Accompagnamento di minorenne a seguito di flagranza

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Quando non si procede all’arresto o fermo di un minorenne, ma all’accompagnamento a seguito di flagranza (e cioè all’adozione della misura attenuata pre-cautelare di cui all’art. 18-bis D.P.R. 488/1988) gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria: 

  1. ne danno immediata notizia al Pubblico Ministero e, informano tempestivamente i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia;
  2. invitano l’esercente la potestà dei genitori e l’eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne;
  3. consegnano il minorenne all’esercente la potestà dei genitori, all’eventuale affidatario o alla persona da questi incaricata avvertendo costoro dell’obbligo di tenere il minorenne stesso a disposizione del Pubblico Ministero e di vigilare sul suo comportamento;
  4. danno immediata notizia al Pubblico Ministero della circostanza:
  • di non aver potuto invitare l’esercente la potestà dei genitori o l’eventuale affidatario a presentarsi nei propri uffici per prendere in consegna il minorenne;
  • che l’esercente la potestà dei genitori o l’affidatario, quantunque invitato a prendere in consegna il minorenne, non vi ha ottemperato;
  • che la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato è manifestamente inidonea ad adempiere agli obblighi di vigilare su di lui e di tenerlo a disposizione del Pubblico Ministero. 
  • curano che, nei loro uffici, il minorenne sia trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati (art. 20 comma 1 – bis D.lgs 28/7/1988, n. 272);
  • provvedono a condurre senza ritardo il minorenne presso un Centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata quando così dispone il P.M. non appena ricevuta la notizia del fatto che, per una delle ragioni indicate nel punto (?), non è stato possibile provvedere alla consegna del minorenne stesso all’esercente la potestà dei genitori o all’eventuale affidatario.

Il Pubblico Ministero appena ricevuta la notizia dell’accompagnamento a seguito di flagranza può disporre che il minorenne sia: 

  1. posto immediatamente in libertà quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 389 del codice;
  2. posto immediatamente in libertà quando ritiene che, all’esito dell’udienza di convalida, non dovrà richiedere l’applicazione di una misura cautelare;
  3. condotto presso l’abitazione familiare, perché vi rimanga a sua disposizione, quando ciò sia comunque opportuno (e quindi anche nell’ipotesi in cui la Polizia Giudiziaria non abbia potuto o ritenuto di consegnare il minorenne alla persona esercente la potestà e all’eventuale affidatario) tenuto conto delle modalità del fatto, dell’età del minorenne e della sua situazione familiare;
  4. condotto senza ritardo presso un Centro di privata accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata quando riceve la notizia del fatto che la Polizia Giudiziaria non ha potuto provvedere alla consegna del minorenne all’esercente la potestà dei genitori o all’eventuale affidatario.

Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza appena indicati, il Pubblico Ministero può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé.
Qualunque sia il provvedimento adottato dal Pubblico Ministero, a questo segue la richiesta di convalida e l’udienza relativa davanti al Giudice per le indagini preliminari (artt. 390 e 391).
La richiesta e l’udienza devono intervenire, rispettivamente, entro 48 ore dall’accompagnamento ed entro le 48 ore dal momento in cui il minorenne è posto a disposizione del G.I.P.