Accertamenti urgenti

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  • Complesso di atti tipici ed atipici, che, con finalità investigative ed assicurative[1], gli Ufficiali di polizia giudiziaria compiono quando il Pubblico Ministero non può intervenire tempestivamente o prima che lo stesso non abbia assunto la direzione delle indagini, e sussiste il pericolo (=timore) che, prima di tale intervento, siano soggetti a modificazione lo stato delle persone, dei luoghi, delle cose pertinenti al reato oltre che le tracce di questo.
  • Si pensi, ad esempio, al reato di violazione di sigilli (art. 249 c.p) di un manufatto sottoposto a precedente provvedimento di sequestro penale.

Nel procedimento davanti al "Giudice di Pace", la Polizia Giudiziaria, se autorizzata da Pubblico Ministero, può procedere agli accertamenti urgenti anche fuori delle situazioni di urgenza (art. 13 D.lgs. n. 274/2000).

Per la esecuzione materiale degli accertamenti, gli Ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi dell’ausilio degli Agenti, ma debbono essere presenti durante le oprerazioni relative.

La Polizia Giudiziaria può avvalersi di «ausiliari» quando deve eseguire accertamenti, rilievi (fotografici, segnaletici, descrittivi) e operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche (art. 348 comma 4 c.p.p.)

  • Gli accertamenti urgenti presuppongono il compimento di una "attività generica di conservazione" che la Polizia Giudiziaria svolge, non appena acquisita la notizia di reato per la ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché per la conservazione di esse e dello stato dei luoghi (c.d. fermo reale). L’attività generica di conservazione è contestuale o precedente rispetto agli accertamenti urgenti e consiste, in particolare, nel curare che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del Pubblico Ministero (art. 354 comma 1).
  • Ad esempio, quando un Ufficiale di polizia giudiziaria, giunge sul luogo del fatto, in casi di urgenza deve dare disposizioni per isolarlo, evitare anche involontariamente modificazioni, osservarlo e descriverlo. Deve fare molta attenzione a non toccare direttamente gli oggetti e non disperdere le tracce rilevabili. In ciò consiste l’attività generica di conservazione.

Modalità di esecuzione:

Una volta compiuta l’attività di conservazione, l’Ufficiale e l’Agente di polizia giudiziaria (nei soli casi previsti dall’art. 113 att. c.p.p.), possono procedere, di propria iniziativa, agli accertamenti urgenti (rilievi, ispezioni di luoghi e di cose, sequestri) se l’intervento del P.M. non può essere tempestivo o prima che lo stesso non abbia assunto la direzione delle indagini, e se il ritardo rende probabile la alterazione, la modificazione o la distruzione dell’oggetto di indagine.

  • Può pensarsi, ad esempio, al caso del rilevamento di impronte plantari o di pneumatico lasciate sulla spiaggia a seguito di furto di sabbia (artt. 52 e 1162 cod. nav. e 624 c.p.), che andrebbero disperse a seguito del sopraggiungere dell’alta marea o della pioggia.

Se del caso sequestrano (art. 354, comma 2 c.p.p.) il corpo del reato e le cose a questo pertinenti. [2]

Se gli accertamenti comportano il prelievo di "materiale biologico" (capelli, unghie, sangue, saliva, urina, ecc.), e manca il consenso dell’interessato, la Polizia Giudiziaria procede al «prelievo coattivo» nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, dal Pubblico Ministero (art. 349, 2 bis)[3]

Garanzie difensive:

Il difensore ha facoltà di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato, trattandosi normalmente di c.d. “atto a sorpresa”, della facoltà di farsi assistere, la stessa Polizia Giudiziaria deve dare notizia all’indagato se presente (art. 114 att.).
La presenza del difensore non è necessaria e, in difetto di nomina, alla Polizia Giuidiziaria non è imposto di designare un difensore di ufficio. Se l’indagato vuole farsi assistere da un difensore, è opportuno, che la Polizia Giudiziaria renda effettivo tale diritto se non vi è pericolo (=timore) nel ritardo o se questo non comporta un serio intralcio all’espletamento dell’atto. L’inizio dell’accertamento può essere, in tali casi, temporaneamente sospeso per consentire l’intervento del difensore.

Documentazione e trasmissione:

L’attività svolta è documentata mediante "Verbale integrale" (art. 357 comma 2, lett. e) il quale viene redatto contestualmente o immediatamente dopo.
Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la Polizia Giudiziaria enuncia nel relativo Verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate (art. 355 c.p.p).
La documentazione è posta a disposizione del Pubblico Ministero (art. 357 comma 4 c.p.p.), previa conservazione di una copia, e se non è intervenuto sequestro (art. 355 comma 1 c.p.p.), va trasmessa senza ritardo.

  • Quando si tratta, ad esempio, di reato perseguibile a querela (art. 15 lettera e Legge n. 963/65 e succ. modif.), la documentazione relativa agli accertamenti urgenti svolti (filmati, rilievi fotografici, schizzi, planimetrie, ecc.) va trasmessa solo se il Pubblico Minuistero ne fa richiesta (art. 112 att. c.p.p.)

La documentazione è conservata nel fascicolo delle indagini presso l’ufficio del Pubblico Ministero. Copia di essa è conservata presso gli Uffici di poliiza (art. 115 att. c.p.p.)
I dati dell’accertamento urgente vanno inseriti nel CED-SDI.

Nella maggior parte dei casi l’accertamento urgente è un atto “non ripetibile” (cioè per sua natura non rinnovabile), e, come tale, ha una utilizzabilità piena fuori del dibattimento e anche nel dibattimento.

Nella vasta categoria degli "accertamenti urgenti" rientrano:

  1. sequestri [4] ;
  2. ispezioni di luoghi e cose (c.d. sopralluogo);
  3. ispezioni per la prevenzione e repressione di delitti di criminalità organizzata;
  4. ispezioni per la prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti;
  5. ispezioni personali;
  6. rilievi, le operazioni tecniche e altri tipi di accertamento.

Nelle indagini dirette riveste altresì grande importanza il «sopralluogo» cioè quel complesso di operazioni, dirette ad individuare, raccogliere e fissare tutti gli elementi utili alla ricostruzione dell’evento e alla identificazione del colpevole.

 

 


[1] Gli accertamenti urgenti hanno caratteristiche varie, e possono avere sia finalità investigative (ad esempio, le ispezione dei luoghi) sia finalità assicurative (ad esempio, il sequestro del corpo di reato); possono consistere in atti tipici (come le ispezioni dei luoghi o delle cose, ovvero il sequestro del corpo del reato o delle cose a questo pertinenti) ovvero atipici (come i rilievi e le operazioni tecniche sullo stato dei luoghi delle cose o delle persone: il rilevamento di impronte, la estrazione di una scheggia dal corpo di un ferito, il prelevamento di sabbia dal demanio marittimo, ecc.).

[2] Il sequestro è previsto obbligatoriamente per gli immobili in cui sono stati rinvenuti armi da sparo, esplosivi o ordigni esplosivi o incendiari, a norma dell’art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 533 sull’ordine pubblico.

[3]  Art. 349, 2 bis: inserito dall’art. 10, comma 1, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 155. 

[4]Si tratta di atti tipici disciplinati dagli articoli artt. 354, 355, 365, 253 e segg. c.p.p.