Qualificazione del reato militare come reato proprio

Versione stampabileVersione stampabile

Il reato militare può essere qualificato, rispetto al reato comune, come «reato proprio», in virtù della particolare posizione che in esso assume il «soggetto attivo» nei confronti dell’interessepenalmente protetto.

Ma la nozione di reato proprio è una nozione che ha un valore essenzialmente relativo; infatti il carattere speciale del reato proprio si ricava soltanto rapportando la disciplina del reato stesso alla disciplina di tutti gli altri reati appartenenti all’ordinamento di cui esso fa parte. Così, sono propri, rispetto alla massa dei reati comuni, i reati per i quali il Codice penale richiede, ad esempio, la qualifica di «Pubblico Ufficiale» (art. 357 c.p) da parte del soggetto attivo. E, in certo senso, potrebbero considerarsi propri, rispetto ai reati comuni, anche i reati militari.

Anzitutto, non sempre il reato militare esige nel “soggetto attivola qualifica di «militare»: vi sono reati militari (seppure in numero relativamente esiguo) che possono venir commessi da «terzi estranei» alle Forze Armate. 

  • Ad esempio, commette l’ipotesi di reato prevista nell’art.166 c.p.m.p. (Acquisto o detenzione di effetti militari), chiunque acquista o per qualsiasi titolo ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose destinate a uso militare, senza che siano muniti del marchio o del segno di rifiuto, o comunque che egli possa dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare. 

In secondo luogo, la qualifica militare del soggetto attivo non è di per sé sufficiente, come abbiamo già detto, ad attribuire al reato la qualità di reato militare: occorre infatti che la fattispecie sia lesiva di un «interesse militare» e sia prevista da una «legge penale militare».

In terzo luogo, soprattutto, occorre tener presente che la particolare posizione giuridica del soggetto attivo costituisce, nell’ordinamento militare, la normalità dei casi, sia dal punto di vista concettuale, sia dal punto di vista statistico. Quindi, rapportando il reato militare alla generale disciplina dell’ordinamento penale militare, non si può parlare di reato proprio. 

Nell’ambito dei reati militari sarà “proprio” quel reato che richiederà nel militare una particolare «posizione giuridica», quale ad esempio quella di «Comandante» (artt.111, 121, 124, 146, ecc. c.p.m.p.). 

  • E’ reato proprio, ad esempio, l’ipotesi prevista dall’art. 146 c.p.m.p. che può essere commesso dal superiore che minaccia l’inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere od omettere un atto inerente al proprio ufficio o servizio. 
  • E’ reato proprio, ad esempio, il peculato militare (art. 215 c.p.m.p). che può essere commesso dal militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all’amministrazione militare, se ne appropria (èil caso di un militare, consegnatario del magazzino viveri della caserma, che si appropria di alcune scatole di viveri, di cui aveva il possesso per ragioni del suo servizio).