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Violazioni in materia di pesca (Capo II, art. 11 del D.lgs. N. 4/2012)

Dal 25 agosto 2016 sono ufficialmente entrate in vigore su tutto il territorio nazionale, le nuove regole che disciplinano il "sistema sanzionatorio" in materia di pesca.

Le novità più importanti introdotte dall'art. 39 della Legge n° 154/2016, che va a modificare il decreto legislativo n° 4/2012 (testo di riferimento sulla materia), riguardano la depenalizzazione del reato consistente nella  detenzione, sbarco, trasbordo, trasporto e commercializzazione delle specie ittiche sottomisura (cosiddetto "novellame").

Occorre subito evidenziare come l’articolo 39 oltre a “depenalizzare” le citate fattispecie, ha operato una degradazione ad illecito amministrativo di una serie di condotte precedentemente qualificate come “reati contravvenzionali”.

Peraltro, continuano a mantenere, ad esempio, rilevanza penale le seguenti “condotte”:

  • pesca delle specie di cui è sempre vietata la cattura (cetacei, tartarughe marine, datteri, ecc.);
  • idanneggiamento delle acque marine con uso di materie esplodenti, di energia elettrica o di sostanze tossiche e la relativa raccolta e messa in commercio di pesci così intorpiditi, storditi o uccisi;
  • esercizio della pesca in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati;
  • sottrazione dell’oggetto della pesca di terzi.

Condotte (reati contravvenzionali) che sono punite con l’arresto da 2 (due) mesi a 2 (due) anni o con l’ammenda da 2.000 € a 12.000 € nonché con la sospensione dell'esercizio commerciale da 5 (cinque) a 10 (dieci) giorni, fermo restando la possibilità dell’Amministrazione di costituirsi parte civile nel giudizio penale ex art. 23 decreto legislativo n.4/2012.

Entrando nel merito delle nuove regole introdotte dalla normativa in questione, occorre evidenziare in particolare l’introduzione di:

  • reato di pesca abusiva esercitata da pescherecci non battenti bandiera italiana in acque sottoposte alla nostra sovranità;
  • possibilità di sospendere il certificato di iscrizione nel Registro dei pescatori ai soggetti che utilizzano nell’esercizio della pesca unità non iscritte (il che consente di contrastare il fenomeno della pesca abusiva di pescatori professionali che adoperano unità da diporto);
  • raddoppio di tutte le sanzioni nel caso in cui determinate violazioni riguardino specie altamente migratorie (pesce spada e tonno rosso);
  • inasprimento delle sanzioni pecuniarie per i pescatori non professionali che catturano quantitativi superiori a quelli consentiti;

Sicché il nuovo articolo 10, comma 2 del Decreto legislativo n. 4/2012, introduce tra gli “illeciti amministrativi” le seguenti condotte: detenere, sbarcare, trasbordare, trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione (per taglia minima si intendono le dimensioni di una specie acquatica marina viva, che tengano conto della crescita, al di sotto delle quali si applicano restrizioni o incentivi volti ad evitare la cattura dovuta all'attività di pesca). Illeciti che sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione dell'esercizio commerciale, la confisca del prodotto e degli attrezzi da pesca.

In particolare, la sanzione amministrativa risulta “graduata” in ragione del peso del prodotto detenuto:

  • da 5 kg a 10 kg           da 500 a 3.000 euro;
  • da 10 kg a 50 kg         da 2.000 a 12.000 euro e con la sospensione esercizio commerciale per 5 gg lavorativi;
  • maggiore di 50 kg      da 12.000 a 50.000 euro e con la sospensione esercizio commerciale per 10 giorni lavorativi.

Il tutto tenendo presente che i predetti importi sono “raddoppiati” nel caso in cui il prodotto sia il tonno rosso (Thunnus thynnus) e il pesce spada (Xiphias gladius) e che restano fermi i principi generali previsti dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (in primis, la facoltà concessa al trasgressore del pagamento in misura ridotta, pari alla somma più favorevole tra il doppio del minimo e il terzo del massimo della sanzione edittale).

La norma neo introdotta prevede anche una riduzione a favore del trasgressore pari al 10% del peso rilevato ai soli fini della gradualità della sanzione.

