I modelli differenziati del procedimento penale

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In questa sede si dà un breve cenno ai riti, introdotti dal nuovo Codice di procedura penale per sfoltire il dibattimento da tutti quei processi, in cui per varie ragioni appare opportuna una trattazione più rapida.
La filosofia che accompagna tali procedimenti è quella di
eliminare alcune fasi del processo (udienza preliminare, dibattimento o entrambe), in modo tale da deflazionare il normale iter processuale.
Il procedimento che si svolge secondo il modello ordinario presenta notevoli costi di tempo o di mezzi. Tali costi si accentrano in particolare, nell'Udienza preliminare e nel dibattimento. E in particolare l'Udienza preliminare richiede un considerevole uso di risorse umane e di mezzi materiali ed è superflua nei casi di evidenza delle risultanze di prova acquisite durante le indagini.

  • Si pensi, ad esempio, al caso in cui, durante un'operazione di polizia nel mare territoriale, la motovedetta della Guardia Costiera, di concerto con la motovedetta dei Carabinieri, procede all'arresto dell'equipaggio di una unità da diporto per aver rinvenuto, a seguito di perquisizione, un grosso quantitativo di marjuana.

Proprio per tali motivi, il legislatore ha ritenuto di dover semplificare il meccanismo processuale tipico prevedendo che, in casi del genere, possa saltarsi l'Udienza preliminare e possa procedersi direttamente al dibattimento con le forme e le modalità del «giudizio direttissimo» o del «giudizio immediato».
Il giudizio direttissimo e il giudizio immediato rappresentano dunque i modelli differenziati (o alternativi o semplificativi) che, nell'attuale sistema processuale, si volgono a semplificare e ad accelerare l'ingresso al dibattimento evitando i costi dell'Udienza preliminare.

Altri procedimenti speciali si rivolgono, invece, a ottenere la definizione della vicenda processuale evitando il dibattimento e, quindi, in pratica, abbreviando in modo considerevole i tempi di durata del processo.
La celebrazione del dibattimento è inutile quando le parti sono disponibili a farne a meno e a preferire un giudizio fondato sulle carte già esistenti ovvero quando le parti sono addirittura d'accordo sulla pena che è congruo irrogare.
Da qui la determinazione del legislatore di prevedere che, in ipotesi del genere, il dibattimento venga saltato ricorrendo, rispettivamente, alle più agili procedure del «giudizio abbreviato» e della «
applicazione su richiesta o patteggiamento»: i due più importanti ed innovativi procedimenti alternativi che, nel sistema attuale, consentono di evitare il dibattimento.
In entrambi i casi, il legislatore ha ritenuto di dover prevedere che alla rinuncia al dibattimento da parte dell'imputato si accompagni un "premio" (riduzione della pena in caso di condanna) per la sua condotta collaborativa e la sua disponibilità a semplificare il meccanismo processuale e a consentire una definizione più rapida o anticipata.
E' evidente l'economia di tempo e di energie, che consentono di trattare meglio e più rapidamente i processi che richiedono, invece, la celebrazione del rito ordinario.
I procedimenti speciali del giudizio abbreviato e del patteggiamento possono innestarsi anche nel corso degli altri procedimenti speciali (giudizio direttissimo, giudizio immediato, decreto penale di condanna.
Alcuni di tali riti speciali richiedono il consenso delle parti, e comportano allora delle limitazioni alla facoltà di appello (così il giudizio abbreviato e la pena richiesta dalle parti, per la quale l'appello è addirittura escluso); altri invece sono posti in essere dalla volontà del solo P.M. (giudizio direttissimo e per decreto) ovvero del P.M. o dell'imputato (giudizio immediato).