• Obbligo del rapporto

    Allo spirare del termine fissato dalla legge per il pagamento in misura ridotta sorge, a carico del funzionario o agente che ha accertato la violazione l'obbligo di riferire sull'illecito alla competente Autorità amministrativa[1]

  • Il pagamento in misura ridotta

    L'art. 16 della legge n. 689/81 consente all'autore della violazione e all'obbligato in solido, di effettuare il pagamento di una somma desumibile sulla base dei criteri indicati nell'articolo stesso, con riferimento al massimo ed al minimo edittale rispettivamente previsti quali limiti alla sanzione della norma punitiva per la violazione.

  • Il verbale di accertamento

    Per  “accertamento” si intende la valutazione, compiuta dall’agente accertatore, che un determinato comportamento – in relazione alle circostanze di tempo, di luogo, alle norme, alle Ordinanze locali, o quant’altro da singola disposizione espressamente specificato – viola una specifica disposizione normativa o regolamentare, e dalla successiva identificazione del soggetto responsabile.

  • Contestazione e notificazione

    In via principale, lart. 14 della legge 689/81 prescrive che in caso di accertamento di violazione amministrativa, si debba procedere se possibile, «immediatamente» alla contestazione, sia al trasgressore che alla eventuale persona obbligata in solido.

  • Accertamento delle infrazioni

    Il «procedimento» si apre con l’accertamento della violazione, al quale possono procedere: 

  • La Depenalizzazione

    La necessità di adeguare il sanzionamento delle violazioni al mutato ordine dei valori sociali, specie riferiti ai concetti di pericolosità ed allarme sociale, unitamente all’esigenza di defaticare la giustizia penale, hanno indotto più volte il legislatore a «depenalizzare» (rectius: decriminalizzare), condotte originariamente punite penalmente.

  • La fase del giudizio

    Il momento centrale del giudizio è costituito dal «dibattimento» che si svolge pubblicamente (artt. 471 e ss. c.p.p.) e del quale l'«istruzione dibattimentale» (artt. 496-515 c.p.p.) rappresenta il momento centrale.

  • La documentazione degli atti d'indagine

    La forma di documentazione dell’attività di polizia giudiziaria dipende dal potenziale valore probatorio degli atti e, quindi, dal loro grado di utilizzazione nelle fasi anche processuali (es. dibattimento).

  • Le misure pre-cautelari e cautelari personali

    • ll procedimento penale è essenzialmente la dialettica conflittuale tra il "diritto di libertà" dell’inquisito e la "pretesa punitiva" dello Stato.