L'attività di pesca-turismo può essere svolta con i «sistemi di pesca» previsti nella prescritta Licenza di pesca, nel rispetto delle norme di comportamento di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
Alle unità abilitate alle lenze e arpione è consentita l’aggiunta di attrezzi da posta o palangari.
Alle unità autorizzate ad un solo sistema fra attrezzi da posta, ferrettara, palangari, è consentita l’aggiunta di un altro sistema fra questi tranne ferrettara più lenze o arpione.
Gli armatori di unità munite di Licenza di pesca riportanti «sistemi a traino», previa rinuncia agli stessi, possono esercitare l'attività di pesca-turismo con tutti i sistemi consentiti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 (Disciplina del rilascio delle licenze di pesca - Piccola Pesca)[1], mediante il rilascio di una «Attestazione provvisoria» da parte del Capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'unita da pesca interessata.
I predetti sistemi a traino sono sbarcati e sigillati, prima dell'inizio dell'attività di pesca turismo, dalla locale Autorità marittima.
Quando l'attività di pesca-turismo è effettuata utilizzando gli «attrezzi da pesca sportiva», l'armatore ne cura la sistemazione in maniera che non rechino intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione.
Sistemi: palangari e lenze
[1] Piccola pesca: