La Polizia Giudiziaria

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Il Codice di rito colloca la “Polizia Giudiziaria” tra i soggetti del procedimento penale (artt. 55-59 c.p.p.). Si tratta di una scelta sistematica che sottolinea lo stretto rapporto della Polizia Giudiziaria con l’Ufficio del Pubblico Ministero e la centralità dei compiti a essa affidati nelle delicate fasi di avvio del procedimento penale.

  • Il Codice dedica alla Polizia Giudiziaria un duplice gruppo di norme:
  1. il primo ne definisce le funzioni (artt. 55-59 c.p.p.) e ne delinea i profili strutturali e organizzativi analiticamente regolati nelle disposizioni di attuazione (artt. 5-20 att. c.p.p.);
  2. il secondo ne disciplina il profilo dinamico: vale a dire, l’attività di indagine che la Polizia Giudiziaria svolge a iniziativa autonoma (artt. 347-357 c.p.p.), oppure su “delega” o sulla base di “direttive” del Pubblico Ministero (artt. 348 comma 3 e 370 c.p.p.)

Approfondendo ulteriormente le nozioni generali sopra esposte, può dunque notarsi che per «attività di polizia giudiziaria» si intende solo quella, svolta dai relativi Ufficiali ed Agenti, dopo che si è verificato un reato, per reprimerlo, prendendone notizia, impedendo che venga portato a conseguenze ulteriori, ricercandone gli autori, compiendo gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliendo quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale (art. 55 c.p.p.).
L’attività di polizia giudiziaria, proprio perché collegata all’accertamento ed alla repressione di un reato già commesso, si colloca all’interno del procedimento penale.
Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dai relativi Uifficiali ed Agenti. La distinzione tra Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria è rilevante sia per quanto riguarda la organizzazione interna delle varie “unità” di polizia giudiziaria (art. 56 c.p.p. e art. 5 e ss. att.) sia per quanto riguarda la competenza a compiere determinati atti.
A quest’ultimo proposito, le disposizioni dettate dal Codice di rito e dalle norme di attuazione (D.lgs. n. 271/89) stabiliscono che, in via generale, gli atti di polizia giudiziaria possono essere compiuti, indistintamente, dagli Ufficiali e dagli Agenti e che alla regola si fa eccezione solo per quegli atti di cui il compimento è espressamente “riservato” agli Ufficiali di polizia giudiziaria in via “
assoluta” o “relativa”.
La riserva è «assoluta» quando l’atto, per la sua complessità e delicatezza, può essere compiuto esclusivamente dagli Ufficiali di polizia giudiziaria e cioè dai soggetti che, per la qualifica rivestita, sono titolari di più collaudate capacità tecnico-professionali.
E «relativa» quando l’atto può essere compiuto anche dagli Agenti di polizia giudiziaria nei casi di particolare necessità e urgenza (=nei casi che esigono l’immediato svolgimento di attività operativa)

  • Ad esempio, sono riservati in via “assoluta” agli Ufficiali di polizia giudiziaria, la ricezione e la redazione di denunce, querele e referti (art. 331, 333, 334 e 337 c.p.p.); l’assunzione di sommarie informazioni dalla persona sottoposta alle indagini o dalla persona imputata in reato connesso (art. 350 commi 1 e 5; art 351 comma 1 bis c.p.p.); l’acquisizione di plichi o di corrispondenza (art. 353 c.p.p.); l’immediata liberazione dell’arrestato o del fermato (art. 389 comma 2 c.p.p.).
  • Ad esempio, sono riservati in via solo “relativa” agli Ufficiali di polizia giudiziaria (=possono essere compiuti anche dagli Agenti di polizia giudiziaria solo nei casi di particolare necessità e urgenza, le perquisizioni, i sequestri, gli accertamenti urgenti sui luoghi, cose e persone (artt. 352 e 353 e art. 113 att. c.p.p.)

Nelle ipotesi di riserva relativa, la necessità e urgenza che legittimano l’intervento degli Agenti di polizia giudiziaria non devono essere espressamente motivate, ma possono essere desunte anche da elementi collegati alla concreta situazione di indagine.

  • E’ il caso ad esempio, della perquisizione personale che l’Agente di polizia giudiziaria compie nei confronti di un soggetto appena sorpreso nella flagranza di un grave reato (Cass. 2091/99).

L’Agente di polizia giudiziaria che compie un atto in assenza di una situazione di necessità e urgenza può risponderne disciplinarmente

  • Costituisce illecito disciplinare, ad esempio, il compimento di una perquisizione locale che l’Agente di polizia giudiziaria compie allorché non sussistano situazioni di urgenza (che sono però presunte in caso di flagranza

Nella ipotesi di riserva assoluta, l’atto compiuto da Agenti di polizia giudiziaria è invece considerato illeggittimo (Cass. 4408/98).