Limitazioni di cattura

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Il singolo pescatore ricreativo può catturare giornalmente da terra:

1.  Pesci

2.  Molluschi (cefalopodi, bivalvi e gasteropodi)

3.  Crostacei

La quantità complessiva  delle “prede” (pesci+molluschi+crostacei) NON può superare i 5 (cinque) Kg al giorno per persona, a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare.

  • Ad esempio, per non essere sanzionato dagli Organi preposti al controllo, il pescatore ricreativo, può catturare giornalmente:

      -  o 5 Kg di prede (pesci+polipi);

      -  o un esemplare di 5 Kg (es. dentice);

      -  oppure 4,99 Kg di prede (pesci+polipi) + un esemplare di 8 Kg (es. spigola)...

4.  Faoni (Eriphia verrucosa) il prelievo giornaliero:

     - non può eccedere il numero di 3 (tre) esemplari a persona, di dimensioni non inferiori ai 14 centimetri di lunghezza del

       carapace.

Il prelievo dei faoni (granchi) è consentito dal 16 novembre al 14 settembre; è vietato dal è dal 15 settembre al 15 novembre.

Attenzione !

Da terra è vietata la cattura del “Riccio di mare“ (Paracentrotus lividus).

Nei periodi di “fermo biologico” stabiliti dalla Regione Sardegna, la pesca ricreativa da terra può essere ulteriormente disciplinata dalle disposizioni stabilite dall’Ente Parco.

Attenzione !

Per quanto attiene poi lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa da “Terra” - non esplicitate all’Articolo 1 dell’Ordinanza 04/2007   nelle  Zone Mb (riserva generale) del Parco Nazionale di La Maddalena, valgono le disposizioni delle Leggi vigenti in materia pesca sportiva-ricreativa:

  • Il Decreto Legislativo 19 gennaio 2012, n. 4 (come modificato  dall’art. 39 – Capo VIII della Legge 28 luglio 2016, n. 154) “sulle disposizioni in materia di pesca e acquacoltura”;
  • Il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968
  • facendo riferimento anche ai Decreti ed alla Normativa regionale;

Tali disposizioni riguardano, in particolare le:

  • Distanza di rispetto

Le disposizioni di cui all’articolo 139 del Regolamento di esecuzione n. 1639/68 (Norma di comportamento) stabiliscono, in generale, che lo svolgimento delle attività di pesca a terra è consentito:

   - a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale (pescherecci).

  • Limitazioni di cattura
  1. si possono catturare solo 3 Kg. di mitili (molluschi bivalvi), senza ausilio di attrezzi di sorta e con modalità stabilite con Ordinanza dal Comandante della Capitaneria di porto di La Maddalena (Decreto 10 aprile 1997);
  2. la pesca della “lumachina di mare” è consentita purché non venga utilizzato l’attrezzo denominato “rapido” e “sfogliara”;
  3. la pesca della “aragosta“ (e dell’astice)[[1]]  è vietata nel periodo 1° gennaio al 30 aprile;
  4. nell’esercizio della pesca occorre rispettare le “dimensioni minime” dei pesci, dei molluschi e dei crostacei previste dal Regolamento sulla pesca, di cui al DPR n. 1639/1968, e all’Allegato III Reg. CE 1967/2006.

E’ vietata la vendita dei prodotti ittici pescati;

 

[[1]] Per far fronte a particolari esigenze di tutela ambientale, a seguito di apposito monitoraggio, l’Ente Parco può, con proprio provvedimento (Ordinanza), disciplinare le modalità di prelievo di specie di rilevante interesse naturalistico, come le Aragoste e gli Astici.