Il sequestro
- Consiste nell'acquisizione del "corpo del reato" e delle "cose a questo pertinenti" e spesso segue Verbale di perquisizione o di acquisizione di plico o corrispondenza.
A seconda della finalità dell'atto si distinguono:
- sequestro penale (o probatorio)
- sequestro preventivo
- sequestro conservativo
Le tre tipologie rappresentano misure dirette a garantire al procedimento la disponibilità di un bene e ad evitarne la possibile manomissione.
► Il sequestro penale o probatorio (artt. 253, 354 e 355 c.p.p.)
Atto tipico di assicurazione mediante il quale la Polizia Giudiziaria, ricorrendo situazioni di necessità e urgenza, sottrae alla disponibilità dell’avente diritto e assoggetta a custodia una cosa mobile o immobile che rappresenta corpo del reato o cosa pertinente al reato necessario per l’accertamento dei fatti (finalità probatoria).
Il sequestro penale è quindi preordinato alla ricerca di mezzi di prova e ha finalità prevalentemente probatoria, in coerenza con la fondamentale funzione di assicurazione delle fonti di prova assegnate alle attività di polizia giudiziaria (art. 348 c.p.p.).
► Il sequestro preventivo (artt. 321-323 c.p.p.)
Ha finalità cautelare intesa come prevenzione e tutela della collettività da altri reati. Esso impedisce infatti che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato, possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati (finalità cautelare).
Il sequestro preventivo è disposto dal Giudice (nel corso delle indagini preliminari, dal GIP), su richiesta del Pubblico Ministero e in caso di urgenza motivata, dal P.M. (con decreto motivato) o un Ufficiale di P.G. (e NON anche un Agente) se il P.M. non ha ancora assunto la direzione delle indagini.
Trattasi di misura cautelare reale di indole penale solo eccezionalmente spettante alla polizia Giudiziaria (art. 321 c.p.p.).
- Esempi: il sequestro della somma di denaro destinata al pagamento del riscatto, impedisce l’espandersi degli effetti del reato; il sequestro preventivo di un macchinario difettoso il cui uso ha provocato la morte di una persona, necessario per evitare analoghi fatti qualificabili come omicidio colposo.
Valgono le disposizioni del sequestro penale. Nel caso il sequestro venisse effettuato da un Ufficiale di P.G. di propria iniziativa, deve trasmettere il verbale entro le successive 48 ore al P.M. competente: se questi non dispone la restituzione delle cose sequestrate, deve richiedere entro le successive 48 ore la convalida del sequestro al Giudice.
Il sequestro disposto dal P.M. o effettuato d’iniziativa dalla P.G., perde di efficacia se non sono osservati i termini suindicati oppure se il Giudice non emette l’ordinanza di convalida entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.
► Il sequestro conservativo (artt. 316-320 c.p.p.)
Esso ha finalità di acquisizione-conservazione del patrimonio dell'imputato o anche del responsabile civile. Assicura cioè al procedimento alcuni beni perché con essi sia garantito il pagamento delle spese di giustizia ed il mentenimento del condannato in carcere nonché delle somme dovute al danneggiato (finalità cautelare), la rifusione delle spese ed onorari dovuti al difensore.
Trattasi di misura cautelare reale di natura civilistica e non già penale, volta al futuro soddisfacimento di pretese civili dell'Erario o della parte civile mai spettante alla Polizia Giudiziaria (art. 316 c.p.p.).
Il sequestro conservativo è disposto dal Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, quando vi è fondato motivo di ritenere che:
- manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle somme dovute all’erario dello Stato (spese del procedimento);
- manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (risarcimento del danno subito dalla vittima del reato stesso).
Nozione di corpo di reato e di pertinenze
Per «corpo di reato» si intendono, secondo il Codice di rito (art. 253 comma 2: che recepisce la formulazione dell'art. 240 c.p. in materia di confisca):
- le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso
- Ad esempio, gli oggetti danneggiati, l'unità investitrice, gli atti falsificati, l'arma omicida.