  • Ad esempio, in caso di accertamento a terra di detenzione di 5,5 kg di prodotto sotto misura sarà elevato un Verbale con sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro, consentendo al contravventore di effettuare un pagamento (p.m.r.) pari a 1.000 euro.

Ulteriore elemento da evidenziare è la previsione secondo la quale non è applicabile alcuna sanzione in caso di catture accidentali di esemplari sottomisura, qualora le stesse siano effettuate con attrezzi regolari (previsione già contemplata dall’art. 11, comma 7, del Decreto legislativo n.4/2012), fatte salve le specie soggette al cosiddetto “obbligo di sbarco” individuate nell’Allegato III del Regolamento Mediterraneo 1967/2006. Specie per le quali rimane il divieto di commercializzazione ai fini del consumo umano diretto e che devono essere obbligatoriamente sbarcate. Mentre l’obbligo di sbarco non trova applicazione per le specie di cui è sempre vietata la cattura e per quelle che è scientificamente dimostrato un alto tasso di sopravvivenza in caso di rigetto in mare (esempio: Venus spp-vongola).

Una disciplina particolare, anch’essa rimasta inalterata, regola la pesca del “rossetto” e del “cicerello” (specie ittiche di dimensioni molto ridotte che mantengono una piccola taglia anche in età adulta) il cui esercizio deve essere autorizzato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Rimane parimenti vigente il divieto di pesca del novellame di “sarda” e “alice”, cd. bianchetto o sardella, inconsiderazione che sono, rispettivamente, novellame di alice e sarda

Quanto alle sanzioni riguardanti la “tracciabilità”, il nuovo sistema sanzionatorio è rimasto anch’esso invariato. Per tali condotte illecite sono previste delle sanzioni amministrative pecuniarie, in luogo di quelle penali, comprese tra 1.000 e 75.000 euro, che raddoppiano nel caso in cui le violazioni abbiano ad oggetto il tonno rosso ed il pesce spada, oltre alla sanzione accessoria della chiusura da cinque a dieci giorni dell'esercizio commerciale che ponga in vendita tali prodotti.

Dette sanzioni pecuniarie, saranno applicate in relazione alla gravità della violazione effettivamente commessa (quantità di prodotto ittico oggetto della condotta illecita).

  • Ad esempio, un esercente che detiene 6 kg di triglie sotto misura, per un valore commerciale di circa 50 euro, rischia, una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro, oltre alla sospensione dell’esercizio commerciale da cinque a dieci giorni. Parimenti, per quel che concerne la pesca sportiva/ricreativa, rischia la sospensione dell’esercizio commerciale da 5 a 10 giorni il ristoratore che acquista prodotto ittico proveniente da tale pesca. Senza considerare che la cattura di prodotto ittico di quantità superiore a quella consentita da parte di pescatori sportivi è soggetta al pagamento (in regione del peso) di una sanzione da 500 euro a 50.000 euro, oltre alla confisca del pescato e degli attrezzi. Tali importi raddoppiati nel caso di tonno rosso e pesce spada.

 

Sanzioni penali in materia di pesca

Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, l'art. 7 del Capo II, commi 1 del Decreto Legislativo 19 gennaio 2012, n. 4 fa divieto di:

► Norme dispositive (illeciti penali):

lettera a)  pescare,  detenere,  trasbordare,  sbarcare,  trasportare   e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

lettera b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti[1], dell'energia elettrica o di sostanze  tossiche  atte ad  intorpidire,  stordire  o  uccidere  i  pesci  e  gli  altri organismi acquatici;

lettera c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con  le  modalità di cui alla lettera b);

lettera d) pescare in acque sottoposte alla sovranità  di  altri  Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei  modi  previsti  dagli  accordi internazionali, ovvero sulla  base  delle  autorizzazioni  rilasciate dagli Stati interessati.  Allo  stesso  divieto  sono  sottoposte  le unità  non  battenti  bandiera  italiana  che  pescano  nelle  acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;

lettera e) esercitare la pesca in acque  sottoposte  alla  competenza  di un'organizzazione regionale per la pesca,  violandone  le  misure  di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;

lettera f)  sottrarre  od  asportare  gli  organismi  acquatici   oggetto dell'altrui  attività  di  pesca,  esercitata  mediante  attrezzi  o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con  azione  diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando  la  pesca  con violazione delle  distanze di  rispetto  stabilite  dalla  normativa vigente;

lettera g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si  trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura e comunque detenere,  trasportare  e  fare commercio dei detti organismi.

