Divieto di pesca della “Cicala di mare” in Sardegna

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Decreto N. 344/Deca/8 Del 04.02.2010

 

Oggetto: Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 412 del 10 maggio 1995 concernente “Disciplina dell’attività di pesca: dimensione dei pesci, molluschi e crostacei” – art. 6 – divieto di pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione della Cicala di mare o magnosa (Scyllarides latus).

 

DECRETA

Art. 1

  1. Nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna è vietata la pesca della cicala di mare o magnosa (Scyllarides latus) sino all’adozione di una disciplina organica che regolamenti il prelievo delle specie che necessitano adeguate misure di protezione.

Art. 2

  1. È vietata la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco nonché la detenzione a terra, il trasporto e la commercializzazione di esemplari di cicala di mare o Magnosa (Scyllarides latus) pescati nel mare territoriale della Sardegna.

Art. 3

  1. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Decreto comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 10, comma 1 del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e l’applicazione delle sanzioni accessorie di cui all’articolo 12 dello stesso D.lgs.
  2. L’Amministrazione regionale e le Autorità pubbliche preposte al controllo, svolgono i compiti di controllo, amministrativo e in loco, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto.

 

Cicala di mare o magnosa (Scyllarides latus).