Organi di polizia

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Nell'ambito del procedimento penale ed in particolare nelle indagini preliminari le Forze ed i Corpi di polizia che, nel loro complesso, congiuntamente ad altre figure compongono gli Organi di polizia giudiziaria in senso ampio, rivestono un ruolo di spicco, in quanto nella stragranza maggioranza dei casi un'indagine nasce perché una notizia di reato è portata a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria attraverso lo svolgimento di attività d'iniziativa della Polizia Giudiziaria
E’ utile evidenziare che la
Legge 1 aprile 1981, n. 121 che ha sancito il “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, all’art. 16 espressamente preve le varie componenti delle “Forze di Polizia” cui spetta lo svolgimento delle funzioni di polizia, ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica

La citata legge è stata modificata dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 20l5, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

► Queste sono:

  1. Polizia di Stato, preposta all'attività di pubblica sicurezza;
  2. Forza Armata dei Carabinieri , forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
  3. Corpo della Guardia di Finanza, per il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica

Vengono, altresì, considerati “forze di polizia” e possono essere chiamati a concorrere nell’espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica:

  1. Corpo della Polizia Penitenziaria (ex Agenti di Custodia);
  2. Corpo Forestale dello Stato (Vedi D.lgs. n. 177/2016).

Le forze di polizia così individuate riguardano soltanto la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica considerati in generale. In altri termini, l’art. 16 della Legge n. 121/81, ricomprende nella categoria di forze di polizia, oltre alla Polizia di Stato quale primaria tipica struttura funzionale di polizia, anche tutti gli organismi istituzionali che, pure essendo sottoposti ad autonomi ordinamenti, svolgano o siano chiamati a svolgere funzioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Funzioni di polizia «limitatamente» all’accertamento di determinati reati (art. 57, 3° comma c.p.p.), spettano, poi ad altri «soggetti» nelle materie attribuite alla loro specifica competenza.

  • E’ il caso, ad esempio, del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera (art. 1235 cod. nav.) e del personale civile dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti incaricato della vigilanza e dell'accertamento delle infrazioni in materia di pesca marittima, nonché gli agenti giurati nominati dalle amministrazioni regionali e provinciali (artt. 21 e 22 L. 963/1965); gli addetti ai servizi regionali e degli enti locali, cioé gli addetti a ciascuna U.S.L. e ai presidi multizonali, che operino in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro, ai quali la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è attribuita dal Prefetto (art. 21 L. 833/1978); il personale sanitario o tecnico dipendente dal medico provinciale o dagli ispettori sanitari, incaricato della vigilanza sulla produzione e il commercio delle sostanze destinate all'alimentazione (art. 3 L. 283/1962); il personale della carriera direttiva, della carriera dei capi reparto e capi squadra, della carriera di concetto - ruolo tecnico del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 16 L. 469/1961 e artt. 1 e 13 L. 850/1973 e i vigili del medesimo corpo (art. 16 L. 469/1961); i verificatori di pesi e misure (art. 25 R.D. 7088/1890); l'ufficiale sanitario in relazione alle trasgressioni alla legislazione sanitaria (art. 40 R.D. 1265/1934 e D.P.R. 264/1962); i comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle Forze Armate per i reati soggetti alla giurisdizione militare (art. 301 c.p.m.p.), ecc.).

In materia di «tutella dell'ordine», si rammenta, che il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Coostiera può intervenire esclusivamente nelle ipotesi di cui all’art. 82 Cod. nav. (disordini nei porti e sulle navi).

  • Più specificamente, il citato articolo, dispone che in occasione di avvenimenti che possono turbare l’ordine nei porti, nelle altre zone del demanio marittimo, ovvero sulle navi mercantili che si trovano in porto o in corso di navigazione nel mare territoriale, qualora l’Autorità di pubblica sicurezza non possa tempestivamente intervenire, l’Autorità Marittima del luogo provvede, nei casi di urgenza, a ristabilire l’ordine, richiedendo, ove sia necessario, l’intervento della forza pubblica o, in mancanza, delle Forze Armate[1].
  • Si pensi, ad esempio, al privato cittadino che spinto da motivi pretestuosi si sdraia passivamente sul ciglio della banchina nel porto di Olbia impedendo alla nave traghetto proveniente da Genova di abbassare lo scalandrone e approdarvi in orario, cagionando così la interruzione o turbando la regolarità di un servizio pubblico (art. 340 c.p.), ovvero ai lavoratori portuali che per rivendicare i propri diritti, sospendono il lavoro proprio quando la nave traghetto proveniente da Civitavecchia si accinge ad approdare nel porto di Olbia, in modo da turbare la regolarità del servizio (art. 331 c.p.).

Ad adiuvandum si menziona il R.D. del 13/1/1931, n. 724, con il quale è disposto che «…i Nocchieri di porto fanno parte integrante della forza pubblica e delle forze militari dello Stato, e sono preposti, in concorso con gli altri Agenti della forza pubblica, alla tutela della sicurezza e delle persone nei porti e nelle rade dove esercitano funzioni esecutive e di polizia giudiziaria ed amministrative».
Il Corpo delle Capitanerie di Porto, pur non essendo incluso tra le forze di polizia, può essere considerato, di fatto, un «corpo di polizia» (in funzione di polizia giudiziaria), laddove si consideri che trattasi di un organismo chiamato per legge a disimpegnare, fra l’altro, compiti di polizia amministrativa e giudiziaria.
E ancora, in materia di ordine pubblico, a mente dell’art. 18 della citata Legge n. 121/81, il
Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto può essere chiamato dal Ministro dell’interno a partecipare alla riunione del Comitato Nazionale per l’ordine e sicurezza pubblica (G8 - Genova).
Le forze e gli organi di polizia possono essere utilizzate anche in «servizio di pubblico soccorso». L'impiego delle forze di polizia per il soccorso pubblico in occasione di calamità naturali è stato previsto anche dal D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66. (Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n. 996, reacante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità e sulla protezione civile) che ha attribuito al Prefetto, in veste di Organo ordinario titolare di funzioni di protezione civile, la dsiponibilità delle forze dell'ordine non solo per i servizi straordinari di vigilanza e tutela richiesti dall'emergenza, ma anche per assicurare il soccorso pubblico per le prime urgenti necessità.

 


[1] In forza del previsto coinvolgimento delle Forze Armate non è escluso che gli equipaggi delle Unità M.M. presenti nei porti o nell’ambito delle acque territoriali possano essere chiamati a prestare il proprio concorso in materia di ordine , nei casi in cui al citato art. 82 cod. nav., compatibilmente con l’assolvimento dei prioritari compiti di istituto e fermo restando la salvaguardia della sicurezza delle unità