Disciplina della pesca sportiva-ricreativa
Ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato A – Misure di salvaguardia del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena[1] – al D.P.R. 17 maggio 1996, sono consentite su tutto il territorio del Parco:
- le attività di pesca in genere (…), previa autorizzazione (SeaPass)[2] rilasciata dall’Organismo di gestione del Parco. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire dati ed informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio del Parco.
Attenzione !
Nel Parco sono vietate le gare di "pesca sportiva".
La vigente Ordinanza del Presidente n. 4 del 9 luglio 2007 che disciplina l’esercizio dell’attività di pesca ricreativa all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, stabilisce le regole seguenti:
Nelle Zone Ma (riserva integrale) è vietata qualunque attività di pesca ricreativa.
Nelle Zone Mb (riserva generale) la pesca ricreativa può essere praticata (fatte salve eventuali disposizioni di legge più
restrittive):
a) a bordo di unità da diporto (natanti, imbarcazioni e navi)
b) da terra
c) in ambiente subacqueo (pesca sub)
Ulteriori norme riguardanti la pesca ricreativa:
Nell’area marina del Parco è vietata qualunque forma di prelievo delle seguenti specie:
- Cernia (Ephinepleus sp.)
- Cernia di fondale (Polyprion americanus)
- Corvina (Sciaena umbra)
- Nacchera (Pinna nobilis)
- Patella Ferrosa (Patella ferruginea)
A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l’Ente parco si riserva il diritto, con successivo provvedimento e a seguito di apposito monitoraggio, di disciplinare le modalità di prelievo di specie di rilevante interesse naturalistico, con particolare riferimento alla tutela delle seguenti specie:
- Aragosta rossa (Palinurus elephas)
- Astice (Homarus gammarus)
- Cicala (Scyllarus arctus)
- Magnosa (Scyllarides latus intellettuale)[3]
- La quantità complessiva delle «prede» (pesci+molluschi+crostacei) NON può superare i 5 chilogrammi al giorno per persona, a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare.
- Il prelievo giornaliero del «Riccio di mare» (Paracentrotus lividus) N0N può eccedere il numero di 25 esemplari a persona, di dimensioni non inferiori ai 6 cm di diametro, aculei esclusi, ed è consentito esclusivamente se effettuato manualmente.
Il prelievo di ricci è vietato dal 1 maggio al 30 giugno (Decreto 7 luglio 1995). - Il prelievo giornaliero dei «Faoni» (Eriphia verrucosa) non può eccedere il numero di 3 esemplari a persona, di dimensioni non inferiori ai 14 centimetri di lunghezza del carapace.
Il prelievo dei faoni è vietato dal 15 settembre al 15 novembre.
Attenzione !
Per tutte le discipline non esplicitate all’articolo 1 dell’Ordinanza 04/2007, valgono per le attività di pesca ricreativa le disposizioni di cui al presente Disciplinare e al Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Maggio 1996, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia pesca sportiva-ricreativa (Decreto Legislativo 19 gennaio 2012, n. 4 come modificato dall’art. 39 – Capo VIII della Legge 28 luglio 2016, n. 154 sulle disposizioni in materia di pesca e acquacoltura) nonché dal previgente Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968.
Si fa riferimento anche ai Decreti ed alla normativa regionale.
Regolamento Parco Nazionale di La Maddalena
Dei “Limiti di cattura” nelle Zone Mb
[1] Il territorio del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena comprende tutte le isole e gli isolotti appartenenti al territorio del comune di La Maddalena, nonché le aree marine circostanti, ed è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:25.000 depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la Regione autonoma della Sardegna e la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.
[2] L’Autorizzazione (c.d. “SeaPass”) consiste in una card gratuita contenente tutte le tipologie autorizzative (diporto, pesca da terra, pesca da unità da diporto, pesca subacquea e immersioni). Ha validità quinquennale (con scadenza al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di rilascio) e può essere usata anche senza apporre il bollino adesivo (che non è obbligatorio) sulla unità,.
[[3] E' vietata la pesca, detenzione a bordo, trasbordo o sbarco della Magnosa (Scyllarides latus intellettuale) (Artt. 1 e 2 Decreto Regione Autonoma della Sardegna del 04.03.2010 n. 344DecA/8)