Elemento oggettivo: l'evento

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L' «Evento», è l’effetto o il risultato della condotta umana che il diritto prende in considerazione per ricollegare al suo verificarsi conseguenze giuridiche (es. la morte di un uomo per effetto dell’azione altrui).

  • Ad esempio, nell’omicidio l’evento è la morte della persona; nel furto è la sottrazione del bene a chi lo detiene; nello sversamento in mare di idrocarburi è l’inquinamento del mare.

Dalla molteplicità degli eventi che possono derivare dal comportamento del soggetto agente rilevante è il solo evento tipico, cioè previsto dalla norma penale; questo, quindi, può essere sia un elemento essenziale del reato che elemento aggravante.
Va anche detto che l’evento, di regola, consiste in un accadimento naturale (evento in senso naturalistico); inteso in tal senso, tuttavia, esso non è un elemento che ricorre sempre nel reato.
Vi sono, infatti, i reati c.d. di pura condotta (o formali) che si perfezionano con il semplice compimento dell’azione od omissione previste dalla norma incriminatrice

  • Ad esempio, sono reati di pura condotta l’evasione (art. 385 c.p.), il rifiuto di atti di ufficio di cui all’art. 328 c.p., l’omissione di referto di cui all’art. 365 c.p., la violazione di domicilio (art. 614 c.p.) per i quali è sufficiente il compimento di una determinata azione od omissione.
    Perché sussista il reato di evasione è sufficiente che il soggetto abbia commesso un’azione con la quale si sia sottratto alla sorveglianza di chi era adibito alla sua custodia.
    Perché sussista il reato di rifiuto di atti di ufficio è sufficiente che il soggetto abbia assunto un atteggiamento diverso e contrario da quello che la sua funzione o il suo pubblico servizio gli comandava di tenere.

 

 

La determinazione del concetto di evento forma oggetto, nella dogmatica del diritto penale, di una tormentata polemica che vede contrapposte due concezioni:

  1. naturalistica
  2. giuridica

Secondo la «concezione naturalistica» l’evento è l’effetto naturale della condotta esteriore dell’uomo, che il diritto prende in considerazione in quanto connette al suo verificarsi conseguenze giuridiche.

Dalla concezione naturalistica derivano le seguenti conseguenze:

  1. l’evento non è un elemento che ricorre sempre nel reato. Esso ricorre solo nei reati di evento, non anche nei reati di pura condotta.
  • Ad esempio, per commettere il reato di evasione è sufficiente la sola azione di fuggire.
  1. esistono reati caratterizzati da una pluralità di eventi, come per esempio, i reati c.d. composti, nei quali vi è la privazione di un bene e la violenza nei confronti del soggetto passivo e risultanti dalla combinazione di due o più reati.
  • Ad esempio, la rapina (art. 628 c.p.) è composta da furto più violenza.

A parere di coloro che accedono alla «concezione giuridica» (o normativa), invece, l’unico tipo di evento che può avere rilievo nel diritto è quello che consiste nella offesa (lesione o messa in pericolo) di un interesse protetto dal diritto.

Talvolta il verificarsi di un determinato evento non incide sulla sussistenza del reato, ma sulla sua gravità. In tali ipotesi parla di “reati aggravati dall’evento”, nei quali, appunto, si verifica un aumento di pena per il verificarsi di un evento ulteriore, rispetto al fatto che già costituisce reato: evento che viene posto a carico del soggetto agente come semplice conseguenza della sua azione od omissione.

  • Sono tali, ad esempio, l’aborto clandestino di cui all’ art. 19 della Legge 22/5/1978, n.194 è punito più gravemente se da esso deriva la morte della donna; la rissa (art. 588 c.p.) è aggravata se i corrissanti riportano lesioni personali; l’attentato eversivo o terroristico (art. 280 c.p.) punito con l’ergastolo (pena perpetua) anziché solo con la reclusione (pena temporanea) quando cagiona la morte della persona contro la quale era diretto; i maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 e la omissione di soccorso (art. 593 c.p. e art. 1113 Cod. nav.) che sono puniti più severamente se da essi derivano lesioni o la morte della persona offesa.