Regime giuridico nella zona di protezione ecologica

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Nelle zona di protezione ecologica si applicano le norme del diritto italiano, del diritto dell’Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l’Italia in materia di prevenzione e repressione di tutte le tipologie di inquinamento marino:

  1. l’inquinamento da navi e da acque di zavorra;
  2. l’inquinamento da immersione di rifiuti;
  3. l’inquinamento da attività di esplorazione e sfruttamento dei fondi marini;
  4. l’inquinamento di origine atmosferica.

Si applicano, inoltre, le norme in materia di protezione dei mammiferi, della biodiversità e del patrimonio archeologico e storico.

  • L’applicazione della normativa resta esclusa per le “attività di pesca”.

In particolare, l’art. 5 della Legge 23 ottobre 2009, n. 157 stabilisce che:

  1. chiunque ritrova oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo, localizzati nelle “zone di protezione ecologica” o sulla “piattaforma continentale” italiane, deve denunciare entro 3 (tre) giorni, anche mediante comunicazione trasmessa via radio o con mezzi elettronici, l’avvenuto ritrovamento all’Autorità marittima più vicina;
  2. chiunque intende impegnarsi in interventi sul patrimonio culturale subacqueo situato nelle predette aree, presenta al Ministro per i beni e le attività culturali, per il tramite della medesima Autorità marittima, un’apposita richiesta di autorizzazione, accompagnata dalla descrizione del progetto (rispettivamente alla Regola 9 e 10 di cui all’Allegato alla Convenzione).

Nella descrizione del progetto e nel programma di documentazione, previsti dall’Allegato della Convenzione (Regole 10, 26 e 27), devono essere indicate le coordinate geografiche del sito, con la sua possibile estensione, o il luogo dove un rinvenimento è stato effettuato.

L’Autorità marittima competente trasmette senza indugio le denunce o le richieste di autorizzazione pervenute al suddetto Dicastero, che rilascia o nega l’autorizzazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni. La predetta Autorità provvede, altresì, ad inviare copia delle denunce e delle richieste di autorizazione anche al Ministero degli affari esteri e, se esse riguardano navi da guerra o di Stato, anche al Ministero della difesa.

I cittadini italiani o il comandante di una nave nazionale che ritrovano oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo, localizzati nella “zona economica esclusiva” o sulla “piattaforma continentale” di un altro Stato parte (art. 9, paragrafo 1 lett. b - Convenzione) o che intendono impegnarsi in interventi sul patrimonio culturale subacqueo ivi localizzati, devono farne denuncia, alla competente Autorità consolare italiana, rispettivamente, entro 3 (tre) giorni dal ritrovamento, anche mediante comunicazione trasmessa via radio o con mezzi elettronici o almeno 3 (tre) mesi prima dell’inizio dell’attività.
L’Autorità consolare trasmette, nel più breve tempo possibile, le informazioni ricevute all’Autotità competente dello Stato nelle cui “zone” è avvenuto il ritrovamento o sono programmate le attività, nonché al Ministero degli affari esteri italiano.
Qualora la piattaforma continentale italiana si sovrappone con la piattaforma di un altro Stato è non è ancora intervenuto un accordo di delimitazione, si applicano soltanto ai ritrovamenti e alle attività localizzati, rispettivamente, entro e oltre la linea mediana o di equidistanza.

Quando il ritrovamento è effettuato da una nave militare italiana, le informazioni in ordine al ritrovamento di oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo, sono fornite tenuto conto della necessità di non compromettere le capacità operative della nave ovvero lo svolgimento di operazioni che sono o che possono essere affidate alla nave stessa.

Il Ministero degli affari esteri notifica le informazioni ricevute dalle Autorità marittime e da quelle consolari alla Direzione generale dell’UNESCO e comunica allo Stato parte nella cui ZEE o sulla piattaforma continentale si trova il patrimonio culturale subacqueo la dichiarazione prevista dall’art. 9, paragrafo 5 della citatata Convenzione.

I cittadini italiani o il comandante di una nave nazionale che ritrovano oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo, localizzati nella “Area internazionale dei fondi marini” o nel relativo sottosuolo o che intendono impegnarsi in interventi sul patrimonio culturale subacqueo ivi localizzato, devono farne denuncia, al Ministero degli affari esteri, rispettivamente, entro 3 (tre) giorni dal ritrovamento, anche mediante comunicazione trasmessa via radio o con mezzi elettronici o almeno 3 (tre) mesi prima dell’inizio dell’attività.
Il Ministero degli affari esteri trasmette, nel più breve tempo possibile, tali informazioni al Ministro per i beni e le attività culturali e, se il bene in questione è una nave di Stato o da guerra, al Ministero della difesa.

Il Ministero degli affari esteri notifica al Direttore generale dell’UNESCO e agli Stato che possono vantare un legame verificabile, in particolare culturale, storico o archeologico, l’avvenuta “confisca” degli oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo in quanto recuperati in modo non conforme alla Convenzione.