Pene accessorie per le contravvenzioni

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Alla condanna per le contravvenzioni previste all'art. 8 del D.lgs. n. 4/2012, l'articolo 9, comma 1 del D.lgs. n. 4/2012 comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato, salvo che esso  sia  richiesto  dagli aventi diritto nelle  ipotesi  previste  dall'articolo  7,  comma  1, lettere f) e g);

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;

c) l'obbligo di rimettere in pristino lo  stato  dei  luoghi  nei casi contemplati dall'articolo 7, comma  1, lettere  b),  f)  e  g), qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;

d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di  commercializzazione  o   somministrazione   di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente.

L' articolo 9, comma 2

Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), abbiano ad oggetto le  specie  ittiche  tonno  rosso  (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias  gladius),  è  sempre  disposta  nei confronti del titolare dell'impresa di  pesca  la  "sospensione  della licenza di pesca" per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso  di recidiva, la revoca della medesima licenza.

L' articolo 9, comma 3

Qualora le violazioni di cui all'articolo 7,  comma  1,  lettere a), d) ed e), siano commesse mediante  l'impiego  di  una unità non espressamente autorizzata  all'esercizio  della  pesca  marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei  trasgressori  la "sospensione del certificato di iscrizione" nel Registro dei  pescatori professionali da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.