Le ispezioni

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  • Consistono in una attività volta alla ricerca diretta (=osservazione, constatazione e rilevazione) e, in caso positivo, alla consequenziale acquisizione di “tracce di reato” ed degli altri effetti materiali che il reato ha lasciato su persone, luoghi e cose.

Le ispezioni sono effettuate soprattutto durante le indagini preliminari, ad opera della Polizia giudiziaria (art. 354 co. 3 con la esclusione per essa della sola ispezione personale) e dal P.M., ma talvolta avvengono anche nel corso del dibattimento ad opera del Giudice.
I controlli e le ispezioni che possono riguardare sia i
mezzi di trasporto che i bagagli e gli effetti personali, si sostanziano in un’attività di osservazione e percezione diretta, che può essere eseguita tanto da Ufficiali che da Agenti di polizia giudiziaria e che posono progredire (=sconfinare) in vere e proprie perquisizioni (eseguite solo dagli Ufficiali di polizia giudiziaria), quando sia necessario in conseguenza dei risultati cui ha indotto l’originario intervento investigativo.

A seconda dell’oggetto, si distinguono:

  1. ispezione personale, quando la ricerca delle tracce e degli altri effetti materiali che il reato abbia lasciato (ad esempio, lesioni) è effettuata direttamente su una persona. Questa, a tutela della sua personalità, anche quando non è indagata, ha facoltà di farsi assistere da idonea persona di sua fiducia.
    L’atto
    non può essere compiuto dalla Polizia Giudiziaria (il divieto vale anche nell’ipotesi di attività delegata), incidendo necessariamente sulla dignità e sul pudore di chi vi è sottoposto, sicché, a miglior loro garanzia, è riservato alla A.G., che, può, peraltro, delegare un medico (ad esempio, per rilevare lesioni personali o malattie, prelivo di sangue e urina, ecc,).

Sulle persone, la Polizia Giudiziaria può peraltro compiere consensualmente o anche coattivamente - ricorrendo i consueti presupposti della necessità e dell’urgenza - accertamenti e rilievi esteriori diversi dalla ispezione personale (poiché il cadavere non è considerato persona, su di esso possono essere eseguiti anche atti di ispezione purché sussistano i presupposti che legittimano l’accertamento urgente).

  • Per «rilievi esteriori», si intendono tutte le attività di osservazione e descrizione che, per un verso, non comportano restrizioni fisico-morali alla libertà del soggetto e, per un altro, non si attuano attraverso medodi invasivi della sfera corporale del soggetto stesso.
  • Rientrano, ad esempio, tra i rilievi esteriori l’accurata descrizione, da parte della Polizia Giudiziaria, di una persona o di parti del suo corpo; l’accertamento sulla persona di segni o tracce utili (macchie, tatuaggi, segni di lotta, ecchimosi, escoriazioni, voglie, ecc.); il rilievo dell’età apparente, i connotati salienti, il colore, l’odore, lo stato di conservazione, l’altezza, le mutilazioni e l’atteggiamento di una persona. Tra i rilievi esteriori infine possono farsi rientrare anche il rilevamento di impronte, l’applicazione di procedure per l’accertamento di residui da sparo (mediante stubs).

Non rientrano fra i rilievi esteriori (e pertanto non possono essere compiuti dalla Polizia Giudiziaria) i rilievi che devono essere compiuti su parti del corpo, che non essendo esposte normalmente alla vista altrui, determinano un mancato riguardo all’intimità o al pudore della persona. In questi casi si è in presenza di rilievi invasivi o di rilievi che incidono sulla libertà morale.

  • Rientrano, ad esempio, tra i rilievi vietati alla Polizia Giudiziaria gli accertamenti medici invasivi e cioè quelli che richiedono la somministrazione di sostanze oppure la introduzione di sonde o di altri strumenti nel corpo della persona sottoposti all’esame (prelievo di materiale biologico, di acido desossi ribonucleico (D.N.A.).

Tali rilievi invasivi possono essere effettuati solo dall’Autorità Giudiziaria e la loro effettuazione può avvenire coattivamente, ossia anche in mancanza del consenso dell’interessato esclusivamente nei casi e nei modi previsti dlla legge (Corte Cost. 238/96).

  • Per limitare i negativi effetti determinati dall’assenza di una normativa organica sui prelievi coattivi di materiale biologico, il legislatore ha dettato ultimamente (artt. 349. comma 2 e 354. comma 3 e art. 10. comma 4 quater D.L. 27.7.2003, n. 144 conv. nella Legge 31 luglio 2005, n. 155) previsioni urgenti che legittimano alcuni di tali prelievi (anche coattivi) e, segnatamente, quelli di capelli e saliva, nei confronti di persone sospette o indagate nel corso di accertamenti diretti alla sua identificazione.

Al prelievo coattivo la Polizia Giudiziaria può procedere solo previa autorizzazione del Pubblico Ministero, che deve essere data per iscritto oppure anche oralmente con successiva conferma scritta.

  1. ispezione locale, quando la ricerca è effettuata nel domicilio o anche in altri luoghi;
  2. ispezione reale, quando è eseguita su una cosa (ad esempio, la ricerca di impronte sulla carrozzeria di un’autovettura);

In tutti i tipi di ispezione, il "difensore" ha sempre e comunque il diritto di assistere all’atto. Ha diritto al "preavviso" per le ispezioni disposte dal Giudice e, tranne i casi di assoluta urgenza, per quelle compiute dal P.M. o, per sua delega, da un Ufficiale di polizia giudiziaria. Non ha, quindi, diritto al preavviso per tutte le ispezioni compiute «di iniziativa» dalla Polizia Giudiziaria, tutte legittimate solo da quella urgenza.

L’ispezione è documentata mediante Verbale. Il Verbale è consegnato all’interessato e inviato al PM entro 48 ore.

  • La Polizia Giudiziaria non può procedere né di iniziativa né su delega ad ispezioni negli uffici dei difensori (art. 103).