L'indagato/imputato

Versione stampabileVersione stampabile

Si definisce «indagato», in termine non strettamente tecnico, colui che il Codice di procedura penale denomina «persona sottoposta alle indagini preliminari».
E', in sostanza, la persona fisica che non ha ancora assunto la qualità formale di «imputato» ma nei cui confronti sono svolte le indagini relativamente a fatti che possono costituire reato.
Peraltro, talvolta il Codice usa il termine «indiziato», inteso come
persona nei cui confronti gravano elementi di prova (indizi) di reaità. Indiziato è quindi sinonimo di indagato, anmche se il termine di indagato descrive una mera posizione procedurale passiva, mentre quello di indiziato la qualità sostanziale di persona pregiudicata da un'ipotesi di reità.
La posizione di indagato e indiziato sono configurabili solo durante la "fase (pre-processuale) delle indagini preliminari".
La qualità di indagato o indiziato di reato sorge anche prima dell'invio della "informazione di garanzia" (art. 369 c.p.p.), che è spedita per posta dal P.M. per informare l'interessato di indagini a suo carico. L'informativa in questione mira, infatti, a salvaguardare i diritti e le facoltà difensive (garanzie, appunto) e rimane confinata ai rapporti interni tra P.M. ed indagato. In particolare la qualità di indagato si acquista nel momento in cui un soggetto è indicato come tale nella notizia di reato (art. 347, comma 2 c.p.p.) e cioé prima ancora che il P.M. la iscriva negli appositi registri (art. 335 c.p.p.) ed ancor prima che la persona riceva comunicazioni delle indagini a suo carico svolte.
La qualità di indagato (o indiziato)
cessa con l'archiviazione del procedimento oppure si consolida in quella di «imputato».
Per l'indagato il riacquisto (=reviviscenza) della qualità di indagato si verifica solo nel caso di riapertura delle indagini (art. 414 c.p.,p.).

L'Imputato, è nel procedimento penale, la persona (fisica) alla quale è attribuita la commissione del reato e nei cui confronti il P.M. esercita (promuove o prosegue) l'azione penale.
Ai sensi dell'art. 60 c.p.p. la qualità di imputato è assunta dall'interessato da momento in cui è formulata a suo carico una imputazione e cioé quando dalla fase pre-processulae delle indagini si passa a quella del processo innanzi ad un Giudice.

  • Attribuisce la «qualità di imputato» uno dei seguenti atti tipici:
  1. richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.),
  2. richiesta di giudizio immediato (art. 453 c.p.p.);
  3. richiesta di decreto penale di condanna (art. 459 c.p.p.);
  4. richiesta di applicazione della pena cd. patteggiamento (art. 447, comma 1 c.p.p.);
  5. presentazione o citazione a giudizio direttissimo (art. 449 c.p.p.);
  6. diretta citazione a giudizio innanzi al giudice monocratico (art. 550 c.p.p.).

La qualità di imputato è, dunque, legata a specifici e formali atti del procedimento, nei quali si concreta l'effettivo esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero. Prima e al di fuori di questi atti potrà parlarsi soltanto di persona sottoposta alle indagini, di indiziato, di indagato e simili.
La qualità di imputato è conservata in ogni stato e grado del processo, sino a “
definitiva pronuncia di condanna o di proscioglimento”. Essa è però riacquisita in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e in caso di revisione del processo. Ai sensi dell'art. 27 della Costitutzione l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Egli ha diritto al rispetto delle norme di procedura penale, cioé all'assistenza della difesa, alla libertà di giustificarsi, alla formulazione dell'imputazione, ecc.
Perduta la qualità di imputato, l'interessato assume quella di prosciolto o condannato (definitivo); in questo caso inizia la fase della esecuzione della pena.