Ricezione di querela scritta: modus operandi

Versione stampabileVersione stampabile
  • L’Ufficiale di polizia giudiziaria deve:
  1. accertarsi che nell’esposizione del fatto vi sia la manifestazione di volontà di perseguire l’autore; in mancanza la volontà può essere espressa nella «ratifica»;
  2. redigere Verbale di ricezione o ratifica possibilmente in calce alla querela stessa (art. 337, comma 4 c.p.p.);
  3. identificare compiutamente il querelante (generalità, domicilio e quant’altro valga alla sua identificazione) o il legale rappresentante facendogli confermare quanto precedentemente esposto (art. 337, comma 4 c.p.p.);
  4. richiedere eventuali chiarimenti utili alle indagini (ad esempio, generalità o indicazioni sulle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti);
  5. se la querela viene proposta dal procuratore speciale, accertarsi che la procura sia conforme a quanto stabilito dall’art. 122 c.p.p.. La procura deve essere menzionata nel verbale e unita all’atto di querela.
  • Documentazione dell’atto:
  1. il Verbale deve essere redatto in triplice copia; una copia, se richiesta, deve essere rilasciata al querelante quale attestazione; l’attestazione può essere rilasciata a parte;
  2. il Verbale deve essere trasmesso immediatamente anche in forma orale se sussistono motivi d’urgenza (es. violenza sessuale); al più tardi entro le 48 ore, se sono stati compiuti atti a cui il difensore ha diritto di assistere; senza ritardo negli atri casi;
  3. il Verbale di querela deve essere allegato alla «informativa».