Altre tipologie di dolo

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Dolo di danno e di pericolo

Il dolo di «danno» si ha se il soggetto agente ha voluto effettivamente ledere il bene protetto dalla norma

  • Ad esempio, omicidio consumato: la persona è stata uccisa e il bene «vita» è stato leso.

Il dolo di «pericolo» si ha se il soggetto agente ha voluto soltanto minacciare il bene.

  • Ad esempio, omicidio tentato: si è cercato di uccidere una persona senza riuscirvi. Il bene «vita» è stato messo in pericolo, ma non è stato leso.

Dolo di impeto

Ricorre quando il delitto è il risultato di una decisione improvvisa e viene subito eseguito, senza nessun intervallo tra il momento conoscitivo e il momento volitivo.

  • Ad esempio, colluttazione che segue immediatamente alla provocazione.

Dolo di proposito

Si ha allorché trascorre un certo lasso di tempo tra il sorgere dell’idea criminosa e la sua attuazione concreta.
Una specie del dolo di proposito è, secondo la dottrina prevalente, la «premeditazione», prevista come circostanza aggravante dell’omicidio e delle lesioni personali (artt. 577, n. 3 e 585 c.p.).
Perché questa aggravante sussista si richiede che tra la decisione di uccidere e la sua attuazione sia trascorso un apprezzabile periodo di tempo e che il proposito di uccidere sia perdurato nell’animo del soggetto agente durante tutto tale periodo.

La premeditazione consiste, quindi, in un «proposito omicida costante nel tempo». Essa può essere accertata caso per caso e tenendo conto dei molteplici fattori che hanno caratterizzato o preceduto la condotta criminosa.

Generalmente sono «indice» di premeditazione:

  1. la macchinazione;
  2. la preordinazione dei mezzi;
  3. le modalità di esecuzione del reato: precedenti inchieste dirette a stabilire le consuetudini di vita della vittima; l’agguato ad esso teso, ecc.);
  4. l’anticipata manifestazione del proposito criminoso.
  • Sussiste la premeditazione, ad esempio, se il colpevole assolda un sicario per commettere l’omicidio oppure compie un agguato alla vittima dopo averne studiato le condotte nei giorni precedenti all’omicidio.

Dolo iniziale, concomitante e successivo

Il dolo «iniziale» è quello che sussiste solo nel momento iniziale dell’azione od omissione.

  • Ad esempio, un coniuge avvelena l’altro, ma poi, pentitosi, accompagna la vittima in ospedale per salvarla.

Il dolo «concomitante» è quello che accompagna lo svolgimento dell’intera condotta.

Il dolo «successivo» è quello che si manifesta dopo il compimento della condotta (non dolosa) idonea a provocare l’evento.

  • Ad esempio, un infermiere somministra accidentalmente una dose letale di medicinale, resosi conto dell’accaduto, decide di lasciare morire il paziente.