Art. 1164 Cod. nav.

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Nell’ambito del concetto di "polizia marittima" le disposizioni punitive, previste dall’art. 1164 Cod. nav. per i " Beni pubblici marittimi ", assurgono al rango di « norme in bianco » e, quindi adattabili alle situazioni concretamente verificatesi.

L’art. 1164 Cod. nav. è una tipica norma in bianco (amministrativa) poiché non contiene la parte precettiva, che viene rimandata a provvedimenti legalmente dati dall’Autorità competente [1] in materia di “uso del demanio marittimo” come fonti primarie (leggi) e fonti secondarie (decreti emanati dall’Ente primario ovvero organi centrali dello Stato, Ordinanze del Capo del Circondario Marittimo ossia da Enti della Pubblica Amministrazione indiretta.
In essa è invece rintracciabile la norma configurata dal legislatore come sanzionatoria di un illecito amministrativo, il quale prescrive il pagamento di una somma in euro.

L’art. 1164, comma 1 del Codice della navigazione (Inosservanza di norme sui beni pubblici), punisce, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032 € a 3.098 €, chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’Autorità competente [1] relativamente all’uso del demanio marittimo (artt. 28 cod. nav. e 822 cod. civ.).
Detta norma, al comma 2, punisce, salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 e a 1.000 €, chi non osserva i divieti fissati con Ordinanza[2], della pubblica autorità in materia di “uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative", dalle quali esuli lo scopo di lucro (Legge 8 luglio 2003, n. 172 “ Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50”)

Corre l’obbligo di sottolineare che, a causa del vasto ambito al quale la norma si riferisce, il legislatore ha voluto rafforzare la “tutela degli interessi pubblici” con la “clausola della salvaguardia penale ( […] salvo che il fatto non costituisca reato).

  • Esemplificando:

Definizione: Pagamento in misura ridotta pari a 1.032 €
Infrazione: Inottemperanza all’ordine di ingiunzione di sgombero qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate (art. 54 Cod. nav.).
Norma violata: Ordinanza N°24 del 2 maggio 2006 Capitaneria di Porto di Taranto;
Sanzione: Sanzione amministrativa da 1.032 € a 3.098 € (Art. 1164 1° comma del Cod. nav., mod. art. 10, 3° comma,  D.lgs.507/1999)
Definizione: Pagamento in misura ridotta pari a 1.032 €


Infrazione: Utilizzazione del bene in difformità del contenuto concessorio.
Norma violata: Art. 36 Cod. nav. e art. 24 Reg. Cod. nav.
Sanzione: Sanzione amministrativa da 1.032 € a 3.098 € (art. 1164, comma 1 Cod. nav., mod. art. 10, comma 3, D.lgs. n. 507/1999)
Definizione: Pagamento in misura ridotta pari a 1.032 €


Infrazione: Noleggiare ombrelloni, seggiole a sdraio senza concessione
Norma violata: Ordinanza N° 24 del 2 maggio 2006 Capitaneria di Porto di Taranto;
Sanzione: Sanzione amministrativa da 1.032 € a 3.098 € (Art. 1164 1° comma del Cod. nav., mod. art. 10, comma 3, D.lgs. 507/1999)
Definizione: Pagamento in misura ridotta pari a 1.032 €


Detta norma, al comma 2, punisce, salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 e a 1.000 €, chi non osserva i divieti fissati con Ordinanza, della pubblica autorità in materia di “uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative", dalle quali esuli lo scopo di lucro (Legge 8 luglio 2003, n. 172 “ Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50” )

  • Esemplificando:

Infrazione: occupare o, in qualsiasi modo, ingombrare, la fascia di 5 metri dalla battigia che deve essere destinata esclusivamente al libero transito ed alla sosta dei mezzi di soccorso;
Norma violata: Ordinanza N°21 del 29 maggio 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 € a 1.000 € (art. 1164 2° comma del Cod. nav., mod. art. 10, 3° comma, Legge 171/2004);
Definizione: pagamento in misura ridotta pari a 200 €


Infrazione: Tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora da ore 14.00 a ore 16.00 (ad esempio, stabilimenti balneari pubblici, centri di ristoro)
Norma violata: Ordinanza N°29 del 29 maggio 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione:Sanzione amministrativa da 100 € a 1.000 € (art. 1164 2° comma del Cod. nav., mod. art. 5, comma 2, Legge 172/2003);
Definizione: Pagamento in misura ridotta pari a 200 €


Infrazione: Praticare in acqua qualsiasi gioco o attività che possa arrecare pericolo o molestia ad altri bagnanti;
Norma violata: Ordinanza N°21 del 29 maggio 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena ;
Sanzione: Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 € a 1.000 € (art. 1164, comma 2°, Cod. nav., mod. art. 5, 2° comma, Legge 172/2003);
Definizione: Pagamento in misura ridotta pari a 200 €

 

 

 


[1] Le funzioni amministrative aventi finalità turistiche e ricreative, concernenti l’utilizzazione a tali scopi del demanio marittimo, sono state demandate alle Regioni a statuto ordinario dall’art. 30 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

[2] Ordinanza che regola l’uso del demanio marittimo è l’Ordinanza balneare