- le cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato
- Ad esempio, monete falsificate, e brevetti contraffatti, refurtiva e somma percepita per commettere il delitto
Nella nozione di corpo di reato sono state fatte rientrare la banconota - di cui era stato annotato il numero di serie - utilizzata per l'acquisto simulato di droga e l'autovettura di cui l'imputato si era servito per il trasporto della droga.
Il Codice di rito non definisce invece, le «cose pertinenti al reato» tra le quali possono rientrare i mezzi che servirono per preparare il reato (le impronte delle chiavi per commettere il furto), le tracce lasciate dal reato (segni di scasso), ogni altra cosa che abbia subito le conseguenze immediate del reato (mobili, mezzi, immobili con segni di sparo, di urto, di incendio).
In via di approssimazione, può dirsi che sono cose pertinenti al reato quelle che servono, anche indirettamente, ad accertare la consumazione dell'illecito, le sue circostanze e il suo autore.
Sequestro probatorio: modus operandi
- Possono procedervi solo gli Ufficiali di polizia giudiziaria, salvo i casi di necessità e urgenza anche gli Agenti di polizia giudiziaria (sempre specificamente motivati).
- Le cose che costituiscono il corpo del reato e le cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti (art. 253 comma 1)
- La Polizia Giudiziaria procede al sequestro quando vi è pericolo che le cose, le tracce o i luoghi del reato si alterino, si disperdano o comunque si modifichino e il Pubblico Ministero non può intervenire tempestivamente (art. 354) o prima che lo stesso non abbia assunto la direzione delle indagini.
Tali situazioni di necessità e urgenza non riguardano, naturalmente, le ipotesi di sequestro delegato dal Pubblico Ministero (art. 253 comma 3) (salvo il caso in cui la Legge stessa preveda il sequestro obbligatorio per una determinata ipotesi di reato)....
- La legge quadro sulla pesca n. 154/2016 e successive modifiche prevede, ad esempio, il sequestro di specie ittiche (risorse biologiche), catturate mediante l’uso di materie esplodenti, corrente elettrica, sostanze tossiche (art. 9, comma 1).
- Il sequestro è eseguito in qualsiasi luogo e può avvenire anche nel corso dell’esecuzione di un altro atto di polizia giudiziaria (ad esempio, la perquisizione personale o domiciliare) oltre che su esibizione dell’interessato (art. 352 in rel. artt. 252 e 248 comma 1 c.p.p.).
- Il difensore ha facoltà di assistere all’atto; non ha diritto, però di essere preventivamente avvisato (art. 356 c.p.p.). La persona indagata deve essere avvisata se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia (art. 114 att.).
- Il Verbale di sequestro è depositato nella segreteria del P.M. entro il terzo giorno successivo al compimento dell’atto salvo che il P.M. non disponga di ritardare il deposito (art. 366 comma 2).
- Modalità esecutive e formalità:
Per le modalità esecutive, bisogna distinguere fra “cosa mobile” e “immobile”.
- Si procede al sequestro di “cosa materiale mobile” per mezzo della sua apprensione manuale (c.d. “impossessamento”) da parte della Polizia Giudiziaria. I reperti sono affidati alla custodia della segreteria del Pubblico Ministero - "Ufficio corpi di reato", salvo che ciò non sia possibile od opportuno.
- Ad esempio, il sequestro degli attrezzi da pesca non consentiti, se facilmente trasportabili ovvero di sostanze stupefacenti
- Qualora si tratti, invece, di “immobili” o di cose di “difficile trasporto” o ancora di cose di “difficile custodia giudiziaria”, il sequestro si esegue in maniera simbolica, mediante mantenimento locale, della cosa, con la nomina di un custode e con l’apposizione, laddove possibile e/o necessario di cartelli monitori (“Opere sottoposte a sequestro penale”); sigilli [1] ovvero, in relazione alla natura delle cose, di altro mezzo idoneo, dispositivo o congegno applicato sulla cosa ed idoneo ad assicurane la conservazione e l’identità (=ossia ad indicare il vincolo imposto ai fini di giustizia)
- Si pensi, ad esempio, al sequestro di automezzi, impiegati in attività illecite, navi o parti di queste di difficile rimozione da cui siano originati fenomeni d’inquinamento, manufatti, effettuati mediante cartelli monitori, ovvero interruzione di fornitura idrica ed elettrica, effettuati mediante l’apposizione di sigilli o altro mezzo idoneo come il bollo o il timbro applicato su ceralacca o su piombo per assicurane la conservazione e l’identità.
