Il Registro delle N.d.R. istituito presso la Procura

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Quando la notizia crimnis trasmessa dalla Polizia Giudiziaria possiede le caratteristiche della notizia di reato, il Pubblico Ministero provvede a iscriverla nell’apposito “Registro delle notizie di reato[1]: tale iscrizione fa decorrere il termine per le indagini preliminari.
Il Pubblico Ministero. iscrive nel Registro di cui all’art. 335 c.p.p. solo quelle informative che costituiscono effettivamente notizia di reato e impongono di conseguenza sia le indagini preliminari sia la loro chiusura con un provvedimento di archiviazione o con l’esercizio dell’azione penale.

Ciò significa che, anche quando la Polizia Giudiziaria ha ritenuto sussistere una notizia di reato e ne ha riferito al Pubblico Ministero, quest’ultimo resta "arbitro di valutare" se la informativa ha davvero rilevanza penale o sia una “pseudo-notizia di reato”.

  • Si pensi, ad esempio, a esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa, a esposti di contenuto assurdo o privi di senso, a informative riguardanti eventi accidentali.
  • Non può parlarsi, ad esempio, di notizia di reato in presenza di segnalazioni relative a ipotesi di reato prospettate come probabili e future che non si riferiscono a un reato specifico già commesso o in corso di commissione ovvero se si è in presenza di una notizia imprecisa e sommaria che non consente la immediata individuazione degli elementi essenziali di una fattispecie di reato.

Solo in caso di valutazione positiva, il Pubblico Ministero, la iscrive nel Registro delle notizie di reato. In caso contrario, iscrive la informativa nel “Registro degli atti non costituenti reato(mod. 45), esistente presso ogni Procura della Repubblica, trasmettendo poi direttamente gli atti all’archivio senza richiedere su di essa al G.I.P. un formale provvedimento di archiviazione (c.d. potere di cestinazione o di archiviazione diretta).

Trattandosi infatti di una pseudo-notizia di reato il procedimento penale non ha motivo di iniziare e non vi è necessità neppure di un controllo del G.I.P. nelle forme del provvedimento di archiviazione.

 


[1] Si tratta, a seconda dei casi, del “Registro delle notizie di reato contro noti” (mod. 21 e mod. 22) e del “Registro delle notizie di reato contro ignoti” (mod. 44).