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Sistema di controllo dei pescherecci: obbligatorietà del dispositivo di localizzazione via satellite

Le tecnologie moderne, quali il sistema di controllo dei pescherecci (VMS) e il sistema di identificazione automatica (AIS), consentono agli Stati dell’Unione di effettuare un monitoraggio efficace e controlli incrociati sistematici e automatizzati in modo rapido, facilitando le procedure amministrative sia per le Autorità nazionali che per gli operatori, consentendo in tal modo di realizzare in tempo utile analisi dei rischi e valutazioni globali di tutte le informazioni pertinenti relative al controllo. Il regime di controllo dovrebbe dunque permettere agli Stati membri di combinare l’utilizzo dei diversi strumenti di controllo al fine di garantire la massima efficacia del metodo di controllo.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento sul controllo (=Reg.CE n. 1224/2009), gli Stati membri obbligano i comandanti delle navi da pesca a utilizzare un sistema di controllo dei pescherecci via satellite al fine di sorvegliare efficacemente le attività di pesca esercitate dai loro pescherecci ovunque si trovino, nonché le attività di pesca esercitate nelle acque nazionali

È opportuno redigere per tale sistema delle «specifiche» comuni a livello dell'Unione europea. Tali specifiche devono, in particolare, precisare:

  • l’obbligatorietà del dispositivo di localizzazione via satellite;
  • le caratteristiche degli impianti di localizzazione;
  • le responsabilità dei comandanti relative al funzionamento dei dispositivi di localizzazione;
  • le modalità di trasmissione dei dati relativi alla posizione e le norme in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento degli impianti di localizzazione via satellite.

Ciò premesso, l’art. 18, CAPO IV del Reg. di esecuzione (UE) n. 4040/2011 del Consiglio, obbliga i pescherecci dell'Unione soggetti al VMS, ad eccezione di quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura, di non lasciare il porto se non sono provvisti del dispositivo di localizzazione via satellite (VMS) pienamente funzionante installato a bordo.

Peraltro, quando un peschereccio dell'Unione è ormeggiato in porto, il dispositivo di localizzazione via satellite deve essere disinserito soltanto nei seguenti casi:

  1. previa notifica inviata al Centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera e al CCP dello Stato membro costiero;
  2. a condizione che la comunicazione successiva indichi che il peschereccio dell'Unione non ha cambiato posizione rispetto alla comunicazione precedente.

Le Autorità competenti dello Stato membro di bandiera possono consentire che la «notifica preventiva»sia sostituita da un messaggio automatico VMS o da un allarme generato dal sistema, che indichi la presenza del peschereccio in una zona geografica predefinita del porto.

  • Caratteristiche dei dispositivi di localizzazione via satellite

I dispositivi di localizzazione via satellite (Blue Box) installati a bordo dei pescherecci dell'Unione devono garantire, a intervalli regolari, la trasmissione automatica dei seguenti dati al Centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera:

  1. identificazione del peschereccio;
  2. ultima posizione geografica, con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di affidabilità del 99 %;
  3. data e ora (espressa in «tempo universale» o «UTC») in cui è stata rilevata detta posizione del peschereccio;
  4. velocità istantanea e rotta del peschereccio.

Gli Stati membri devono vigilare affinché i dispositivi di localizzazione via satellite non consentano la registrazione o la trasmissione di posizioni false e non possano essere alterati manualmente.

Responsabilità dei comandanti relative ai dispositivi di localizzazione via satellite

I comandanti dei pescherecci dell'Unione provvedono affinché i dispositivi di localizzazione via satellite siano perfettamente funzionanti in qualsiasi momento al fine di garantire la trasmissione automatica, a intervalli regolari, le informazioni al Centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera:

In particolare provvedono affinché:

  1. i dati non siano alterati in alcun modo;
  2. l'antenna o le antenne collegate all'impianto di localizzazione via satellite non siano ostruite, scollegate o bloccate in alcun modo;
  3. l'alimentazione elettrica dell'impianto di localizzazione via satellite non sia mai interrotta;
  4. il dispositivo di localizzazione via satellite non sia asportato dal peschereccio.

