Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici (atti d’ufficio)

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Come prevede l’art. 479 c.p. lo commette il Pubblico Ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

  • Un’ipotesi di quest’ultimo comportamento può essere, ad esempio, quella dell’ Ufficiale giudiziario che nella relazione di notificazione di un atto attesta di aver consegnato copia dell’atto stesso nelle mani dell’imputato, mentre in realtà l’ha consegnata a persona diversa.
  • Si pensi, ad esempio, all’ Ufficiale o all’Agente di polizia giudiziaria che, nel Verbale di perquisizione, attesa, contrariamente al vero di aver avvertito l’indagato del suo diritto di farsi assistere dal difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.) ovvero al caso di un Verbale di dichiarazioni spontanee che riporta frasi mai dette dallo stesso indagato (art. 350 comma 7 c.p.p.). 
  • Si pensi, ad esempio, al Pubblico Ufficiale che attesta falsamente che la firma di un atto è avvenuta in sua presenza, ecc.

Il colpevole è punito, ai sensi dell’art. 476 c.p., con la reclusione da 1 a 6 anni, oppure, se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, con la reclusione d 3 a 10 anni.

Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

Come prevede l’art. 480 c.p., lo commette il Pubblico Ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

  • La ricetta contenente, ad esempio, le prescrizioni di un farmaco è un certificato amministrativo se proviene da un medico convenzionato con una struttura pubblica. Se la ricetta contiene un falso ideologico, il medico risponde perciò del reato di cui all’art. 480 c.p.

Il colpevole è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni.