Il fine operativo della P.G.

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La Polizia Giudiziaria è centro propulsivo del procedimento penale e, come soggetto del procedimento, ha la titolarità di poteri investigativi che sono autonomi fino a quando il P.M., cui essa deve riferire la notizia di reato sensa ritardo, non abbia assunto la direzione delle indagin ed impartito le direttive necessarie (art. 348 c.p.p.). Va sottolineato tuttavia che anche dopo l'assunzione della direzione delle indagini da parte del P.M., la Polizia Giudiziaria può svolgere indagini di propria iniziativa.
Il momento dell’intervento della Polizia Giudiziaria è per forza di cose connesso ad un reato ed è ben diverso dal carattere preventivo della polizia amministrativa, assumendo in realtà una finalità più schiettamente repressiva.

  • Ad esempio, durante un’attività di vigilanza sul demanio marittimo (art. 30 cod. nav. e art. 27 Reg. cod. nav.)[1] può capitare che il personale della Capitaneria accerti l’esistenza di una nuova opera non autorizzata di difficile rimozione (polizia giudiziaria – art. 1161, co.1 cod. nav.)

Tale momento di intervento è caratterizzato da diversi «obblighi e doveri» e, in particolare, ha il compito di (art. 55 c.p.p.)

  1. Prendere notizia dei reati: è un punto connaturale alla stessa esistenza istituzionale della P.G. la quale ha il potere-dovere di informarsi sui reati già commessi o in atto o in progetto. Tale attività ha un carattere di propria autonoma iniziativa, indipendentemente dalla volontà delle eventuali parti lese.
    Tale informazione può derivarle da una fonte esterna (denuncia di un privato, referto di un medico...), ma può discendere anche da una iniziativa autonoma di ricerca da parte della stessa polizia giudiziaria.
  1. Impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori: è logico che sarebbe inammissibile e irrazionale che la polizia giudiziaria, avuta notizia di un reato in esecuzione o in atto, si limitasse a prenderne notizia e a denunciarlo consentendo però la prosecuzione indisturbata del reato stesso.
    Il dovere di far cessare lo stato antigiuridico in atto appare come conseguenza intuitivamente logica al momento immediatamente successivo a quello di aver appreso dell’esistenza di un reato in corso di attuazione.
  1. Ricercare gli autori dei reati: è naturalmente la funzione predominante della polizia giudiziaria perché mediante la stessa la polizia giudiziaria consente allo Stato di attuare la sua pretesa punitiva: e cioè il suo diritto di punire chi viola norme sanzionate con la pena (ergastolo, reclusione, arresto, multa, ammenda).
    La norma penale ha in se stessa una funzione essenzialmente punitiva e per raggiungere e completare tale scopo è necessario individuare ed assicurare agli organi giudicanti i responsabili dell’illecito penalmente rilevante. In tale contesto opera la P.G. come funzione primia e fondamentale. Tale specifica attività deve essere svolta in perfetta sincronia con il Pubblico Ministero che è il titolare primario della relativa azione.
  1. Individuare e assicurare le fonti di prova: mediante questa attività, la polizia giudiziaria ricerca le cose e le tracce pertinenti al reato, ricerca le persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione di fatti. All’esito di tale attività, la polizia giudiziaria assicura al procedimento ciò che essa ha trovato mediante la sopra descritta attività di investigazione.
    Circa quest’ultimo punto, la P.G. ne assicura il contenuto mediante atti di sommarie informazioni, perquisizioni, accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, sequestri e mediante tutti gli atti consentiti.
  1. Raccogliere quant’altro possa servire all’applicazione della legge penale e svolgere attività informativa dell’Autorità Giudiziaria: questa funzione ha carattere residuale ed è idonea, in particolare, a comprendere tutti quei dati che possono avere comunque risalto processuale e possono perciò costituire oggetto di prova. Essa si sostanzia, ad esempio, nell’acquisizione dei dati che possono giovare a stabilire la pericolosità dell’imputato e agevolare il Giudice nella concreta determinazione della pena da infliggere (fase giudiziale – art. 133 c.p.); come i dati sulle condizioni morali e materiali di vita dell’imputato, sui suoi precedenti penali e giudiziari.

 


[1] Art. 30 (Uso del demanio marittimo) – L’amministrazione dei trasporti regola l’uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia (art. 1164, comma 1 cod. nav.)
Art. 27 Reg. cod. nav. (Vigilanza) – L’esercizio della concessione è soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo (art. 30 cod. nav.). L’Autorità marittima vigila sull’osservanza delle norme stesse e delle condizioni cui è sottoposta la concessione.
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