- Le cose sequestrate sono, di norma, affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria del Pubblico Ministero, ovvero affidate a un «custode» ai sensi degli artt. 120 e 259 c.p.p.
Anche lo stesso indagato e la persona offesa potrebbero essere nominati custodi del corpo del reato anche se un affidamento alle persone indicate non è da privilegiare. Nel Verbale di sequestro va menzionata la nomina del custode, la sua accettazione e la sua assunzione degli obblighi di legge.
- Nel caso di sequestro di carte (eventuali atti quali concessioni, autorizzazioni, ecc.), le stesse sono numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al sequestro. Se ciò non è possibile esse sono chiuse in uno o più pacchi sigillati, numerati e timbrati (art. 81 norme att.).
- Documentazione e trasmissione:
- L’atto di sequestro è documentato mediante Verbale, (art. 357 comma 2 lett. d c.p.p.
- Il verbale deve essere sottoscritto da chi ha eseguito il sequestro e da chi era presente; contiene l’elenco delle cose sequestrate e la descrizione delle cautele adottate per assicurarle; indica inoltre la specie ed il numero dei sigilli apposti.
- Il verbale è redatto nel corso del compimento dell'atto ma può, peraltro, essere redatto immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze (da indicarsi specificamente) che impediscono la documentazione contestuale (art. 373 comma 4 in rel. all'art. 357 comma 3 c.p.p.).
► Il Verbale di sequestro deve, comunque, contenere i seguenti elementi:
- la descrizione delle operazioni compiute per effettuare il sequestro;
- la enunciazione dei motivi che hanno indotto l’Ufficiale di polizia giudiziaria ad operare il sequestro;
- l’elenco analitico delle cose sequestrate, la descrizione delle misure adottate per l’assicurazione delle stesse, nonché il tipo ed il numero dei sigilli apposti;
- indicazione circa le determinazioni adottate, con riferimento all’eventuale custodia delle cose sequestrate, con particolare riferimento al luogo della custodia ed alla persona designata quale responsabile della stessa;
- la sottoscrizione da parte di chi ha eseguito il sequestro, di chi era presente al compimento del relativo atto, dell’eventuale custode nominato nonché la dichiarazione di quest’ultimo di
assumere gli obblighi di legge.
- Il Verbale è consegnato in copia, laddove possibile, alla persona[2] alla quale le cose sono state sequestrate, ed è trasmesso senza ritardo e comunque non oltre le 48 ore al P.M. del luogo dove il sequestro è stato eseguito (art. 355 comma 1 c.p.p.).
- Il Verbale di sequestro ha utilizzabilità piena prima del giudizio ed utilizzabilità originaria piena anche nel giudizio (art. 431 comma 1 lett. b c.p.p.).
- Quando ha proceduto al sequestro, la Polizia Giudiziaria enuncia nel verbale la motivazione del sequestro e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate . Il verbale è trasmesso senza ritardo e comunque non oltre le 48 ore[3] al Pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.
- Il P.M. (che è dunque quello del luogo del sequestro anche se diverso da quello che conduce le indagini) nelle 48 ore successive, con decreto motivato, convalida il sequestro (se riconosce che sussistevano le condizioni per effettuarlo) ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate.
- Quando il P.M. ravvisa che la Polizia Giudiziaria ha effettuato il sequestro in assenza dei presupposti di legge, può non convalidare il sequestro e disporre sulle stesse cose un altro, autonomo sequestro (indipendentemente dalla circostanza che tali cose siano state o meno restituite all'avente diritto).