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la  pesca scientifica, nonchè le altre attività espressamente autorizzate  ai sensi delle normative internazionale, europea  e  nazionale  vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per  i  prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito  detenere  e  trasportare  le specie pescate per soli fini scientifici.

► Norme sanzionatorie

L’art. 8  D.lgs. n. 4/2012 , commi 1 e 2 (Pene principali per le contravvenzioni) prevede:

  1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da 2 (due) mesi a 2 (due) anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro;
  2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa:.con l'arresto da 1 (uno) mese a 1 (uno) anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.

 

 


 

[1] Legge 895/67, art. 2, sostituito con L. 497/74 art. 10: chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire quattrocentomila (206 €) a lire tremilioni (1549 €); sequestro degli attrezzi, del mezzo e del pescato.

Corte di cassazione Penale, Sez. III, 15/11/2007 (ud. 12/10/2007), Sentenza n. 42109.
Pesca marittima - Pesca con materie esplodenti - Leggi penali speciali - Concorso formale con altri reati - Configurabilità - Danneggiamento aggravato del “mare territoriale” - Delitto di ricettazione - Concorso formale tra la ricettazione ed il reato di messa in commercio del pescato illegittimamente acquistato.
In materia di pesca marittima con uso di materie esplodenti  colui il quale pesca con gli esplosivi risponde non solo della loro detenzione illegale ovvero della contravvenzione di cui all’art. 678 cod. pen. (Cass. Sez. Un. 15/10/1986 n 10901, Granata), ma anche - in concorso formale - del delitto di danneggiamento aggravato del “mare territoriale” (art. 635, comma secondo, n.3 cod. pen.), in quanto bene pubblico esposto alla pubblica fede e destinato a pubblica utilità (Cass sez I, 20/02/1987, n 287; Cass 20/11/2003). Inoltre, l’acquirente del pescato proveniente dalla cattura mediante esplosivi o da danneggiamento delle risorse marine, risponde del delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) se acquista consapevolmente pesce proveniente dai predetti delitti. Infine, vi è concorso formale tra la ricettazione ed il reato di messa in commercio del pescato illegittimamente acquistato, trattandosi di norme che offendono beni giuridici diversi. Presidente C. Vitalone, Relatore C. Petti. Corte di cassazione Penale, Sez. III, 15/11/2007 (ud. 12/10/2007), Sentenza n. 42109.

Giurisprudenza: Cass. Sez. III n. 42109 del 15 novembre 2007 (Ud. 12 ott. 2007) Pres. Vitalone Est. Petti Ric. Morelli ed altro - Acque. Mare territoriale - Configurabilità - Pesca marittima con uso di materie esplodenti - Delitto di detenzione illegale di esplosivi o contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen. - Concorso formale - Ammissibilità.
È configurabile il concorso formale tra il delitto di detenzione illegale di esplosivi (o la contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen.) e il delitto di danneggiamento aggravato del "mare territoriale" (art. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen. in relazione all'art. 625, n. 7 cod. pen.) nell'esercizio dell'attività di pesca marittima con uso di materie esplodenti, in quanto si tratta di danneggiamento di bene pubblico esposto alla pubblica fede e destinato a pubblica utilità.

 

 

Pene accessorie per le contravvenzioni

Alla condanna per le contravvenzioni previste all'art. 8 del D.lgs. n. 4/2012, l'articolo 9, comma 1 del D.lgs. n. 4/2012 comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato, salvo che esso  sia  richiesto  dagli aventi diritto nelle  ipotesi  previste  dall'articolo  7,  comma  1, lettere f) e g);

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;

c) l'obbligo di rimettere in pristino lo  stato  dei  luoghi  nei casi contemplati dall'articolo 7, comma  1, lettere  b),  f)  e  g), qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;

d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di  commercializzazione  o   somministrazione   di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente.

