La Zona Economica Esclusiva

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La «Zona Economica Esclusiva» (ZEE), rappresenta la novità più rilevante introdotta dalla Convenzione di Montego Bay, può estendersi tassativamente non oltre le 200 miglia dalle linee di base da cui è misutata l’ampiezza del mare territoriale (188 miglia dal mare territoriale). A diffrenza della piattaforma continentale, per poter divenire effettiva, deve essere formalmente proclamata.
Il regime di delimitazione delle ZEE tra Stati con coste adiacenti od opposte, analogamente a quello previsto per la piattaforma continentale, deve farsi per accordo in modo da raggiungere un’equa soluzione.
Sebbene la ZEE sia un istituto relativamente recente per il diritto del mare, essa ha assunto già valore di vera e propria consuetudine internazionale: lo dimostra il fatto che anche gli Stati Uniti, pur non essendo essi parti della Convenzione, hanno proclamato una propria ZEE nel 1983, dopo anni di opposizione al concetto stesso di ZEE.

  • In tale zona di mare lo Stato costiero:
  1. beneficia di diritti sovrani ai fini dell’espolrazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, bilogiche e minerali, che si trovano nelle acque sovrastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo: poteri che si sovrappongono a quelli sulla piattaforma continentale, assorbendoli completamente, e includendo anche altre attività dirette a fini economici, come la produzione di energia a partire dall’acqua, dalle correnti e dai venti, ma soprattutto la risorsa di maggior rilievo, ossia la pesca, oggetto principale della sovranità economica dello Stato costiero;
  2. esercita la propria giurisdizione in materia di:
     a)  installazione ed utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture;
     b)  ricerca scientifica;
     c)  preservazione e protezione dell’ambiente marino.

Nella ZEE tutti gli Stati, costieri e privi di litorale, hanno libertà di navigazione e di sorvolo, di posa in opera di cavi e condotte sottomarine.

Inoltre, lo Stato interessato può consentire loro di esercitare la pesca, qualora la propria capacità di sfruttamento sia inferiore al volume massimo di risorse ittiche sfruttabili (Total Allowable Catch), fissato dallo stesso Stato costiero ed in forza di accordi bilaterali conclusi con i relativi Stati di appartenenza tenuto conto, in particolare, della necessità degli Stati che non hanno sbocchi sul mare (land-loc-ked) o gheograficamente svantaggiati.
Le previsioni della Convenzione di Montego Bay in materia di pesca sono la manifestazione più evidente di come l’interesse alla conservazione ed allo sfruttamento delle risorse non sia soltanto dello Stato costiero, bensì dell’intera comunità internazionale
Indubbiamente la nuova disciplina attribuisce allo Stato costiero nella ZEE vantaggi prima sconosciuti: basti pensare al regime del consenso previsto per le attività di ricerca scientifica poste in essere da navi straniere o al regime delle autorizzazioni per quanto riguarda le isole ed installazioni artificiali fisse o alla giurisdizione ai fini della protezione dell’ambiente marino contro l’inquinamento. Inoltre, ampi appaiono i poteri di uso della forza (art. 73 Cnudm)) che lo Stato costiero può esercitare a tutela dei propri diritti di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse biologiche nella propria ZEE; poteri coercitivi che comprendono l’abbordaggio, l’ispezione, il fermo e la sottoposizione a procedimento giudiziario.

Sono, comunque, garantiti i diritti di navigazione e di sorvolo, senza distinzione tra unità militari e mezzi civili, nonché di posa in opera di condotte e cavi sottomarini.

In buona sostanza, si può affermare che nella ZEE tutte le attività concernenti l’utilizzazione delle risorse rientrano nelle competenze dello Stato costiero, mentre tutte le attività relative alle comunicazioni internazionali restano comprese fra i diritti degli Stati terzi.

Una problematica di sicuro interesse, ma di non facile interpretazione, è quella concernente la possibilità di effettuare esercitazioni navali militari nella ZEE. Le esercitazioni navali militari possono essere considerate da un lato come un uso del mare legato alla libertà di navigazione; dall’altro, possono essere viste come pregiudizievoli rispetto a competenze spettanti allo Stato costiero, come la gestione delle risorse biologiche o la protezione dell’ambiente marino. Invero, nessuna norma della Convenzione del 1982 vieta lo svolgimento di esercitazioni navali militari e pertanto, in linea di principio, esse dovrebbero essere consentite: quando la Convenzione ha voluto vietare le manovre militari, lo ha fatto espressamente (art. 19.2-lett.b), in tema di passaggio inoffensivo nel mare territoriale.

Al momento della firma della Convenzione, taluni Stati hanno dichiarato l’interdizione delle manovre militari nella ZEE, mentre l’Italia ha sostenuto una tesi contraria alle posizioni restrittive assunte da quegli Stati.

 

Zona Economica Esclusiva: delimitazione