Gli spazi marini e la loro natura giuridica

Versione stampabileVersione stampabile

L'ambiente marittimo è fisicamente unico. Dal punto di vista giuridico è invece costituito da diverse parti, ciascuna soggetta a norme particolari. La "classificazione" di questi diversi spazi marittimi e la terminologia per designarli ha dato luogo a molte incertezze e difficoltà.
Tentando di sintetizzare schematicamente l'attuale situazione relativa alla regolamentazione internazionale dei mari, partendo dalla terra ferma e dirigendosi verso il largo, si possono individuare almeno «sette spazi giuridici» :

  • Acque interne
  • Acque territoriali
  • Zona contigua e zona archeologica
  • Piattaforma continentale
  • Zona economica esclusiva
  • Mare internazionale
  • Area internazionale dei fondi marini

Il Diritto internazionale, pur in presenza delle attuali ripartizioni del mare in diversi ambiti spaziali, ognuno dei quali soggetto ad un proprio regime, non può trascurare quelle attività che, per loro natura, si svolgono in qualsiasi spazio marittimo. Fra di esse vi è la navigazione, marittima ed aerea, che tuttora si configura come un'attività estremamente importante (soprattutto, ma non soltanto, per le grandi potenze), in ragione degli interessi d'ordine economico-commerciale e politico-militare ad essa collegati.

Le "ragioni" che giustificano da parte dello Stato rivierasco la estensione della sua sovranità oltre la terraferma e che fanno attribuire alle acque prossime a questa un regime giuridico differente da quello dell’Alto mare ed analogo al regime rimanente del restante territorio dello Stato, possono essere indicate nelle seguenti:

  1. la sicurezza dello Stato rivierasco che esige il possesso esclusivo delle coste e la possibilità di proteggerle fino ad una certa distanza in mare;
  2. lo sviluppo degli interessi politici, commerciali e fiscali dello Stato rivierasco ed il mantenimento di una polizia efficiente che rendono necessaria la sorveglianza delle navi che entrano, escono, o soggiornano negli spazi marittimi prossimi alle coste;
  3. il godimento esclusivo delle acque costiere sotto diversi punti di vista come ad esempio lo sfruttamento dei prodotti del mare i quali possono essere indispensabili per assicurare i mezzi di sussistenza alle popolazioni marittime e in ogni caso sono fonte di ricchezza.

Spazi marini (Convenzione di Montego Bay 1982)