Disciplina della pesca dell’Aragosta, dell’Aragosta di fondale, dell’Astice e della Granseola in Sardegna

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Decreto N. 1916/Deca/46 del 29.08.2016

(Sintesi)

Oggetto: Disciplina della pesca dell’Aragosta (Palinurus elephas), dell’Aragosta di fondale (Palinurus auritanicus), dell’Astice (Homarus gammarus) e della Granseola (Maja squinado). Disposizioni per la tutela degli stock e per il trasporto, la detenzione e l’immissione sul mercato di prodotti vivi pescati nel mare territoriale della Sardegna – Abrogazione del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2102/DecA/87 del 11.08.2010 - Modifiche al Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 412 del 26.05.1995 - Deroga temporanea

 

DECRETA

Art. 1

1. Nel mare territoriale della Sardegna la pesca dell’Aragosta (Palinurus elephas), dell’Aragosta di fondale (Palinurus mauritanicus), dell’Astice (Hommarus gammarus) e della Granseola o granceola (Maja squinado) è vietata dal 1° Settembre di ogni anno alla fine del mese di Febbraio dell’anno successivo.

2.  […]

3. Le femmine delle specie di cui al comma 1 del presente articolo di qualsiasi lunghezza “recanti uova sotto l’addome” devono essere rigettate in mare.

4. In conformità al Reg. (CE) n. 1967/2006 (Allegati III e IV) le taglie minime di riferimento, sono riportate nella Tabella sottostante:

 

                                               LC = lunghezza del carapace

                                               LT =  lunghezza totale

 

Art. 2

1. Il trasporto, la detenzione, l’immissione sul mercato di esemplari vivi di aragosta (Palinurus elephas), di aragosta di fondale (Palinurus mauritanicus), di astice (Hommarus gammarus) e di granseola o granceola (Maja squinado) pescati nel mare territoriale della Sardegna entro il 31 agosto di ogni anno sono consentiti sino al successivo 30 settembre a condizione che vengano rispettate le ulteriori disposizioni di cui all’articolo 3 del presente decreto.

2. [...]

Art. 3

1. Entro il 1 settembre di ogni anno, gli esemplari vivi di aragosta (Palinurus elephas), aragosta di fondale (Palinurus mauritanicus), astice (Hommarus gammarus) e granseola o granceola (Maja squinado) pescati nel mare territoriale della Sardegna in attesa dell’immissione sul mercato devono essere “marcati” mediante l’applicazione di etichette fisse riportanti un numero progressivo univoco e la data di marcatura.

2.  […].

3. L’operazione di marcatura è a cura dell’operatore (persona fisica o giuridica) che detiene gli individui delle specie in oggetto pescati nel mare territoriale della Sardegna per l’immissione sul mercato (detenzione di alimenti a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta).

4. L’operatore, compila inoltre una scheda, secondo il modello allegato al presente decreto (Allegato A), che riporta un numero progressivo, gli estremi del documento di tracciabilità ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei prodotti della pesca, la data della marcatura e i seguenti elementi identificativi dell’esemplare: sesso, peso, lunghezza totale, lunghezza carapace.

5. La scheda di cui al comma 4 del presente articolo è inviata via fax (al numero 0706062516) o via posta elettronica certificata al Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro il primo giorno di divieto di pesca di ogni anno. La scheda ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.; l’operatore è obbligato a tenere a disposizione degli Organi di controllo copia della scheda di cui sopra, trasmessa al Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale. Gli organi di controllo effettuano apposite verifiche delle dichiarazioni contenute nelle schede compilate.

Art. 4

1. Dal al 30 settembre di ogni anno sono vietati il trasporto, la detenzione e la commercializzazione di esemplari vivi di aragosta (Palinurus elephas), di aragosta di fondale (Palinurus mauritanicus), di astice (Hommarus gammarus) e di granseola o granceola (Maja squinado) pescati nel mare territoriale della Sardegna entro il 31 agosto di ogni anno, privi della marcatura di cui all’articolo 3 del presente decreto e per i quali non sia possibile operare il riscontro con le schede trasmesse al Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro il 1 settembre di ogni anno.

2. […]

Art. 5

1. È istituito il giornale di pesca dell’aragosta e dell’astice di cui al modello allegato al presente decreto per farne parte integrante (Allegato B), contenente per singola specie i dati relativi alle giornate di prelievo, alle aree di pesca - da indicare utilizzando la codifica riportata nella cartografia allegata (Allegato C) – all’attrezzo di pesca utilizzato e ai dati biometrici e biologici di ogni esemplare (l’allegato D illustra come effettuare la determinazione del sesso); tale giornale non sostituisce il giornale di pesca previsto dal regolamento CE n. 1224/2009 per le unità di LFT ≥a 10 m.

 

2. Il giornale di pesca dell’aragosta e dell’astice (scaricabile dal sito istituzionale e stampare) deve essere compilato per ogni giornata di pesca prima dello sbarco del prodotto, firmato dal comandante dell’unità da pesca e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

3. Entro 15 giorni dalla fine della stagione di prelievo, il giornale di pesca dell’aragosta e dell’astice deve essere consegnato o inviato al Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale via fax (al numero 0706062516) o via pec (all’indirizzo agricoltura@pec.regione.sardegna.it) 4.  […]

Art. 6

1. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 7

1. Il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2102/DecA/87 del 11 agosto 2010 recante “disciplina della pesca dell’aragosta (Palinurus elephas), dell’aragosta di fondale (Palinurus mauritanicus), dell’astice (Homarus gammarus) e della granseola o granceola (Maja squinado). disposizioni per la tutela degli stock e per il trasporto, la detenzione e l’immissione sul mercato di prodotti vivi pescati nel mare territoriale della Sardegna” è abrogato.

[…]

 

Aragosta (Palinurus elephas)

 

Astice (Hommarus gammarus)

 

Granseola o granceola (Maja squinado)