Marcatura e Identificazione degli attrezzi da pesca: Reg. (CE) 1224/2009 e Reg. di esecuzione (UE) 404/2011

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L’art. 8 del Regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 ed il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’ 8 aprile 2011, Titolo II, Capo III, Sezioni 1 e 2, al fine di agevolare l’attuazione del sistema di controllo della pesca, hanno disciplinato omogenee modalità di marcatura e identificazione dei pescherecci, delle imbarcazioni trasportate a bordo e degli attrezzi da pesca, utilizzati nelle acque comunitarie.

Dal 1° gennaio 2012, pertanto, i pescherecci dell’Unione e gli attrezzi detenuti a bordo o utilizzati per la pesca, devono riportare, in forma permanente e chiaramente leggibile, la sigla del porto di iscrizione ed il numero di matricola dell’unità

Nelle acque dell’Unione, ad una distanza di 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base degli Stati membri costieri, è vietato utilizzare per la pesca attrezzi fissi, boe e sfogliare non marcati e non identificabili in conformità alle disposizioni degli articoli da 9 a 17 del Reg.di esecuzione (UE) n. 404/2011

Gli attrezzi detenuti a bordo o utilizzati per la pesca devono riportare, in relazione alla tipologia di attrezzo da pesca, in forma chiaramente leggibile, la sigla di iscrizione ed il numero di matricola dell’unità cui appartengono:

  • per le sfogliare oppure i rapidi, sull’asta;
  • per gli attrezi fissi:

a) per le reti, su una targhetta fissata sulla prima fila superiore;

b) per le lenze e i palangari, su una targhetta posta nel punto di contatto con la boa di ormeggio;

c) per le nasse e le trappole, su un'etichetta fissata alla lima da piombo.

Per gli attrezzi fissi di estensione superiore ad 1 (uno) miglio nautico le informazioni di cui sopra devono essere riportate necessariamente su «targhette» ad intervalli regolari non superiori ad un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione superiore ad un miglio nautico.

  • Le targhette, inoltre, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- essere composte da materiale inalterabile;

- essere saldamente fissata all’attrezzo;

- misurare almeno 65 mm di larghezza;

- misurare almeno 75 millimetri di lunghezza.

La targhetta non può essere rimossa, cancellata, alterata, resa illeggibile, coperta o dissimulata.

 


Regolamento UE 404/2011 recante “Modalità di applicazione regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca”.