- Nel caso di convalida, alla persona deve essere notificata copia del decreto di convalida del sequestro effettuata dal Pubblico Ministero.
- Contro il decreto di convalida può essere proposta richiesta di riesame anche nel merito (art. 324 c.p.p.) da parte dell'indagato, del suo difensore, della persona alla quale le cose sono state sequestrate e della persona che avrebbe diritto alla loro restituzione. La richiesta del riesame no sospende l'esecuzione del provvedimento (art. 355 commi 3 e 4 c.p.p.).
[1] Il sigillo è lo strumento simbolico attraverso cui si manifesta la volontà dello Stato diretta ad assicurare beni mobili o immobili contro ogni atto di disposizione o di manomissione.
[2] La Cassazione penale Sez. VI, 8/7/1999, n. 2668. ha stabilito che la mancata consegna all’interessato del decreto di sequestro disposto dall’A.G., ovvero quando al sequestro provveda la polizia giudiziaria, della copia del verbale di sequestro o del decreto motivato di convalida, non costituisce causa di nullità del provvedimento, mancando l’espressa previsione di tale causa di invalidità ed essendo garantito il diritto di difesa, dalla facoltà dell’interessato di produrre richieste di riesame entro 10 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza dell’atto.
[3] Secondo alcune sentenze, il sequestro perde efficacia se non è trasmesso al P.M. entro il termine di 48 ore (Cassa. 20/10/1995, Lo Noce); secondo altre, la perdita di efficacia consegue solo alla mancata convalida entro il complessivo termine di 96 ore dal sequestro (Cassa. 11/10/1995, Papa).
Sequestro preventivo: modus operandi
- Può procedervi il Giudice competente per il procedimento (art. 91 att. c.p.p.: giudice unico, corte di assise, corte di appello, corte di assise d'appello) su richiesta del Pubblico Ministero.
► Nel corso delle indagini:
- il G.I.P. sempre su richiesta del Pubblico Ministero;
- quando, per la "situazione di urgenza" (che va motivata, a pena di illegittimità del sequestro), non è possibile attendere il provvedimento del G.I.P., l'organo competente a effettuare il sequestro è:
- il Pubblico Ministero (che provvede con decreto motivato);
- un Ufficiale di polizia giudiziaria nel corso della c.d. attività autonoma (e non anche un Agente), se il Pubblico Ministero non ha ancora assunto la direzione delle indagini (art. 323 comma 3 c.p.p.).
- Vanno sequestrate (sequestro facoltativo) le cose pertinenti al reato e le cose di cui è consentita la confisca (art. 240 c.p. : le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato; che ne rappresentano il profitto, il prodotto o il prezzo; la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato).
- La commissione di un reato (anche se di esso sono ancora ignoti gli autori e la precisa qualificazione giuridica del reato - c.d. fumus commisis delicti).
- Deve ricorrere il pericolo attuale e concreto (=la probabilità) che la libera disponibilità delle cose pertinenti al reato possa «aggravare o protrarre» le conseguenze del reato ovvero «agevolare» la commissione di altri reati (c.d. periculum in mora).
- Nelle prime due ipotesi (aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato) si fa riferimento ai casi in cui il sequestro preventivo costituisce il mezzo per interrompere l'attività criminosa o per impedire l'espansione del reato.
- Ad esempio, il sequestro di materie esplodenti destinate all'attività illecita di pesca ovvero della somma di denaro destinata al pagamento del riscatto di una persona sequestrata
- Nella terza ipotesi (agevolazione nella commissione di altri reati), sono compresi, invece, i casi in cui la cosa pertinente al reato è idonea, nella sua oggettività, a essere collegata alla commissione di altri fatti criminosi.
- Si pensi, ad esempio, a un macchinario difettoso il cui uso ha già provocato la morte di un operaio e il cui sequestro è, pertanto, necessario per evitare che si verifichino altri analoghi fatti qualificabili come omicidi colposi.