È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite a meno che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera non ne abbiano autorizzato la riparazione o la sostituzione (art. 10 comma 1 lettera m) e art. 11 comma 1 D.lgs. n. 4/2012).

  • Misure di controllo incombenti agli Stati membri di bandiera

Gli Stati membri di bandiera provvedonpo al controllo e alla sorveglianza continui e sistematici dell'esattezza dei dati trasmessi dai dispositivi di localizzazione satellitare a bordo dei pescherecci e intervengono tempestivamente non appena constati dati inesatti o incompleti.

Frequenza di trasmissione dei dati

Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio CCP riceva attraverso il VMS, almeno una volta ogni due ore, le informazioni riguardanti i propri pescherecci e può richiedere alle proprie unità che la trasmissione avvenga ad intervalli più ravvicinati al fine di individuarne l'effettiva posizione. Cio permette, peraltro, al CCP dello Stato membro costiero di controllare, attraverso i dati VMS, la data e l'ora dell'entrata e dell'uscita dei suoi pescherecci:

  1. da tutte le zone marittime soggette a norme specifiche di accesso alle acque e alle risorse;
  2. dalle zone di restrizione della pesca di cui all'articolo 50 del regolamento sul controllo[1];
  3. dalle zone di regolamentazione delle organizzazioni regionali per la pesca cui aderiscono l'Unione europea o taluni Stati membri;
  4. dalle acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di paesi terzi.
  • Trasmissione dei dati allo Stato membro costiero

Il VMS adottato da ciascuno Stato membro garantisce la trasmissione automatica al CCP dello Stato membro costiero delle informazioni di cui all’art. 19 comma 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 4/2011 con riguardo ai pescherecci di bandiera mentre essi si trovano nelle acque di uno Stato membro costiero. Tali dati sono trasmessi simultaneamente al CCP dello Stato membro di bandiera secondo il modello riportato nell'Allegato V.

Gli Stati membri costieri che esercitano il controllo congiunto in una determinata zona possono precisare una destinazione comune per la trasmissione delle sopra citate informazioni e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri. Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco esaustivo delle coordinate latitudinali e longitudinali che delimitano la propria zona economica esclusiva (ZEE) o la propria zona di pesca esclusiva, in un formato, ove possibile elettronico, compatibile con il World Geodetic System 1984 (WGS-84). E’ cura inoltre dello Stato membro, comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione ogni eventuale modifica di queste coordinate. In alternativa, gli Stati membri possono pubblicare il suddetto elenco sul sito web di cui all'articolo 115 (Zona del sito web accessibile al pubblico), Capo III del regolamento sul controllo.

Gli Stati membri costieri garantiscono il coordinamento tra le loro autorità competenti ai fini della trasmissione dei dati VMS in conformità all'articolo 9, paragrafo 3[2], del regolamento sul controllo, anche mediante l'istituzione di apposite procedure chiare e documentate.

 


[1] Articolo 50 (Controllo delle zone di restrizione della pesca). Le attività di pesca esercitate dai pescherecci comunitari edai pescherecci di paesi terzi in zone di pesca in cui è stata stabilita dal Consiglio una zona di restrizione della pesca sono controllate dal centro di controllo della pesca dello Stato membrocostiero, che dispone di un sistema che gli consente di individuaree registrare l’entrata e il passaggio dei pescherecci nella zona direstrizione della pesca, nonché la loro uscita dalla medesima. La frequenza di trasmissione dei dati è pari ad almeno unavolta ogni 30 minuti quando un peschereccio entra in una zonadi restrizione della pesca. Il transito in una zona di restrizione della pesca è autorizzato per tutti i pescherecci che non sono autorizzati a pescare intali zone purché soddisfino le seguenti condizioni:

  1. tutti gli attrezzi a bordo sono fissati e stivati durante il transito;
  2. la velocità durante il transito non è inferiore a sei nodi, salvoin caso di forza maggiore o di condizioni sfavorevoli. In talicasi il comandante informa senza indugio il centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera, cheinforma successivamente le autorità competenti dello Statomembro costiero.

Il presente articolo si applica ai pescherecci comunitari e ai pescherecci di paesi terzi aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri.

