L' archiviazione

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Entro i termini prefissati il Pubblico Ministero, valutati i risultati delle indagini compiute, deve operare la scelta fra l’archiviazione o l’esercizio dell’azione penale.

  • Per il nuovo Codice, l’archiviazione è possibile:
  1. quando la notizia di reato appare assolutamente infondata o, comunque, quando l’accusa non appare sostenibile in dibattimento;
  2. quando manca una condizione di procedibilità (querela, autorizzazione a procedere, ecc.);
  3. quando il reato è estinto;
  4. quando il fatto non è più previsto dalla legge come reato (ad esempio nel caso di abrogazione o di depenalizzazione del reato) ;
  5. quando sono ignoti gli autori del reato.

La notizia di reato deve essere ritenuta "infondata" dal Pubblico Ministero quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio e ciò al fine di evitare processi e dibattimenti inutili.

Sulla richiesta di archiviazione, è particolarmente intenso il controllo del G.I.P. che quando è in disaccordo rispetto alle conclusioni del P.M. può anche "imporgli di compiere nuove indagini o di formulare l’imputazione".

  • Se interviene l’archiviazione il processo vero e proprio non sorge. Si chiude invece il procedimento (termine usato per ricomprendere anche la fase delle indagini preliminari).
  • Quando, invece, il P.M. intende esercitare l'azione penale (mediante richiesta di rinvio a giudizio), il P.M. procedente deve fare notificare all'indagato, l'avviso di concluse indagini (art. 415bis c.p.p.).