L' articolo 9, comma 2

Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), abbiano ad oggetto le  specie  ittiche  tonno  rosso  (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias  gladius),  è  sempre  disposta  nei confronti del titolare dell'impresa di  pesca  la  "sospensione  della licenza di pesca" per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso  di recidiva, la revoca della medesima licenza.

L' articolo 9, comma 3

Qualora le violazioni di cui all'articolo 7,  comma  1,  lettere a), d) ed e), siano commesse mediante  l'impiego  di  una unità non espressamente autorizzata  all'esercizio  della  pesca  marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei  trasgressori  la "sospensione del certificato di iscrizione" nel Registro dei  pescatori professionali da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.

 

 

Sanzioni amminitrative in materia di pesca

Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, l'art. 10 del Decreto Legislativo 19 gennaio 2012, n. 4 (come modificato dall'art. 39 della Legge del 28 luglio 2016 n° 154) fa divieto  di:

► Norme dispositive (IIleciti amministrativi):

  • Art. 10, comma 1..

lettera a) effettuare la pesca con unità iscritte nei  registri  di  cui all'articolo 146  del  codice  della  navigazione,  senza  essere  in possesso di  una  licenza  di  pesca  in  corso  di  validità  o  di un'autorizzazione in corso di validità;

lettera b) pescare in zone e tempi  vietati  dalle  normative  europea  e nazionale vigenti;

lettera c) detenere, trasportare e commerciare  il  prodotto  pescato  in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;

lettera d) pescare direttamente stock ittici per  i  quali  la  pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;

lettera e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate[1], per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;

lettera f) effettuare  catture  accessorie  o  accidentali  in  quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle  normative europea e nazionale vigenti;

lettera g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente  ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;

lettera h) pescare con  attrezzi  o  strumenti  vietati  dalle  normative europea  e  nazionale  o  non  espressamente  permessi,  o  collocare apparecchi fissi o mobili  ai  fini  di  pesca  senza  la  necessaria autorizzazione o in difformità da questa;

lettera i) detenere  attrezzi  non  consentiti,  non  autorizzati  o  non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

lettera l) manomettere,  sostituire,  alterare  o  modificare  l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;

lettera m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato,    nonchè interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare, in aree marine  soggette a  misure  di  restrizione  dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte  dalle  normative europea  e  nazionale,  accertate  con  i  previsti  dispositivi   di localizzazione satellitare;

lettera n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità oi contrassegni di individuazione dell'unità da pesca,  ovvero,  dove previsto, degli attrezzi da pesca;

lettera o) violare  gli  obblighi  previsti  dalle  pertinenti  normative europea  e  nazionale  vigenti  in   materia   di   registrazione   e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i  dati  da  trasmettere  attraverso  il  sistema  di  controllo  dei pescherecci via satellite;

lettera p) violare  gli  obblighi  previsti  dalle  pertinenti  normative europea  e  nazionale  vigenti  in   materia   di   registrazione   e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani  pluriennali  o  pescate  fuori dalle acque mediterranee;

lettera q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con  pescherecci sorpresi  ad  esercitare  pesca illegale, non dichiarata e  non  regolamentata  (INN)  ai  sensi  del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29  settembre  2008,in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione  regionale  perla pesca, o effettuare prestazione di  assistenza  o  rifornimento  a tali navi;

lettera r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e  quindi  da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente;

lettera s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova  relativi a un'indagine posta in essere  dagli  ispettori  della  pesca,  dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e  dagli  osservatori, nell'esercizio delle loro  funzioni,  nel  rispetto  delle  normative europea e nazionale vigenti;

lettera t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori  della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo  e  dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel  rispetto  delle normative europea e nazionale vigenti;

lettera u) violare  gli  obblighi  previsti  dalle  pertinenti  normative europea e nazionale relative a specie  appartenenti  a  stock  ittici oggetto di  piani  pluriennali,  fatto  salvo  quanto  previsto  alla lettera p);

lettera v)  commercializzare  il  prodotto  della  pesca  proveniente  da attività di pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta  salva  l'applicazione  delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati  da  parte  delle Autorità competenti;

lettera z) violare  gli  obblighi  previsti  dalle  pertinenti  normative europea  e  nazionale  vigenti  in   materia di etichettatura e tracciabilità nonchè  gli obblighi   relativi   alle   corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le  partite di prodotti della pesca  e  dell'acquacoltura,  in  ogni  fase  della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;

lettera aa) violare le prescrizioni delle normative europea  e  nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco.

