Ricezione di denuncia scritta: modus operandi

Versione stampabileVersione stampabile
  • L’Ufficiale di polizia giudiziaria deve verificare (art. 333 c.p.p.):
  1. che la denuncia sia firmata dal denunciante (art. 333, 2° comma c.p.p.);
  2. redigere Verbale di ricezione possibilmente in calce alla denuncia stessa (art. 134-137);
  3. identificare compiutamente il denunciante (generalità, domicilio e quant’altro valga alla sua identificazione) (art. 332);
  4. fare confermare la denuncia scritta (art. 333);
  5. richiedere eventuali chiarimenti utili alle indagini (indicazioni sui presunti autori del fatto, su ogni elemento utile alla loro identificazione: connotati, contrassegni, età, accento, indumenti indossati, eventuale mezzo di trasporto usato, (numero di targa, tipo, colore), mezzo nautico (sigla di individuazione, tipo, colore) ecc., sulle modalità di esecuzione del fatto, indicazioni sulle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti);
  6. sequestrare eventuali corpi di reato o cose pertinenti al reato recuperati sul luogo del fatto e consegnati dal denunciante (ad esempio, materie esplodenti o tossiche usate nell’esercizio della pesca);
  7. a richiesta, rilasciare “attestazione di resa denuncia” che può essere apposta in calce alla copia dell’atto (art. 107 D.lgs. 271/89);
  8. avviare immediatamente le indagini per la ricostruzione del fatto e per l’individuazione degli autori a norma dell’art. 348 c.p.p.;
  9. informare il Pubblico Ministero competente nei termini previsti dall’art. 347 c.p.p (a seconda dei casi: immediatamente anche in forma orale, entro 48 ore, senza ritardo);
  10. effettuare inserimento dati CED-SDI (art. 8 Legge n. 121/81);
  • Documentazione dell’atto:
  1. il Verbale deve essere redatto in triplice copia; una copia, se richiesta, deve essere rilasciata al denunciante quale attestazione; l’attestazione può essere rilasciata a parte;
  2. il Verbale deve essere trasmesso immediatamente anche in forma orale (casi urgenti e delitti indicati all’art. 407 comma 2 lett. a), numeri da 1 a 6 c.p.p.); al più tardi entro le 48 ore, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari (ad esempio, perquisizione di edifici – 12 ore), se sono stati compiuti atti a cui il difensore ha diritto di assistere (accertamenti urgenti, perquisizioni, sequestri); senza ritardo negli altri casi (art. 347 c.p.p.);
  3. la denuncia deve essere allegata alla «informativa».