Poteri di Polizia Internazionale

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Secondo una regola di diritto consuetudinario di antica origine, codificata dalla Convenzione di Ginevra e ribadita in quella di Montego Bay (art. 92), in alto mare le navi sono soggette alla esclusiva giurisdizione dello Stato di bandiera, che la esercita attraverso le proprie navi da guerra o, se autorizzate, le navi in servizio governativo.
Per il Codice della navigazione italiano (art. 200)[1] , la polizia sulle navi mercantili nazionali in alto mare, nel mare territoriale e nei porti esteri dove non vi sia un’Autorità consolare, è esercitata dalle "Navi da Guerra". A tal proposito ai comandanti è riconosciuta la qualifica di «Ufficiali di polizia giudiziaria» (art. 301 c.p.m.p.).

Ma la polizia dell’alto mare delle navi da guerra non è limitata alla vigilanza sulle sole navi nazionali, in quanto il principio della libertà di navigazione e, conseguentemente, della sottoposizione della nave al potere esclusivo dello Stato di bandiera, subisce delle fondamentali "eccezioni" attraverso l’esercizio del:

  • Diritto di Visita
  • Diritto di Inseguimento

In forza di queste eccezioni, la nave da guerra può intraprendere, in zone marine non sottoposte alla giurisdizione di alcuno Stato e qualora ciò sia consentito dalle norme internazionali consuetudinarie o pattizie, determinate “attività coercitive” contro navi mercantili straniere.


[1] Art. 200 cod. nav. (Polizia esercitata dalle navi da guerra) - In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un’Autorità consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali è esercitata dalle navi da guerra italiane. A tal fine i Comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonché procedere a visita delle medesime e ad ispezione delle carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarità possono condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o nel porto estero più vicino in cui risieda un'Autorità consolare (art. 1099 Cod. nav.). Nei porti ove risiede un’Autorità consolare le navi da guerra italiane esercitano la polizia su richiesta dell’Autorità consolare