  • Art. 10, comma 2, fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europee e nazionali vigenti, è  fatto  divieto di:

a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di  specie  ittiche di  taglia  inferiore  alla  taglia  minima  di  riferimento  per  la conservazione, in violazione della normativa vigente;

b) trasportare, commercializzare  e  somministrare  esemplari  di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di  riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

  • Art. 10, comma 3. In caso di cattura, accidentale  o  accessoria,  di  specie  non soggette all'obbligo di sbarco,  la  cui  taglia  è inferiore  alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è  fatto  divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui  al  presente comma devono essere rigettate in mare.
  • Art. 10, comma 4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia  minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.
  • Art. 10, comma 5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di  cui al comma 4, restano salvi gli obblighi  relativi  alla  comunicazione preventiva alla competente  Autorità  marittima  secondo  modalità, termini e procedure stabiliti con  successivo  decreto  del  Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  • Art. 10, comma 6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g) e h), 2, 3 e4 non riguardano la pesca scientifica,  nonchè  le  altre  attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea  e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito  detenere  e  trasportare  le  specie pescate per soli fini scientifici.
  • Art. 10, comma 7. Fatto salvo quanto previsto al comma  1,  lettera  z),  e  fermo restando quanto previsto dall'articolo 16  del  regolamento  (CE)  n.1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura ea quelli ad essa destinati.

► Norme sanzionatorie

L’art. 11 del  D.lgs. n. 4/2012 (Sanzioni amministrative principali) prevede:

  • comma 1. Salvo  che  il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di  cui al comma 5 del medesimo articolo,  è soggetto  al  pagamento  della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro  a  12.000  euro.  I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le  violazioni  dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), p), q), u) e v), abbiano  a  oggetto  le  specie  ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius).
  • comma 2.  A decorrere dal 1º gennaio 2017, salvo che il fatto  costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui  all'articolo  10,  comma  1, lettera aa), e' soggetto al pagamento della  sanzione  amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
  • comma 3. Chiunque viola il  divieto  posto  dall'articolo 10, comma 1, lettera o), è soggetto al pagamento  della  sanzione  amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
  • comma 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il  divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera z), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.
  • comma 5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa  pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 2.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla  taglia minima di riferimento  per  la  conservazione  sono  il  tonno rosso (Thunnus  thynnus) o il pesce spada (Xiphias  gladius), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 5 kg di  pescato: sanzione  amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000  euro  e  3.000  euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di  taglia  inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il  tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);

b) oltre 5 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione  amministrativa pecuniaria compresa tra  2.500  euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I  predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di  taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);

c) oltre  50  kg  e  fino  a  150  kg di pescato:  sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro  e  36.000  euro  e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi.  Ipredetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le  specie  ittiche di  taglia  inferiore  alla  taglia  minima  di  riferimento  per  la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce  spada(Xiphias gladius);

d) oltre 150 kg di pescato: sanzione  amministrativa  pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e  sospensione  dell'esercizio commerciale per dieci giorni  lavorativi.  I  predetti  importi  sono raddoppiati nel caso in cui le specie  ittiche  di  taglia  inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il  tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius).

  • comma 6. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al  comma  5,al peso del prodotto ittico deve essere  applicata  una  riduzione  a favore del trasgressore pari al  10  per  cento  del  peso  rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto  di ulteriori percentuali di  riduzione  collegate  all'incertezza  della misura dello strumento, che  sono  già  comprese  nella  percentuale sopra indicata.
  • comma 7. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4,non e' applicata sanzione se la cattura accessoria o  accidentale  di esemplari di  specie  di  taglia  inferiore  alla  taglia  minima  di riferimento per la conservazione e'  stata  realizzata  con  attrezzi conformi  alle  normative  europea  e  nazionale,  autorizzati  dalla licenza di pesca.
  • comma 8.  E'  soggetto  al  pagamento   della   sanzione   amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000  euro  chiunque  esercita  la  pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro  dei  pescatori marittimi.
  • comma 9.  E'  soggetto  al  pagamento   della   sanzione   amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro chiunque viola il  divieto  di cui all'articolo 6, comma 3.
  • comma 10.  E'  soggetto  al  pagamento  della   sanzione   amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:

a) viola le norme  vigenti  relative  all'esercizio  della  pescasportiva, ricreativa e subacquea. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui la violazione abbia  ad  oggetto  le  specie  ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius);

b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare  a  persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo  o  altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici,  se  questa  ne faccia uso.

  • comma 11. Fermo restando  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo  totale  di  prodotto  della  pesca,  raccolto  o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore  sportivo, ricreativo e  subacqueo  e'  soggetto  al  pagamento  della  sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro  e  50.000  euro,  da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione  amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;

b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

c) oltre 50 kg di  pescato:  sanzione  amministrativa  pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.

  • comma 12. Gli importi di cui al comma 11 sono raddoppiati nel caso in cuile violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le  specie  ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce  spada  (Xiphias  gladius).  Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6.
  • comma 13. Fermo restando quanto previsto dalla  normativa  vigente,  agli esercizi commerciali  che  acquistano  pescato  in  violazione  delle disposizioni  dei  commi  10  e  11  si  applica  la  sanzione  della sospensione dell'esercizio  commerciale  da  cinque  a  dieci  giorni lavorativi.
  • comma 14. L'armatore e' solidalmente e  civilmente  responsabile  con  il comandante  della  nave  da  pesca  per  le  sanzioni  amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari  e  dipendenti  per  illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.

 

 


[1] Nella determinazione della quantità delle prede catturate, al fine di accertare il rispetto del limite di peso consentito, non è prescritta la pesatura del pescato, potendo essere sufficiente anche la valutazione personale dell’Organo accertatore competente che compie l’accertamento, qualora le circostanze del caso concreto siano da ritenere certe la sussisternza dell’eccedenza di peso (come ad esempio, l’entità macroscopica dell’eccedenza, l’impiego di contenitori standard, l’assenza di contestazioni su un’evidente eccedenza da parte dell’interessato presente all’accertamento) (Cassazione Civile, Sez. I, 20 aprile 1995, n. 4770).

 

Sanzioni amministrative accessorie

Alle violazioni di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5,  8,  9, 10, lettera a), e 11 del Dlgs. n. 4/2012 l'art. 12, comma 1  prevede l'applicazione delle seguenti «sanzioni amministrative accessorie»:

a) la confisca del pescato. Fatte  salve  le  previsioni  di  cui all'articolo 15 del regolamento  (UE)  n.  1380/2013  del  Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e' sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia  inferiore  alla  taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea  e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati  o non conformi  alla  normativa  vigente  sono  distrutti  e  le  spese relative  alla  custodia  e  demolizione  sono  poste  a  carico  del contravventore;

c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h).

2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere h) ed i), siano commesse con  reti  da  posta  derivante,  è  sempre disposta nei confronti del  titolare  dell'impresa  di  pesca,  quale obbligato in solido, la sospensione della licenza  di  pesca  per  un periodo da tre mesi a sei mesi e, in  caso  di  recidiva,  la  revoca della medesima licenza, anche ove non  venga  emessa  l'ordinanza  di ingiunzione.

3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi  1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad  oggetto le specie  ittiche  tonno  rosso (Thunnus  thynnus)  e  pesce  spada (Xiphias gladius), è sempre  disposta  nei  confronti  del  titolare dell'impresa di pesca, quale  obbligato  in  solido,  la  sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei  mesi  e,  in caso di recidiva, la revoca della  medesima  licenza  anche  ove  non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi  1,  lettere a), b), c), d), g), h), s) e t), 2, 3, 4 e 5, siano commesse mediante l'impiego  di  una unità non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori  la  sospensione  del  certificato  di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni  e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e forestali  sono  individuati  modalità,  termini  e  procedure   per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4»;

 

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