- Tra i casi di sequestro preventivo ritenuti legittimi dalle sentenze, si ricordano, ad esempio, il sequestro di acquascooter (o moto d'acqua) utilizzato a distanza inferiore da quella permessa; il fucile (e delle relative munizioni) allorché il suo possessore sia stato sorpreso in atteggiamento di caccia in un Parco protetto.
- Garanzie difensive:
- Il difensore ha facoltà di assistere all’atto; non ha diritto, però di essere preventivamente avvisato (art. 356 c.p.p.). La persona indagata deve essere avvisata se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia (art. 114 att.).
- Modalità esecutive e formalità:
Per le modalità esecutive, bisogna distinguere fra “cosa mobile” e “immobile”.
- Si procede al sequestro di “cosa materiale mobile” per mezzo della sua apprensione manuale (c.d. “impossessamento”) da parte della polizia giudiziaria. I reperti sono affidati alla custodia della segreteria del Pubblico Ministero, ufficio corpi di reato, salvo che ciò non sia possibile od opportuno.
- Ad esempio, il sequestro degli attrezzi da pesca non consentiti, se facilmente trasportabili ovvero di sostanze stupefacenti
- Qualora si tratti, invece, di “immobili” o di cose di “difficile trasporto” o ancora di cose di “difficile custodia giudiziaria” il sequestro si esegue in maniera simbolica, mediante mantenimento locale, della cosa, con la nomina di un custode e con l’apposizione, laddove possibile e/o necessario di cartelli monitori (“Opere sottoposte a sequestro penale”); sigilli [1] ovvero, in relazione alla natura delle cose, di altro mezzo idoneo, dispositivo o congegno applicato sulla cosa ed idoneo ad assicurane la conservazione e l’identità (=ossia ad indicare il vincolo imposto ai fini di giustizia)
- Si pensi, ad esempio, al sequestro di automezzi, impiegati in attività illecite, navi o parti di queste di difficile rimozione da cui siano originati fenomeni d’inquinamento, manufatti, effettuati mediante cartelli monitori, ovvero interruzione di fornitura idrica ed elettrica, effettuati mediante l’apposizione di sigilli o altro mezzo idoneo come il bollo o il timbro applicato su ceralacca o su piombo per assicurane la conservazione e l’identità.
- Le cose sequestrate sono, di norma, affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria del Pubblico Ministero, ovvero affidate a un "custode" ai sensi degli artt. 120 e 259 c.p.p. Anche lo stesso indagato e la persona offesa potrebbero essere nominati custodi del corpo del reato anche se un affidamento alle persone indicate non è da privilegiare. Nel Verbale di sequestro va menzionata la nomina del custode, la sua accettazione e la sua assunzione degli obblighi di legge.
- Nel caso di sequestro di carte (eventuali atti quali concessioni, autorizzazioni, ecc.), le stesse sono numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al sequestro. Se ciò non è possibile esse sono chiuse in uno o più pacchi sigillati, numerati e timbrati (art. 81 norme att.).
- Documentazione e trasmissione:
- L’atto di sequestro è documentato mediante Verbale, (art. 357 comma 2 lett. d c.p.p.) e deve essere sottoscritto da chi ha eseguito il sequestro e da chi era presente; contiene l’elenco delle cose sequestrate e la descrizione delle cautele adottate per assicurarle; indica inoltre la specie ed il numero dei sigilli apposti.
- Il verbale è redatto nel corso del compimento dell'atto ma può, peraltro, essere redatto immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze (da indicarsi specificamente) che impediscono la documentazione contestuale (art. 373 comma 4 in rel. all'art. 357 comma 3 c.p.p.).
► Il Verbale di sequestro deve, comunque, contenere i seguenti elementi:
- la descrizione delle operazioni compiute per effettuare il sequestro;
- la enunciazione dei motivi che hanno indotto l’Ufficiale di polizia giudiziaria ad operare il sequestro;
- l’elenco analitico delle cose sequestrate, la descrizione delle misure adottate per l’assicurazione delle stesse, nonché il tipo ed il numero dei sigilli apposti;
- indicazione circa le determinazioni adottate, con riferimento all’eventuale custodia delle cose sequestrate, con particolare riferimento al luogo della custodia ed alla persona designata quale responsabile della stessa;
- la sottoscrizione da parte di chi ha eseguito il sequestro, di chi era presente al compimento del relativo atto, dell’eventuale custode nominato nonché la dichiarazione di quest’ultimo di assumere gli obblighi di legge.
