Le Norme giuridiche

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Il complesso delle norme emanate per il raggiungimento delle finalità dello Stato ne costituiscono il «Diritto». Tutte le norme che costituiscono il diritto dello Stato si denominano «norme giuridiche» (da jus=diritto) fra loro coordinate (ordinamento). che danno un ordine alle attività umane. Tali norme si distinguono dalle altre (morali, religiose, etiche) perché sono socialmente garantite: lo Stato cioè, ne assicura l’osservanza consentendone l’attuazione anche contro la volontà dei soggetti cui esse si rivolgono e prevedendo «conseguenze sfavorevoli» (=sanzioni) a carico di chi ne trasgredisce il precetto e cioè il comando o il divieto in esse contenuto. La norma giuridica è un «precetto» imposto e fatto valere dall’Autorità dello Stato. Essa è costituita (elementi costitutivi) sostanzialmente da un comando, di contenuto positivo o negativo, rivolto a tutti gli individui e la cui applicazione è assicurata dall’ordinamento con una sanzione o, più generale, con la forza della legge.

 

 

Caratteristiche della norma giuridica sono la generalità e l’astrattezza e, per quanto riguarda il loro valore obbligatorio, dalla forza di “coazione” a mezzo della pubblica Autorità.

  • Ad esempio, nel campo del diritto penale, detta coazione si identifica con la minaccia della pena: “Chiunque, nelle condizioni previste negli artt. 70 e 107 [1] Cod. nav., richiesto dall’Autorità competente (U.C.G.), omette di cooperare con i mezzi dei quali dispone al soccorso di una nave o di un galleggiante, o di una persona in pericolo ovvero all’estinzione di un incendio, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni” (art. 1113 Cod. nav. – Omissione di soccorso).

Per l’inosservanza di norme non giuridiche (come quelle morali e quelle di etichetta) lo Stato non prevede invece alcuna sanzione esterna. La loro trasgressione può comportare infatti solo effetti sulla coscienza del trasgressore oppure giudizi di disapprovazione del suo operato.

Chi trasgredisce il comando («paga il tuo debito…», «soccorri il naufrago...» ) o il divieto («non inquinare...», «non occupare arbitrariamente spazio demaniale...») commette un «iIllecito» ed è dunque assoggettato ad una «sanzione» che può essere di tipo diverso a seconda della norma violata, della gravità della violazione oltreché dei beni e degli interessi che la norma tutela. Fra i tipi sanzione di si distinguono, in specie, quelle "civili", quelle "amministrative" e quelle "penali".

Le sanzioni penali sono le più drastiche e le più infamanti perché possono consistere nella punizione personale del trasgressore.

  • Ad esempio, perciò, sono norme giuridiche quelle che vietano di uccidere (art. 575 c.p. e art. 1150 Cod. nav.) o impongono di pagare i creditori (art. 1218 cod. civ.). Di esse, lo Stato assicura l’osservanza stabilendo, rispettivamente, che una sanzione penale (ergastolo o reclusione) sia inflitta a chi uccide e che sanzioni civili (pignoramento, vendita e rilascio forzato dei beni) siano inflitte al debitore che non adempie la sua obbligazione.

 


[1] Art. 70 Cod. nav. (Impiego di navi per il soccorso) – L’Autorità marittima o, in mancanza, quella comunale (art. 69 Cod. nav.) possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi. […] Art. 107 Cod. nav. (Servizi per l’ordine e la sicurezza del porto) – Oltre che nei casi previsti dall’art. 70 Cod. nav., i rimorchiatori devono essere messi a disposizione delle Autorità portuali che lo richiedono per qualsiasi servizio necessario all’ordine e alla sicurezza del porto.