Colpa incosciente e cosciente

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Nell’ambito del concetto di colpa si possono ulteriormente distinguere una:

  1. colpa incosciente
  2. colpa cosciente

La «colpa incosciente» (o senza previsione), ricorre quando il soggetto agente non si rende conto che la sua condotta potrebbe provocare eventi dannosi o pericolosi: quando l’evento non è stato voluto, ma non è stato neppure previsto.

  • Ad esempio, il cacciatore che spara dietro il cespuglio credendo vi fosse la lepre cacciata e uccide invece il suo compagno di battuta. E’ evidente che il cacciatore risponderà di omicidio colposo poiché l’evento-morte non è stato né previsto né voluto ma era evitabile usando normale prudenza.

La «colpa cosciente» (o con previsione), ricorre quando il soggetto agente non ha voluto l’evento, ma lo ha previsto come possibile conseguenza della sua condotta ma ha sicura fiducia che esso non si verificherà.

  • Ad esempio, nel caso dell’omicidio colposo verificatosi nel corso della battuta di caccia, l’autore del fatto dovrebbe rispondere a titolo di colpa cosciente se avesse visto il suo compagno nei pressi della siepe ove si era rifugiata la lepre, ma avesse sparato ugualmente fidando sulla bontà della propria mira.
  • L’ esempio più noto di colpa cosciente è quello del giocoliere che in un circo fa l’esercizio del lancio dei coltelli in direzione di una persona. Se la colpisce, ferendola, risponde al reato di lesioni colpose in quanto, pur avendo previsto di poter colpire quella persona, ha agito fidando nella sua abilità e nella convinzione di portare a termine il suo numero senza errori.
  • Esempio di colpa cosciente, nel settore marittimo, può essere quello del conduttore di una moto d'acqua che dopo aver scorto un boa atoll (=galleggiante recante una bandierina rossa con striscia diagonale bianca) che segnala la presenza di un pescatore ricreativo, non si tiene a distanza di sicurezza (100 metri dal segnale) ma attraversa imprudentemente la zona, ferendo il pescasub che nel frattenpo emergeva: Il diportista risponderà del reato di "lesioni colpose" (art. 590 c.p.) in quanto, pur avendo previsto di poter investire il sub, ha agito fidando nella sua abilità e nella convinzione di saper condurre comunque il mezzo senza commettere errori.

La colpa cosciente è una "forma più grave" di colpa che determina un aggravamento del reato (art. 61, n. 3 c.p.) e che presenta aspetti simili al dolo indiretto (o eventuale).

La colpa cosciente si distingue dal "dolo indiretto", in quanto mentre nel "dolo indiretto il soggetto agisce anche a costo di determinare i risultati che ha previsto come probabili o possibili", nella "colpa cosciente il soggetto prevede i risultati della sua condotta, ma agisce nella certezza o la sicura fiducia di non determinarli"-