- Il Verbale è consegnato in copia, laddove possibile, alla persona[2] alla quale le cose sono state sequestrate, ed è trasmesso senza ritardo e comunque non oltre le 48 ore al P.M. del luogo dove il sequestro è stato eseguito (art. 355 comma 1 c.p.p.).
Se il sequestro è disposto dal P.M. o dalla Polizia Giudiziaria, esso va convalidato. In particolare:
- il P.M. deve richiedere al G.I.P. la convalida del proprio provvedimento e l'emissione del decreto entro 48 ore dal sequestro;
- l'Ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto al sequestro di propria iniziativa deve trasmettere il Verbale, nelle 48 ore successive, al Pubblico Ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Il P.M., se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, deve richiedere, entro 48 ore dalla ricezione del verbale, la convalida del sequestro e l'emissione del relativo decreto.
- Quando ha proceduto al sequestro, la Polizia Giudiziaria enuncia nel verbale la motivazione del sequestro e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate . Il verbale è trasmesso senza ritardo e comunque non oltre le 48 ore[3] al Pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.
- Il sequestro disposto dal P.M. o dalla Polizia Giudiziaria «perde efficacia» se non sono osservati i termini sopra indicati oppure se il G.I.P. non emette l'ordinanza di convalida entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.
- Non si pongono problemi di utilizzazione poiché l'atto non ha finalità di prova
[1] Il sigillo è lo strumento simbolico attraverso cui si manifesta la volontà dello Stato diretta ad assicurare beni mobili o immobili contro ogni atto di disposizione o di manomissione.
[2] La Cassazione penale Sez. VI, 8/7/1999, n. 2668. ha stabilito che la mancata consegna all’interessato del decreto di sequestro disposto dall’A.G., ovvero quando al sequestro provveda la polizia giudiziaria, della copia del verbale di sequestro o del decreto motivato di convalida, non costituisce causa di nullità del provvedimento, mancando l’espressa previsione di tale causa di invalidità ed essendo garantito il diritto di difesa, dalla facoltà dell’interessato di produrre richieste di riesame entro 10 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza dell’atto.
[3] Secondo alcune sentenze, il sequestro perde efficacia se non è trasmesso al P.M. entro il termine di 48 ore (Cassa. 20/10/1995, Lo Noce); secondo altre, la perdita di efficacia consegue solo alla mancata convalida entro il complessivo termine di 96 ore dal sequestro (Cassa. 11/10/1995, Papa).
Sequestro di stupefacenti
L’Autorità che effettua il sequestro di stupefacenti o sostanze psicotrope deve darne immediata notizia alla «Direzione Centrale Antidroga» specificando l’entità e il tipo di sostanze sequestrate.
Quando il decreto di sequestro o di convalida non è più assoggettabile "a riesame", l’Autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze (salvo che non siano indispensabili per le indagini).
- La Polizia Giudiziaria controlla il regolare svolgimento delle operazioni di distruzione documentandole in apposito Verbale che è trasmesso all’Autorità giudiziaria e al Ministero della Sanità. Alla distruzione provvede idonea struttura pubblica (locale o statale).
Gli artt. 100 e 101 T.U. 309/1990 dettano particolari disposizioni relative alla destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga e alla destinazione dei valori confiscati a seguito di tali operazioni, prevedendo che quei beni e quelle cose possano essere utilizzati per l’attività di contrasto dei delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti.
- I beni mobili iscritti in pubblici registri (come le auto, le navi, le imbarcazioni e gli aeromobili) sequestrati nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati, dall’Autorità giudiziaria, in custodia giudiziale agli Organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia antidroga.