Elementi di individuazione e iscrizione

Versione stampabileVersione stampabile

Le navi da pesca sono contrassegnate (vedi anche Licenza di Pesca) dal:

  • Nome
  • Numero di immatricolazione
  • Stazza
  • Ufficio marittimo di iscrizione

Sebbene la norma preveda che nello stesso Ufficio marittimo non possano esserci unità con la stessa denominazione, talune volte, soprattutto per le unità da pesca con stazza lorda inferiore a 3 (tre) tonnellate, si riscontrano identici nominativi.
Il nome è stabilito dall’armatore all’atto dell’iscrizione dell’unità da pesca nei “Registri” e, fatta eccezione per le navi maggiori (oceaniche o mediterranee), può essere modificato in qualsiasi momento.
La variazione del nominativo della nave viene annotata dall’Ufficio marittimo dove è iscritta la nave nel Registro delle navi minori e galleggianti (RR.NN.MM. e GG.) e sulla Licenza di navigazione.
Per le navi maggiori, invece, è necessario chiedere preventiva autorizzazione alla Direzione generale del naviglio.

 

Nave da pesca

La nave da pesca, dopo il varo, perché possa essere “abilitata alla navigazione” deve essere iscritta in appositi “Registri” e deve essere in possesso di speciali documenti, acquistando così, il diritto a navigare. Condizione perché le unità da pesca possano essere iscritte nei Registri é che siano in possesso degli “elementi di individuazione” e che soddisfino ai “requisiti di nazionalità[1] .
I Registri di iscrizione delle Navi e dei Galleggianti adibiti alla pesca – così come per tutte le navi mercantili – sono istituiti per l'assolvimento di finalità di carattere amministrativo e, come tali, sono documenti della pubblica amministrazione: essi vengono utilizzati però, anche per il raggiungimento di finalità privatistiche quali strumenti di pubblicità.
Le registrazioni eseguite a questo effetto (trascrizioni ed annotazioni di ogni atto relativo alla vita della nave, alla sua proprietà e al suo uso) sono pubbliche e destinate ad avere rilevanza giuridica verso chiunque vi abbia interesse.

Distinguiamo:

  1. Matricole
  2. Registri Navi Minori e Galleggianti
  • Le navi da pesca “oceaniche”, “mediterranee” e di “SESTA categoria”, rientrano nella categoria delle navi maggiori e sono iscritte in Registri conformi ai modelli ministeriale denominati «Matricole», tenute esclusivamente dalle "Capitanerie di Porto sedi di Direzioni Marittime" (art. 146 cod. nav. come modificato dalla Legge 172/2003).
  • Le unità da pesca di “TERZA”, “QUARTA” e “QUINTA” categoria rientrano nella categoria delle navi minori e galleggianti, e sono iscritti in appositi registri denominati «Registri Navi Minori e Galleggianti» (= RR.NN.MM. e GG.), tenuti da tutte le "Capitanerie di Porto, dagli Uffici Circondariali Marittimi, dagli Uffici Locali Marittimi nonché dalle Delegazioni di Spiaggia, qualora ne sia riconosciuta la necessità dal Direttore Marittimo" (art. 313, secondo comma, reg. cod. nav.).

Le Matricole e, in minore misura, i RR.MM.NN. e GG., offrono un quadro completo degli aspetti tecnici amministrativi giuridici della nave.

 


[1] L'art. 143 Cod. nav., modificato dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30, prescrive che rispondono ai requisiti di nazionalità per l’iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all’art. 146:

  1. le navi che appartengono per una «quota superiore a 12 carati» (il carato è la quota parte in cui è divisa idealmente la nave), a cittadini o enti pubblici italiani, o di altri Paesi dell’Unione europea; […]