Il cittadino straniero che desidera entrare e soggiornare in Italia, deve innanzitutto possedere un "visto d'ingresso" che viene rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri e dalla sua rete di Uffici diplomatico-consolari italiani, presenti nei Paesi di origine dei cittadini che intendono emigrare in Italia. I cittadini dell'Unione Europea non devono munirsi di visto.
Il visto rappresenta l'autorizzazione a soggiornare o transitare nel territorio italiano o in un altro Paese concessa al cittadino straniero, e consiste in uno "sticker" applicato sul passaporto o su un altro documento di viaggio valido.
Per fare domanda di visto, è necessario rivolgersi alla "Rappresentanza diplomatico-consolare italiana" presente nel proprio Paese e presentare un modulo accompagnato da una foto formato tessera e un documento di viaggio valido. Occorre inoltre esplicitare la finalità del viaggio, elencare i mezzi di trasporto che si useranno, descrivere i mezzi finanziari di cui si dispone e le condizioni di alloggio. Per chi viene a lavorare in Italia, occorre presentare anche l'autorizzazione al lavoro e il nulla osta della Questura italiana.
Il visto non può essere applicato su documenti scaduti e la durata di validità del documenti di viaggio deve essere superiore di almeno tre mesi a quella del visto.
Dopo aver fatto domanda, la Rappresentanza provvederà ad eseguire i controlli previsti per legge, e nel caso di una valutazione positiva rilascerà il visto entro 90 giorni dalla richiesta. Il visto potrà essere negato nel caso di persone già espulse dall'Italia o da un altro Paese dello spazio Schengen o dichiarate pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza.
Il visto potrà inoltre essere revocato, se la Rappresentanza dovesse venire a conoscenza in ritardo di situazioni che avrebbero impedito l'autorizzazione al visto.
I visti che si possono richiedere sono di diverso tipo: