Disciplina della pesca sportiva-ricreativa

Versione stampabileVersione stampabile

Ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato A – Misure di salvaguardia del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena[1] – al D.P.R. 17 maggio 1996, sono consentite su tutto il territorio del Parco:

  1. le attività di pesca in genere (…), previa autorizzazione (SeaPass)[2] rilasciata dall’Organismo di gestione del Parco. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire dati ed informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio del Parco.

Attenzione !

Nel Parco sono vietate le gare di "pesca sportiva".

La vigente Ordinanza del Presidente n. 4 del 9 luglio 2007 che disciplina l’esercizio dell’attività di pesca ricreativa all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, stabilisce le regole seguenti:

   Nelle Zone Ma (riserva integrale) è vietata qualunque attività di pesca ricreativa.

   Nelle Zone Mb (riserva generale) la pesca ricreativa può essere praticata (fatte salve eventuali disposizioni di legge più 

         restrittive):

            a)  a bordo di unità da diporto (natanti, imbarcazioni e navi)

         b)  da terra

         c)  in ambiente subacqueo (pesca sub)

Ulteriori norme riguardanti la pesca ricreativa:

Nell’area marina del Parco è vietata qualunque forma di prelievo delle seguenti specie:

  1. Cernia (Ephinepleus sp.)
  2. Cernia di fondale (Polyprion americanus)
  3. Corvina (Sciaena umbra)
  4. Nacchera (Pinna nobilis)
  5. Patella Ferrosa (Patella ferruginea)

A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l’Ente parco si riserva il diritto, con successivo provvedimento e a seguito di apposito monitoraggio, di disciplinare le modalità di prelievo di specie di rilevante interesse naturalistico, con particolare riferimento alla tutela delle seguenti specie:

  1. Aragosta rossa (Palinurus elephas)
  2. Astice (Homarus gammarus)
  3. Cicala (Scyllarus arctus)
  4. Magnosa (Scyllarides latus intellettuale)[3]
  • La quantità complessiva delle «prede» (pesci+molluschi+crostacei) NON può superare i 5 chilogrammi al giorno per persona, a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare.
  • Il prelievo giornaliero del «Riccio di mare» (Paracentrotus lividus) N0N può eccedere il numero di 25 esemplari a persona, di dimensioni non inferiori ai 6 cm di diametro, aculei esclusi, ed è consentito esclusivamente se effettuato manualmente.
    Il prelievo di ricci è
    vietato dal 1 maggio al 30 giugno (Decreto 7 luglio 1995).
  • Il prelievo giornaliero dei «Faoni» (Eriphia verrucosa) non può eccedere il numero di 3 esemplari a persona, di dimensioni non inferiori ai 14 centimetri di lunghezza del carapace.
    Il prelievo dei faoni è
    vietato dal 15 settembre al 15 novembre.

Attenzione !

Per tutte le discipline non esplicitate all’articolo 1 dell’Ordinanza 04/2007, valgono per le attività di pesca ricreativa le disposizioni di cui al presente Disciplinare e al Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Maggio 1996, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia pesca sportiva-ricreativa (Decreto Legislativo 19 gennaio 2012, n. 4 come modificato  dall’art. 39 – Capo VIII della Legge 28 luglio 2016, n. 154 sulle disposizioni in materia di pesca e acquacoltura) nonché dal previgente Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968.

Si fa riferimento anche ai Decreti ed alla normativa regionale.

 

  

Regolamento Parco Nazionale di La Maddalena
Dei “Limiti di cattura” nelle Zone Mb 

 


[1] Il territorio del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena comprende tutte le isole e gli isolotti appartenenti al territorio del comune di La Maddalena, nonché le aree marine circostanti, ed è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:25.000 depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la Regione autonoma della Sardegna e la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.

[2] L’Autorizzazione (c.d. “SeaPass”) consiste in una card gratuita contenente tutte le tipologie autorizzative (diporto, pesca da terra, pesca da unità da diporto, pesca subacquea e immersioni). Ha validità quinquennale (con scadenza al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di rilascio) e può essere usata anche senza apporre il bollino adesivo (che non è obbligatorio) sulla unità,.

[[3] E' vietata la pesca, detenzione a bordo, trasbordo o sbarco della Magnosa (Scyllarides latus intellettuale) (Artt. 1 e 2 Decreto Regione Autonoma della Sardegna del 04.03.2010 n. 344DecA/8)