Rito abbreviato

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Il Giudizio Abbreviato (art. 438-443 c.p.p.) è un giudizio «pre-dibattimentale» (diretto ad evitare il dibattimento), del tipo premiale, che ha luogo di regola in Udienza camerale innazi al G.U.P. (Giudice dell’udienza preliminare): vale a dire un giudice singolo (monocratico) anche quando si tratta di decidere su reati che sarebbero di competenza di un giudice collegiale come il Tribunale e la Corte d'Assise.
Esso consiste in un accordo tra le parti (l'imputato che formula la richiesta ed il P.M. che vi acconsente) e nella valutazione del G.U.P. di poter decidere allo «stato degli atti delle indagini preliminari», che hanno qui piena valenza probatoria.
L'accordo verte sul rito e non sulla pena nel senso che esso mira soltanto ad evitare il dibattimento: (per questo motivo è denominato anche patteggiamento sul rito per distinguerlo dal patteggiamento vero e proprio).
Il giudizio abbraviato si svolge in camera di consiglio, senza l'interveno del pubblico, con la partecipazione necessaria del P.M. e del difensore dell'imputato e con la possibilità di intervento della parte civile che abbia accettato il giudizio abbraviato.
Conseguentemente il giudizio abbreviato potrà concludersi con una "
sentenza di condanna" che con una "sentenza di proscioglimento".
L'imputato che sceglie questo rito ha
il vantaggio, in caso di condanna, di ottenere la riduzione della pena nella misura c.d. secca (fissa) di un terzo in modo che la pena irrogata è pari a due terzi (ad esempio, mesi due) rispetto a quella (ad esempio, tre mesi) che sarebbe altrimenti applicata.
La riduzione della pena determinata in concreto, e cioè anche dopo la valutazione di eventuali circostanze, rappresenta il “premio” offerto dal legislatore all'imputato che ha collaborato all'economia processuale.
Il rito è ammissibile anche per i delitti ipoteticamente punibili con l'ergastolo. In tal caso, alla pena dell'ergastolo, è sotituita quella di 30 anni di reclusione.

E' applicabile anche nel caso di processo a carico di minorenni (art. 25 D.P.R. n. 448/1988).
Poiché la finalità del giudizio abbreviato è quella di rendere pià rapida la definizione del processo, sono previsti del limiti alla appellabilità delle sentenze. I limiti valgono sia per il P.M. che per l'imputato.
Il P.M. non può appellare, in specie, le sentenze di condanna che non hanno modificato il titolo del reato. L'imputato, invece, non può appellare le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria ovvero le sentenze di proscioglimento.

  • Ad esempio, al piccolo di cucina che è imputato di tentato omicidio (art. 1150 Cod. Nav.). Il P.M. non può appellare nel caso in cui il marittimo è stato condannato per il reato contestato. Può invece appellare se il piccolo di cucina è stato assolto ovvero è stato condannato per il mero grave reato di lesioni (la qualificazione giuridica del fatto è stata modificata rispetto alla originaria contestazione). L'imputato a sua volta, non può appellare se è stato prosciolto e se, quindi, il suo unico intento è quello di ottenere una pronuncia di proscioglimento più favorevole (in luogo della formula «non doversi procedere per estinzione del reato», la formula, ad esempio, «per non aver commesso il fatto».