà del dispositivo di localizzazione via satellite

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Le tecnologie moderne, quali il sistema di controllo dei pescherecci (VMS) e il sistema di identificazione automatica (AIS), consentono agli Stati dell’Unione di effettuare un monitoraggio efficace e controlli incrociati sistematici e automatizzati in modo rapido, facilitando le procedure amministrative sia per le Autorità nazionali che per gli operatori, consentendo in tal modo di realizzare in tempo utile analisi dei rischi e valutazioni globali di tutte le informazioni pertinenti relative al controllo. Il regime di controllo dovrebbe dunque permettere agli Stati membri di combinare l’utilizzo dei diversi strumenti di controllo al fine di garantire la massima efficacia del metodo di controllo.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento sul controllo (=Reg.CE n. 1224/2009), gli Stati membri obbligano i comandanti delle navi da pesca a utilizzare un sistema di controllo dei pescherecci via satellite al fine di sorvegliare efficacemente le attività di pesca esercitate dai loro pescherecci ovunque si trovino, nonché le attività di pesca esercitate nelle acque nazionali

È opportuno redigere per tale sistema delle «specifiche» comuni a livello dell'Unione europea. Tali specifiche devono, in particolare, precisare:

  • l’obbligatorietà del dispositivo di localizzazione via satellite;
  • le caratteristiche degli impianti di localizzazione;
  • le responsabilità dei comandanti relative al funzionamento dei dispositivi di localizzazione;
  • le modalità di trasmissione dei dati relativi alla posizione e le norme in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento degli impianti di localizzazione via satellite.

Ciò premesso, l’art. 18, CAPO IV del Reg. di esecuzione (UE) n. 4040/2011 del Consiglio, obbliga i pescherecci dell'Unione soggetti al VMS, ad eccezione di quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura, di non lasciare il porto se non sono provvisti del dispositivo di localizzazione via satellite (VMS) pienamente funzionante installato a bordo.

Peraltro, quando un peschereccio dell'Unione è ormeggiato in porto, il dispositivo di localizzazione via satellite deve essere disinserito soltanto nei seguenti casi:

  1. previa notifica inviata al Centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera e al CCP dello Stato membro costiero;
  2. a condizione che la comunicazione successiva indichi che il peschereccio dell'Unione non ha cambiato posizione rispetto alla comunicazione precedente.

Le Autorità competenti dello Stato membro di bandiera possono consentire che la «notifica preventiva»sia sostituita da un messaggio automatico VMS o da un allarme generato dal sistema, che indichi la presenza del peschereccio in una zona geografica predefinita del porto.

  • Caratteristiche dei dispositivi di localizzazione via satellite

I dispositivi di localizzazione via satellite (Blue Box) installati a bordo dei pescherecci dell'Unione devono garantire, a intervalli regolari, la trasmissione automatica dei seguenti dati al Centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera:

  1. identificazione del peschereccio;
  2. ultima posizione geografica, con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di affidabilità del 99 %;
  3. data e ora (espressa in «tempo universale» o «UTC») in cui è stata rilevata detta posizione del peschereccio;
  4. velocità istantanea e rotta del peschereccio.

Gli Stati membri devono vigilare affinché i dispositivi di localizzazione via satellite non consentano la registrazione o la trasmissione di posizioni false e non possano essere alterati manualmente.