Situazioni Operative
L’attivazione, nei diversi stati di emergenza, della struttura organizzativa del “pronto intervento” antinquinamento, per poter produrre risultati soddisfacenti, deve essere necessariamente connotata, come è ovvio, dal requisito della «tempestività». Alla notizia di inquinamento, o di minaccia di inquinamento, comunque pervenuta, l’Autorità marittima è tenuta a disporre tutte le misure necessarie allo scopo di prevenire gli effetti inquinanti, ovvero eliminarli o attenuarli, qualora fosse tecnicamente impossibile eliminarli.
Qualunque inquinamento, indipendentemente dalla dichiarazione di emergenza locale, richiede interventi caratterizzati da rapidità nelle decisioni e nella scelta della strategia da adottare nonché rapidità di intervento. Inoltre, in considerazione che si è in presenza di un evento in grado di produrre comunque danni ambientali, sarà oltremodo opportuno che le scelte strategiche non siano condizionate da interessi di alcun genere se non quello, primario, di limitare i danni.
A prescindere da tale obbligo ad intervenire, vengono individuate due situazioni operative, in funzione dell’Autorità coordinatrice:
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prima situazione operativa: quella in cui l’inquinamento interessa uno o più Compartimenti Marittimi ma la situazione non raggiunge una gravità tale da giustificare il passaggio allo stato di emergenza nazionale.
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seconda situazione operativa: quella in cui la direzione delle operazioni e il coordinamento operativo degli interventi viene assunto dal Dipartimento della Protezione Civile una volta che sia stato dichiarato lo stato di “emergenza nazionale”.
Prima Situazione Operativa
E’ quella in cui l’inquinamento interessa uno o più Compartimenti Marittimi ma la situazione non raggiunge una gravità tale da giustificare il passaggio allo stato di emergenza nazionale.
Alla notizia di inquinamento o di minaccia di inquinamento, delle acque del mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive provenienti da qualsiasi fonte e suscettibile di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale ed agli interessi connessi, il Capo del Compartimento marittimo nella cui giurisdizione si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, assume la direzione delle operazioni ed il coordinamento operativo degli interventi finché perdura la “prima situazione operativa, attivando se del caso il «piano di pronto intervento locale».
In questo caso il Capo del Compartimento, dopo aver provveduto alla «diffida» di cui l’art. 12 L. 979/82 (comprensiva della diffida ad attivare il SOPE (Shipboard Oil Pollution Emergency) PLAN ex regola 26, Allegato I, MARPOL n 73/78), mette in atto le azioni pertinenti e le seguenti misure:
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informa le Autorità centrali e locali interessate; acquisisce e verifica ogni informazione utile ed indispensabile a conseguire un quadro, il più completo possibile, della situazione;
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attiva il Centro Comando e Controllo, assumendone la direzione;
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assume, in base alle informazioni disponibili e alle conseguenti valutazioni, le decisioni operative di risposta, ivi comprese quelle riguardanti lo smaltimento dei prodotti recuperati;
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impiega i mezzi navali CP dipendenti;
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designa il “Comandante in zona” OSC;
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richiede l’intervento in concorso di eventuali mezzi navali e/o aerei degli altri Organi dello Stato che abbiano localmente disponibilità;
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richiede allo MRCC l’intervento e l’impiego degli aereomobili della Guardia Costiera; concordando con la “Sezione Telerivelamento Ambientale Istituzionale” (S.T.A.I.) del III Reparto Piani e Operazioni del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, l’eventuale attività di monitoraggio;
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ordina l’impiego di unità e mezzi antinquinamento di cui può disporre direttamente (ditte locali convenzionate) e quelli che gli vengano resi disponibili a titolo non oneroso (dall’armatore, dall’industria petrolifera, ecc.);
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richiede al Centro Operativo Periferico di giurisdizione la disponibilità di ulteriori unità a mezzi, reperibili nell’ambito del COP a titolo non oneroso;
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nel caso in cui la diffida di cui l’art. 12 L. 979/82 resti senza effetto, o non produca gli effetti nel periodo di tempo assegnato, fa eseguire per conto dell’armatore o del proprietario le misure ritenute necessarie, recuperando poi dagli stessi, le spese sostenute. Nei casi di comprovata urgenza, le misure potranno essere assunte indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere;
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valuta l’opportunità di dichiarare l’emergenza locale, dandone tempestiva comunicazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto e al Centro Operativo Periferico di giurisdizione (C.O.P.). ;
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in emergenza locale, quando la gravità della situazione e la seria minaccia per la pubblica incolumità, ovvero per l’ambiente, richiedono l’urgente e non rinviabile adozione di misure a titolo oneroso, per le quali non si riesca, per impossibilità oggettiva, a finalizzare la procedura di cui al comma 3, art. 13 L. 979/82, ordina e dispone gli interventi più urgenti, informando contestualmente il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la conseguente procedura di riconoscimento del debito (Cassazione civile, sez. unite: sentenza 08455 del 20.08.1995);
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richiede al Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura: l’intervento dei pattugliatori della Marina Militare classe Cassiopea; l’autorizzazione ad utilizzare prodotti disperdenti, da scegliersi fra quelli ritenuti utilizzabili dal predetto Ministero; ulteriori risorse reperibili, a titolo oneroso, in ambito nazionale ed internazionale.
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chiede, se necessario, l’emanazione di AVURNAV all’ACP/CMMA e di NOTAM alla Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto che interesserà, a tal fine, i competenti Organi aeronautici;
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chiede, ove lo ritenga opportuno, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto l’invio in missione di Ufficiali del Corpo esperti in particolari discipline, del cui supporto ritenga indispensabile avvalersi;
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chiede al gestore locale della rete telefonica fissa l’urgente installazione e messa in funzione di linee aggiuntive telefoniche e telefax, per una migliore gestione del traffico in emergenza;
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tiene costantemente informati: il Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura, per il tramite del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, la Prefettura e il Centro Operativo Periferico di giurisdizione e, ove del caso, la Regione, Provincia ed i Comuni rivieraschi interessati per l'eventualità che si possa determinare una delle situazioni operative successive;
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disporre immediatamente gli opportuni accertamenti di polizia giudiziaria tesi ad identificare i contravventori e ad assicurare alla giustizia gli elementi probatori che emergessero durante il corso delle indagini, informando l'Autorità Giudiziaria.
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La prima situazione operativa cessa quando:
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viene a cessare la situazione di emergenza che l’ha ordinata;
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la responsabilità del coordinamento operativo passa all’Autorità Centrale (Dipartimento della Protezione Civile), qualora sia stata dichiarata l’emergenza nazionale.
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Seconda Situazione Operativa
Qualora l’emergenza locale non sia fronteggiabile con le risorse disponibili a livello locale, il Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, richiede alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Protezione Civile, di promuovere la dichiarazione di “emergenza nazionale” interessando il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La direzione delle operazioni e il coordinamento operativo degli interventi viene assunto dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile sulla base del "piano di pronto intervento nazionale" adottato dagli Organi del Servizio Nazionale della Protezione Civile.
I compiti del Capo del Compartimento marittimo in “seconda situazione operativa” rimangono quelli previsti dalla vigente normativa: si limitano al controllo operativo delle forze a disposizione ed alla responsabilità dell'esecuzione delle attività in mare, con esclusione delle attribuzioni riconducibili ai concetti di direzione e coordinamento delle operazioni.
Il Comandante in zona (O.S.C.), precedentemente nominato dal Capo del Compartimento Marittimo manterrà il controllo tattico dei mezzi assegnati per la lotta antinquinamento.
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La seconda situazione operativa cessa:
con il cessare dell’emergenza |