La Sospensione dal Grado

La sospensione dal grado (art. 31 c.p.m.p.) colpisce i «Sottufficiali» e i «graduati di truppa» per la durata della espiazione della pena principale e consiste nella «privazione temporanea del grado».
La sospensione dal grado (art. 31 c.p.m.p.) colpisce i «Sottufficiali» e i «graduati di truppa» per la durata della espiazione della pena principale e consiste nella «privazione temporanea del grado».
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