Obblighi di conduzione in carcere in caso di arresto di fermo
L’obbligo per la Polizia Giudiziaria di dare immediata notizia dell’esecuzione dell’arresto o del fermo (art. 386, comma 1 c.p.p.) al Pubblico Ministero e quello di mettere a sua disposizione (art. 386 comma 3 c.p.p.) l’arrestato o il fermato «al più presto e comunque non oltre 24» fà si che il Pubblico Ministero possa intervenire personalmente e sollecitamente.
La messa a disposizione avviene mediante la «conduzione in carcere» dell’arrestato o del fermato (art. 386 comma 4 c.p.p.), fatte eccezione per talune ipotesi di Giudizio direttissimo.
L’obbligo di condurre in carcere l’arrestato o il fermato può essere derogato solo quando lo dispone il Pubblico Ministero per “esigenze cautelari” o “di indagine”.
- Nel primo caso (deroga motivata da esigenze cautelari) il Pubblico Ministero può disporre la custodia dell’arrestato o del fermato presso la propria abitazione, altro luogo di privata dimora o in luogo di cura (arresti domiciliari) quando ritiene che tale misura sia adeguata rispetto alle esigenze (pericolo di fuga, pericolo tutela della collettività) del caso concreto e anche in relazione alle richieste da formulare nell’udienza di convalida sulla libertà personale (art. 391 c.p.p.).
La decisione del PM può essere presa anche dopo aver interrogato l’arrestato o il fermato ovvero dopo aver acquisito le valutazioni e gli atti compiuti della Polizia Giudiziaria.
- Nel secondo caso (deroga motivata da esigenze connesse alle indagini), il Pubblico Ministero può disporre che l’arrestato o il fermato sia custodito presso un istituto diverso da quello del luogo ove l’arresto o il fermo è stato eseguito (art. 386 comma 4 c.p.p.).