[2] Quando un peschereccio si trova nelle acque di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera mette a disposizione i dati del sistema di controllo dei pescherecci relativi al peschereccio in questione mediante una trasmissione automatica al centro di controllo della pesca degli Stati membri costieri. Su richiesta, i dati del sistema di controllo dei pescherecci sono inoltre messi a disposizione dello Stato membro nei porti del quale un peschereccio potrebbe sbarcare le proprie catture o nelle acque del quale è probabile che il peschereccio prosegua le proprie attività di pesca.

 

Guasto tecnico o non funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite

Qualora il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio dell'Unione risulta difettoso o non perfettamente funzionante, il comandante o il suo rappresentante, a partire dal momento in cui è stato rilevato il guasto o dal momento in cui sia stato informato del guasto tecnico o non funzionamento della Blue Box dalle Autorità competenti dello Stato membro di bandiera o, eventualmente, dello Stato membro costiero, comunica ogni quattro ore al CCP dello Stato membro di bandiera le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio tramite un sistema di telecomunicazione adeguato. Gli Stati membri decidono in merito al sistema di telecomunicazione da utilizzare e lo indicano sul sito web di cui all'articolo 115, (Zona del sito web accessibile al pubblico)Capo III del regolamento sul controllo.

Il CCP dello Stato membro di bandiera inserisce senza indugio nella banca dati del VMS le posizioni geografiche aggiornate, non appena ricevute. I dati manuali del VMS devono essere chiaramente distinguibili dai messaggi automatici all'interno di una banca dati. Ove del caso, tali dati del VMS manuali devono essere trasmessi senza indugio agli Stati membri costieri.

Un peschereccio dell'Unione non può salpare dal porto, quando si è verificata una situazione di guasto tecnico o di non funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite, finché le Autorità competenti dello Stato di bandiera non abbiano constatato che il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo funziona perfettamente. In deroga a questo principio, il CCP dello Stato membro di bandiera può autorizzare i propri pescherecci a lasciare il porto con un dispositivo di localizzazione via satellite non funzionante ai fini della sua riparazione o sostituzione. L'asportazione dell'impianto a tal fine è soggetta all'approvazione delle Autorità competenti dello Stato membro di bandiera

  • Mancata ricezione dei dati

Se durante dodici ore consecutive, il CCp dello Stato membro di bandiera non riceve dati VMS (almeno una volta ogni due ore) o non gli vengono comunicate, in caso di guasto tecnico o non funzionamento del dispositivo di localizzzaione satellitare, le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio, tramite un sistema di telecomunicazione adeguato, almeno ogni quattro ore, ne informa quanto prima il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione o il suo rappresentante.

Se, per uno stesso peschereccio dell'Unione, il fatto si ripete più di tre volte nell'arco di un anno, lo Stato membro di bandiera procede all'accurato controllo dell'impianto di localizzazione via satellite del peschereccio. Esso dispone inoltre un'indagine per accertare se l'apparecchiatura sia stata manomessa.

In deroga all'articolo 20, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, l'apparecchiatura può essere asportata dal peschereccio per essere esaminata.

Se durante dodici ore non riceve dati VMS per una delle ragioni suindicate, e l'ultima posizione ricevuta era all'interno delle acque territoriali di uno Stato membro, il CCP dello Stato membro di bandiera ne informa quanto prima il CCP dello Stato membro costiero di cui trattasi.

Le Autorità competenti dello Stato membro costiero, qualora rilevino la presenza di un peschereccio dell'Unione nelle proprie acque territoriali e non abbiano ricevuto dati VMS, ne informano il comandante del peschereccio e il CCP dello Stato di bandiera.

  • Controllo e registrazione delle attività di pesca

Gli Stati membri utilizzano i dati VMS ai fini del controllo efficace delle attività di pesca dei pescherecci dell’Unione. Gli Stati membri di bandiera, in particolare:

  1. garantiscono che i dati VMS pervenuti siano registrati su supporto informatico e conservati in modo sicuro in banche dati informatizzate per almeno tre anni;
  2. adottano tutte le misure idonee a garantire l'utilizzo di tali dati esclusivamente per scopi ufficiali;
  3. adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.

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