I compiti dei soggetti concessionari dei servizi di raccolta dei rifiuti portuali

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Il soggetto pubblico o privato che intende realizzare un impianto fisso di raccolta, deve dapprima ottenere il rilascio di una «concessione demaniale» dall’ Autorità Portuale ai sensi dell’art. 18 della Legge 84/94, limitatamente agli scali marittimi ove la stessa sia stata istituita, collocandosi tale struttura nell’ambito portuale così come individuato dal “Piano regolatore portuale”. Di contro, le incombenze amministrative dell’atto concessorio ricadranno sull’Autorità Marittima, che esplica la sua funzione amministrativa attraverso il Capo del Compartimento Marittimo o Direttore marittimo, fermo restando che per il rilascio delle concessioni di durata superiore ai 15 anni la competenza ricade sul Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel rispetto al D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208) i soggetti che intendono realizzare e gestire impianti di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda di "autorizzazione" alla Regione competente nel territorio; anche in questo caso tali disposizioni non si applicano ai depositi temporanei. L’affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta avviene mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente. Sulla base dell’esperienza italiana, la gestione delle varie tipologie di rifiuti portuali è svolta da soggetti concessionari differenti selezionati tramite gara ad evidenza pubblica.

Sulla base dell’esperienza italiana, la gestione delle varie tipologie di rifiuti portuali è svolta da soggetti concessionari differenti selezionati tramite gara ad evidenza pubblica.

  • Per i rifiuti prodotti dalle navi, il soggetto incaricato del servizio deve:
  1. assicurare che raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento avvengano in condizioni di massima sicurezza e comunque nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente; in particolare si dovrà verificare che i rifiuti vengano consegnati ad impianti dedicati, appositamente autorizzati;
  2. provvedere alla gestione dei cassonetti e degli impianti portuali di raccolta;
  3. provvedere agli adempimenti relativi alla vigente normativa sui rifiuti;
  4. documentare il conferimento presso gli impianti rilasciando al soggetto conferitore di rifiuti il “Buono di prestazione”;
  5. comunicare periodicamente all’Autorità competente nel porto i quantitativi di rifiuti raccolti, recuperati, smaltiti, la loro provenienza e destinazione e altre informazioni che possano essere utili per valutare l’andamento della produzione degli stessi;
  6. distribuire, ai potenziali utenti del servizio, materiale informativo sull’organizzazione del servizio di raccolta rifiuti in ambito portuale, completo di una «scheda per la segnalazione delle inadeguatezze» (Allegato).
  • Per i rifiuti genericamente prodotti nell’area portuale, il soggetto concessionario dovrà:
  1. assicurare che raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento avvengano in conformità alla normativa vigente;
  2. provvedere agli adempimenti amministrativi richiesti dalla legge;
  3. comunicare periodicamente all’Autorità competente nel porto i quantitativi di rifiuti raccolti, recuperati, smaltiti, la loro provenienza e destinazione e altre informazioni che possano essere utili per valutare l’andamento della produzione degli stessi;
  4. predisporre opportune campagne informative rivolte all’utenza portuale per potenziare la raccolta differenziata, in particolare dei rifiuti pericolosi.
  • Il servizio di raccolta dei rifiuti derivanti dalla pulizia delle aree comuni e degli specchi acquei portuali potrà essere affidato ad un ulteriore soggetto concessionario che dovrà:
  1. eseguire la pulizia e lo spazzamento delle suddette aree;
  2. provvedere all’installazione di apposita segnaletica con pannelli integrativi, fissi e verticali, come descritti dal Codice della Strada;
  3. assicurare la pulizia, il diserbamento e la potatura periodica delle aree verdi comuni, nonché alla conseguente asportazione e smaltimento dei rifiuti così prodotti;
  4. fornire altri servizi su richiesta da parte dell’Autorità competente nel porto, da valutarsi di volta in volta, previo pagamento laddove eseguiti, come ad esempio può accadere per servizi “su chiamata”, da attivare in occasione di specifiche emergenze;
  5. garantire il servizio di pulizia degli specchi acquei portuali soprattutto nei periodi dell’anno in cui si riscontra una maggiore presenza di rifiuti galleggianti (es. in corrispondenza di elevati flussi di merci o di passeggeri nel porto);
  6. prevedere la raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti raccolte e recuperabili provenienti dagli specchi acquei;
  7. comunicare periodicamente all’Autorità competente nel porto i quantitativi di rifiuti raccolti, recuperati, smaltiti, la loro destinazione e altre informazioni che possano essere utili per valutare l’andamento della produzione degli stessi.

Si sottolinea che in ambito nazionale, nei porti in cui non è istituita l’Autorità Portuale, per queste specifiche tipologie di rifiuti, si riscontrano modalità di gestione e di affidamento del servizio molto diversificate, calibrate sulla specificità della realtà locale.