La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 6 (sei) € e non superiore a € 10.329.
In base a questo principio, se in una determinata norma il legislatore non ha precisato limite inferiore o il limite superiore, si deve fare riferimento a quello stabilito dall’art. 10 legge 689/81
Le sanzioni pecuniarie proporzionali non hanno un limite massimo, mentre quello minimo è di lire 6 €.
Per quanto concerne i criteri di applicazione, l’Autorità, per determinare in concreto la sanzione amministrativa pecuniaria che la legge astrattamente fissa tra un minimo e un massimo, deve avere riguardo:
A volte, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, la legge prevede anche delle «sanzioni accessorie» quali ad esempio: la sospensione di una licenza commerciale, la confisca delle cose utilizzate che sono il provento della violazione, ecc.
â–º Prescrizione
Il diritto di riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa si prescrive «entro cinque anni» dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione.
L'interruzione della prescrizione, per espressa disposizione della legge 689, è regolata dalle norme del codice civile, e si verifica in seguito a: