Narcotraffico via mare

Versione stampabileVersione stampabile

La Convenzione di Montego Bay del 1982, non riconosce un potere di intervento in alto mare nei confronti di nave straniera sospettata di essere dedita al "traffico di narcotici o di sostanze psicotrope", a meno che non intervenga l’autorizzazione alla visita dello Stato di bandiera.
In verità, l’interesse generale della Comunità internazionale rende ormai imprescindibile un’efficace azione di prevenzione e di repressione di tale traffico illecito, ovunque esso si svolga. Pertanto sarebbero da considerare lecite la prevenzione e la repressione del narcotraffico anche e soprattutto in alto mare, non solo da parte dello Stato di bandiera, ma anche dello Stato costiero spazialmente interessato o dello Stato di destinazione del carico illecito.
Ad avallo di questa teoria, può citarsi il caso della nave da carico honduregna “Fidelio” , localizzata, fermata e catturata da unità aeronavali della Guardia di Finanza e della Marina Militare in alto mare (80 miglia dalla Sardegna) nel 1986, sospettata di trasportare un carico illecito di stupefacenti destinato presumibilmente in parte anche al territorio italiano.
La giurisprudenza della Cassazione, però, è contraria alla suddetta impostazione, e proprio in relazione al caso del cargo honduregno Fidelio, ha sancito che “i reati concernenti gli stupefacenti non rientrano nell’ambito dei cosiddetti crimina juris gentium, in relazione ai quali, in base ai principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili (in virtù dell’adeguamento automatico a tali norme sancito dall’ari. 10 della Costituzione), è consentito interferire nei confronti di navi straniere in navigazione in alto mare; la formazione di tali principi richiede infatti i medesimi requisiti previsti per la formazione delle norme consuetudinarie. L’osservazione dei casi di intervento in alto mare su navi straniere non consente di raggiungere la prova della formazione di una norma consuetudinaria internazionale che autorizzi uno Stato ad intervenire in alto mare per reprimere il traffico di sostanze stupefacenti effettuato su navi appartenenti ad altro Stato”.

Dovendo, pertanto, rimanere ancorati al diritto positivo, occorre osservare che l’art. 108 della Convenzione di Montego Bay dispone un semplice dovere di "cooperazione" che ha dato impulso all’elaborazione di una Convenzione ad hoc: la “Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances”, adottata a Vienna il 20 dicembre 1988.
La Convenzione di Vienna del 1988, oltre a facilitare le procedure di autorizzazione all’intervento in alto mare su navi straniere sospette, ha promosso la stipulazione di accordi bilaterali o regionali, oltremodo opportuni nelle aree marine oggetto di flussi di penetrazione di tale traffico criminale.
In questo contesto, Italia e Spagna hanno stipulato un trattato (23 marzo 1990, in vigore dal 1994) che dà alle navi da guerra e agli aeromobili militari dei due Stati il potere di inseguire, fermare ed abbordare navi battenti bandiera dell’altro Stato, qualora si abbia il sospetto che siano dedite a traffici criminosi consistenti nella detenzione al fine di distribuire, depositare, trasportare, trasbordare, vendere, fabbricare o trasformare sostanze stupefacenti o psicotrope.

Pur nel rispetto della necessità di non pregiudicare la sicurezza della vita umana in mare, della nave e del carico, si potrà procedere al sequestro delta droga ed all’arresto delle persone coinvolte ed al dirottamento della nave nel porto più vicino.